martedì 15 dicembre 2015


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1) 

Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni inerenti il rischio.

Le dichiarazioni non siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.

L’inesistenza, la cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra le parti non è in linea con la situazione di fatto.

La rappresentazione del rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.



Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].



Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].



La veridicità delle dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.

L'inesattezza è la dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la conoscenza del vero stato di cose.

La reticenza è l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire un'informazione incompleta od equivoca.

La disciplina degli articoli. 1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.

Il codice prevede, sia il caso della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.

Le conseguenze sono profondamente diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.



Annullamento: è il rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono sulla formazione della volontà dei contraenti.

Per annullare il contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua a produrre effetti.

L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento della conoscenza della causa di annullamento.

Nel caso dell’articolo 1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di decadenza molto breve: tre mesi.



Recesso: è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.

Nel caso dell’articolo 1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici.

Pur in assenza di forme specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge la sfera di conoscenza del destinatario.

La norma parla di Assicurato, ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.

Lo scioglimento produce effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)

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martedì 24 novembre 2015

INCOTERMS


INCOTERMS

Gli incoterms sono i “termini di resa” delle merci codificati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi; hanno lo scopo di definire il significato di alcuni termini commerciali:

Stabiliscono gli obblighi e i rischi a carico del venditore e gli obblighi e i rischi a carico del compratore;

Fissano il tempo e il luogo in cui tali rischi si trasferiscono, delle operazioni accessorie e degli obblighi connessi; Dettano così regole uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli incoterms non sono norme giuridiche e non sono applicati automaticamente ai contratti; l’efficacia vincolante deriva dalla comune volontà delle parti di utilizzarli inserendoli nel contratto, scegliendo la regola idonea al tipo di trasporto.

Conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di bene mobili, gli INCOTERMS si basano tutti sullo stesso principio: il rischio di perdita della merce oppure di danno allo stessa, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui il venditore adempie la sua obbligazione di consegna.

La determinazione del 2010 tiene conto delle novità operative intervenute nel precedente decennio, le modifiche comportano una novità rilevante: la murata della nave non è più considerata come punto critico di passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

Si deve evitare ogni interpretazione limitativa o estensiva degli INCOTERMS e si deve evitare di attribuire agli INCOTERMS funzioni che non appartengono loro, in particolare le funzioni che appartengono alle stipulazioni contrattuali, ad esempio:

  • Il trasferimento di proprietà;
  • La regolazione dei rapporti giuridici e contrattuali con vettori, spedizionieri e assicuratori;
  • La precisazione delle modalità (luogo e forma) di pagamento;
  • La violazione di clausole del sottostante negozio giuridico della compravendita;
  • Il trasferimento fisico delle merci, quanto non rientri nelle obbligazioni di oneri e rischi dei soli venditori e acquirenti.

Il ricorso agli incoterms deve essere sempre chiaramente espresso, dando l’indicazione della loro edizione; Il termine usato dovrà sempre essere seguito da fonte interpretativa e data; ad esempio: FOB/INCOTERMS 2010.

Gli INCOTERMS esprimono in chiaro solo alcune delle obbligazioni inerenti al trasferimento, ad esempio le modalità di consegna della merce oppure chi deve sostenere determinati costi.

In tema di trasferimento rilevano anche la competenza dello sdoganamento, su chi grava l’onere delle operazioni di carico e scarico, come saranno ripartiti i rischi, quindi chi ha il vero interesse assicurabile, concetti non chiariti nitidamente dagli incoterms.

È sempre necessaria un’interpretazione dettagliata e questa può avvenire attraverso la lettura attenta delle specifiche clausole del contratto, della legge applicabile, degli usi commerciali.

Nel contratto di compravendita verranno inserite clausole relative a:

  • Oggetto del contratto;
  • Caratteristiche delle merci;
  • Termini di consegna;
  • Spedizione;
  • Resa della merce;
  • Prezzo;
  • Condizioni di pagamento;
  • Legge applicabile al contratto;
  • Risoluzione delle controversie:

Questi ultimi due punti mi permetto di attirare l’attenzione, talvolta sono sottovalutati o letti con eccessiva premura, con esiti spesso molto onerosi.



