martedì 22 settembre 2015


Brevi considerazioni sulla Legge di stabilità 2015

La legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) è intervenuta sul trasporto modificando il quadro normativo in modo consistente.

Sono da considerarsi di rilievo:

l’intervento sul Decreto Legislativo 286/2005, con il quale modifica la definizione di “committente”;

l’introduzione di una disciplina specifica sulla “subvezione”, posta con l’obiettivo di limitarne e ridurre il numero dei vettori per ogni singolo trasporto.

In base alla nuova definizione il “committente” del trasporto, è anche l’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori “che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto”, su tratta degli operatori che lavorano nella logistica di media e grande dimensione.

In base alla legislazione in esame, il “sub-vettore” è “l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi” e l’impresa estera “abilitata a svolgere trasporto internazionale e di cabotaggio”.

Il vettore principale potrà commissionare il viaggio a terzi solo nel caso questa possibilità sia espressamente prevista nel contratto stipulato con il committente o da questi autorizzata.

Nel caso il primo vettore incaricato dal committente incarichi del trasporto un altro vettore in difetto dell’autorizzazione, il committente avrà diritto di risolvere il contratto per inadempimento.

È espressamente vietato al subvettore di affidare ad altro vettore il viaggio, nel caso il contratto sarà nullo ed il vettore effettivo avrà il diritto di percepire il compenso previsto per il primo sub-vettore.

La normativa concede una deroga per le imprese che effettuano trasporti di collettame raggruppando più partite e più spedizioni (con il limite del peso di ciascuna pari a 50 quintali).

Si tratta di servizi che comportano la “rottura del carico” (scarico delle merci dal veicolo A, la loro suddivisione e il successivo carico sul veicolo B); per queste situazioni è prevista la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

Per semplicità mi soffermerei sul caso Vettore Contrattuale non autorizzato all’affidamento del carico a terzi che commissiona a terzi il viaggio e limiterei l’esame agli aspetti esclusivamente assicurativi.

Tra i documenti richiesti nella gestione del sinistro figurerà l’autorizzazione alla subvezione data dal Committente/proprietario delle merci, la forma dell’autorizzazione sarà necessariamente scritta, non per previsione legislativa, ma ad probationem ovvero ai fini di prova.

In assenza di questa autorizzazione il Vettore Contrattuale potrebbe non essere tenuto indenne dal suo Assicuratore.

La prescrizione dell’osservanza di quanto disposto dalla legge di Stabilità 2015 è sempre presente nei capitolati trasporti di nuova emissione e non è ovviamente derogabile; nel caso il capitolato sia stato concordato precedentemente la norma indicata cogente anche in assenza di un richiamo. 

I capitolati assicurativi che coprono il rischio della Responsabilità Civile del Vettore Stradale e i Danni per Conto degli Aventi diritto, possono o meno tenere indenne l’Assicurato dal risarcimento dei danni causati al Committente per tramite dei subvettori.

Alcune Compagnie escludono per gli Assicurati la possibilità di essere tenuti indenni dalla responsabilità maturata incaricaricando terzi dei trasporti che altri Committenti e/o altri Vettori hanno loro affidato.

Alcune Compagnie pattuiscono scoperti più elevati e/o limitazioni in caso gli Assicurati debbano essere tenuti indenni dalla responsabilità maturata incaricaricando terzi dei trasporti che altri Committenti e/o altri Vettori hanno loro affidato.

In genere sono previsti degli oneri in capo agli Assicurati, i quali dovranno:

richiedere copia dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori;

richiedere copia della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile del Vettore Stradale e dell’ultima quietanza pagata;

verificarne l’adeguatezza per garanzie, capitali e massimali.

l’identificazione del vettore a cui si affida il carico con una utenza telefonica fissa.

nella gestione del rischio rilevano le Istruzioni ai dipendenti e ai sub vettori che le ratificheranno per iscritto tra queste indico:

Durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, la cabina del veicolo dovrà avere i vetri interamente sollevati e chiusi e le porte chiuse a chiave, i copertoni scorrevoli fissati e nessuna chiave deve restare a bordo.

Inoltre il veicolo dovrà essere:

a) sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

b) custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

c) in caso sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Durante l’assenza dell’autista, dovrà essere messo in opera il dispositivo antifurto, le portiere dovranno essere chiuse a chiave, i vetri interamente sollevati, i copertoni scorrevoli fissati e nessuna chiave deve restare a bordo.

Nel trasporto di merci sensibili al furto, l’autista deve fermarsi in posti sorvegliati e se del caso solo in parking illuminati e frequentati.

L’autista deve sempre costudire con se i documenti di bordo ivi compresi quelli riguardanti la merce, non parlare della natura, del valore, della destinazione, del suo itinerario.

In caso di constatazione dei comportamenti sospetti, l’autista deve assolutamente avvertire le autorità più vicine.

L’attivazione di misure di prevenzione e protezione sono sicuramente onerose, ma sono necessarie per la sicurezza del viaggio, per preservare il carico e il buon nome dell’azienda, adempiere ai doveri di diligenza.

giovedì 17 settembre 2015


L’onere della Prova nei contratti a rischi determinati in positivo e nei contratti a rischi determinati per esclusioni.
L’onere della prova è regolato dall’articolo 2697 del Codice Civile:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Senza alcuna pretesa esaustiva è possibile affermare che la giurisprudenza sia conformemente orientata a ritenere il dettato codicistico si applichi al contratto di assicurazione, non facendo distinzioni tecnico-assicurative tra “rischi nominati” e “all risks”.
Da una prima lettura delle decisioni dei tribunali emerge che l’onere della prova gravi sull’assicurato quando si tratti di un contratto di assicurazione riguardante un “rischio determinato in positivo” e abbiano disposto in genere che l’onere della prova gravi sull’assicuratore nel caso il “rischio” venga “determinato per esclusioni”.
Questo comporta che l’onere della prova del fatto costitutivo il diritto in una assicurazione, definita “All Risks”, gravi sempre sull’assicuratore?
La giurisprudenza in più casi ha svolto considerazioni diverse analizzando i casi concreti, in particolar modo quando i contratti assicurativi “All Risks” tra esclusioni, inclusioni parziali più o meno estese, nuove esclusioni parziali più o meno estese delle inclusioni precedenti, successive limitazioni, andavano a “determinare” il rischio assicurato.
In linea di principio si può condividere il pensiero che l’onere della prova del fatto costitutivo nella polizza All Risks gravi sull’assicuratore, tuttavia non sempre quella che abbiamo innanzi