INCOTERMS - Le obbligazioni del venditore:

  1. Obbligazioni generali del venditore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimento per la sicurezza e altre  formalità;
  3. Contratti di trasporto e assicurazione
  4. Consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni al compratore;
  8. Documento di consegna;
  9. Controllo, imballaggio, marcatura;
  10. Assistenza per informazioni e relativi costi.



INCOTERMS -Le obbligazioni del compratore:

  1. Obbligazioni generali del compratore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti per la sicurezza e altre formalità;
  3. Contratti di trasporto e  di  assicurazione;
  4. Presa in consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni  al venditore;
  8. Prova della consegna;
  9. Ispezione della merce;
  10. Assistenza per informazioni e relative spese.



Incoterms 2010 – 1° Gruppo / Qualsiasi modalità di trasporto



EXW
Franco fabbrica (luogo convenuto)
FCA
Franco vettore (luogo convenuto)
CPT
Trasporto pagato fino a (luogo di destino convenuto)
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destino convenuto)
DAT
Reso (terminal convenuto al porto o luogo di destino)
DAP
Reso (luogo di destino convenuto)
DAP
Reso sdoganato (luogo di destino convenuto)



Incoterms 2010 – 2° Gruppo / Trasporto marittimo e vie navigabili interne



FAS
Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)
FOB
Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)
CFR
Costo e nolo (porto di destino convenuto)
CIF
Costo, assicurazione e nolo (porto di destino convenuto)



Le rese di partenza



EXW (named place of delivery)
EX WORKS
FCA (named place of delivery)         
FREE CARRIER
CPT (named place of destination)    
CARRIAGE PAID TO
CIP (named place of destination)
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
FAS (named port of shipment)
FREE ALONGSIDE SHIP
FOB (named port of shipment)
FREE ON BOARD
CFR (named port of destination)
COST AND FREIGHT
CIF (named port of destination)
COST INSURANCE AND FREIGHT



Le rese di arrivo



DAT (named terminal at port or place of destination)
DELIVERED AT TERMINAL
DAP (named place of destination)
DELIVERED AT PLACE 
DDP (named place of destination)
DELIVERED DUTY PAID



La nota esplicativa indica l’utilizzo della clausola INCOTERMS, il trasferimento del rischio, la ripartizione dei costi di spedizione e trasporto.


Brevi annotazioni su INCOTERMS e Assicurazione

Nulla impedisce che il venditore e l’acquirente si accordino per realizzare, di volta in volta, autonome varianti allo schema di massima. 

Il “FOB” può essere integrato dalla qualificazione “stivato”; in tal modo la responsabilità del venditore e i costi a suo carico includa anche le operazioni di stivaggio, queste per certi tipi di carico possono essere considerevoli per esempio nelle spedizioni di materiale destinato alla costruzione di impianti (project cargo).

Nei trasporti marittimi di carichi di massa come cereali, semi, carbone, minerale, petrolio, i termini di resa sono ancora e come accadeva prima dell’avvento degli Incoterms, prevalentemente FOB oppure CIF/CFR) e la scelta fra le due forme è spesso legata alla forza contrattuale delle parti.

Un ricevitore/acquirente dotato di una certa struttura acquistarà molto probabilmente FOB o CFR per mantenere un rapporto diretto con l’Assicuratore di sua fiducia; tuttavia occorre annotare che i grandi traders internazionali godono normalmente di favorevoli condizioni di tassi e noli,  quindi sono in grado di quotare prezzi “CIF” più competitivi rispetto al costo che l’acquirente dovrebbe sostenere sommando prezzo d’origine, il nolo e l’assicurazione.

Nel commercio dei prodotti della lavorazione industriale sono prevalenti le vendite CIF,  tuttavia nel caso di viaggi verso Stati scarsamente industrializzati, non mancano provvedimenti degli stessi, disponenti che le merci importate siano assicurate da compagnie degli Stati di destino.

Le restrizioni in questi casi possono riguardare anche la bandiera delle navi sulle quali le merci vengono trasportate, si hanno quindi molti casi di vendite CFR oppure FOB. 

Le compravendite descritte sono tipiche del commercio internazionale marittimo, ma si ritrovano anche – sotto una diversa terminologia – nel commercio internazionale per via terrestre e nel commercio interno di ciascun Stato. 

In questo caso si parlerà di vendita “franco destino” oppure di vendita “franco fabbrica”, saranno scelti gli appositi INCOTERMS per le diverse sotto varianti. 

Nel commercio internazionale si ricorre abitualmente alla vendita contro documenti; le pattuizioni in tema di assicurazione formano parte integrante delle condizioni da rispettare ai fini della negoziazione delle Lettere di Credito, le Banche svolgono una funzione di verifica del rispetto dei termini pattuiti. 

Ci sono situazioni in cui la titolarità delle cose trasportate non muta per effetto del trasporto e resta in capo allo stesso soggetto; accade quando sono spediti da un sito all’altro dello stesso complesso industriale oppure di complessi industriali differenti, i semilavorati per le successive fasi di produzione; in questi casi la forma ed il contenuto della copertura saranno il frutto della normale negoziazione fra assicurato ed assicuratore.  

I contratti tipici utilizzati nel commercio internazionale contengono specifiche norme in merito all’assicurazione; questo consente all’acquirente di conoscere esattamente la copertura e quale sarà il valore assicurato, se l’assicurazione è di competenza del venditore. 

martedì 10 novembre 2015


Il sinistro da mancato freddo – appunti.

Le condizioni di assicurazione stabiliscono che l’Assicurato debba “tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del sinistro”.

La conservazione dei residui è un onere posto giustamente in capo all’assicurato per permettere all’Assicuratore di verificare in pieno l’accaduto e stimare il danno; la questione, relativa a sinistri che vadano colpiti alimentari a seguito di mancati freddi, è più complessa.

La conservazione di questi “residui” in moltissimi casi non è possibile, in particolare quando ad essere colpito è il banco frigo di una rivendita al dettaglio; per quanto la denuncia di sinistro/l’avviso di danno possano essere tempestivamente comunicati all’Assicuratore, l’intervento del perito non sempre può seguire celermente.

Le norme che regolano il commercio, non consentono di conservare presso l’esercizio le merci danneggiate.

Sulla base dell’esperienza è utile:

  • Raccogliere le fatture relative alla merce danneggiata;
  • Fotografare la merce danneggiata in modo possibilmente particolareggiato;
  • Compilare l’elenco delle merci danneggiate, indicando quantificazione e valore;
  • Richiedere l’intervento della ASL e di una ditta specializzata, segnalando la necessità di procedere prima della presa in carico delle merci danneggiate, agli utili adempimenti per richiedere l’indennizzo all’Assicuratore.

Non sempre le ASL intervengono, quindi non sempre è possibile avere un verbale da parte dei funzionari preposti; in tal caso è  necessario far viadimare  l’elenco delle merci danneggiate, dove risultino la loro quantificazione e il loro valore da un veterinario.

Ultimo e non meno importante, occorre allegare alla documentazione indicata in precedenza:

  • Il foglio di lavoro del frigorista;
  • Le fatture di riparazione.
  • La documentazione rigurardante lo smaltimento e il pagamento derl servizio.

I banchi frigo devono essere costantemente manutenuti, è utile stipulare un contratto di manutenzione e assistenza con una azienda specializzata, rendendo così i controlli regolari e le manutenzioni costanti.

Nella redazione dei capitolati di polizza, è sempre necessario verificare se i costi di smaltimento sono o meno compresi nelle garanzie e nel caso inserire apposite pattuizioni.

In genere è previsto un massimale annuo con un limite di indennizzo per singolo sinistro.

sabato 24 ottobre 2015



La  Polizza Incendio e gli articoli 1892 e 1893 del codice civile

Articolo 1 -  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, questo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ai fini della stipulazione del contratto, assumono particolare importanza le dichiarazioni relative alle caratteristiche del rischio che il Contraente/'Assicurato fanno, perché è sulle base di tali dichiarazioni che il contratto viene concluso e ne vengono determinate le condizioni.

Al momento del sinistro, se tali dichiarazioni si rivelano non rispondenti alla situazione reale, trovano applicazione gli articoli 1892 e/o 1893 del Codice Civile che comportano:

  • La perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (articolo 1892 Codice Civile);
  • La riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (articolo 1893 Codice Civile).
    Breve glossario
Dichiarazione inesatta : si ha quanto l'Assicurato non rappresenta in modo veritiero la situazione che può determina il verificarsi dell'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Reticenza: si ha quanto l'Assicurato, coscientemente ed intenzionalmente, omette di riferire all'assicuratore alcune circostanze rilevanti relative all'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Dolo: è causa di annullabilità del contratto, consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto (deceptor) per far cadere un altro soggetto (deceptus) in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che in assenza del dolo, non avrebbe concluso.
Colpa Grave: la colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].

Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].

Quanto descritto, nel ramo incendio, può verificarsi con maggior frequenza di quanto usualmente si creda, perché le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del rischio che l'Assicurato deve fare sono numerose e dettagliate; le dichiarazioni possono riguardare:
  • La natura dei materiali impiegati nelle strutture dei fabbricati;
  • La tipologia di attività, di prodotti e processi produttivi;
  • L'uso di sostanze pericolose o infiammabili, la vicinanza o coesistenza di altri rischi che possono aggravare il rischio che si assicura.
Nel caso le dichiarazioni non corrispondano alla realtà del rischio, l'assicuratore entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, può recedere dal contratto.

Trascorso il termine non essendovi comunicazione di recesso, il contratto resta valido a tutti gli effetti secondo le nuove circostanze emerse; si presume l'assicuratore le abbia tacitamente accettate.

Nel caso sia avvenuto un sinistro prima che l'assicuratore abbia potuto esercitare il diritto di recesso, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla proporzione fra il premio che è stato effettivamente pagato e il premio che si sarebbe dovuto pagare (regola proporzionale).

I Questionari di proposta.

Le dichiarazioni dell’Assicurato incidono sulla determinazione del rischio e sull’efficacia del contratto.
Il mercato ha mutuato dall’esperienza anglosassone i “questionari di proposta”, essi contengono le vere dichiarazioni sul rischio, sono compilati dall’Assicurato e sono volti a raccogliere le informazioni che consentiranno all’Assicuratore di effettuare una obbiettiva valutazione del rischio; ogni rischio ha una propria specificità, essa deve essere debitamente individuata e valorizzata.

L’assunzione del rischio.

L’Assicuratore deve conoscere tutte le circostanze influenti sulle possibilità che il sinistro si possa verificare, sulla sua possibile gravità, al fine di decidere la conclusione o meno del contratto e la determinazione del premio.
L’analisi del rischio è “soggettiva” e “oggettiva”.

L’onere di fornire le indicazioni spetta all’Assicurato, queste hanno un’importanza essenziale perchè la corrispondenza tra il rischio descritto e il rischio reale deve essere massima e le dichiarazioni dell’Assicurato costituiscono presupposto per la validità del contratto.

L’applicabilità degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

Il campo tecnico assicurativo di applicazione dei citati disposti è il seguente:
  • Influenza sul rischio - Le dichiarazioni devono essere relativa a circostanze sul rischio, devono essere tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso alla stipula oppure lo avrebbe dato in modo differente.
  • Influenza sul sinistro - È indifferente che le circostanze taciute oppure inesatte abbiano influito o meno sul sinistro.
  • Conoscibilità – Le dichiarazioni inesatte o reticenti devono riguardare circostanze non note all’Assicuratore per altra via.
Da annotare che le circostanze note all’Agente munito di rappresentanza sono considerate conosciute dall’Assicuratore.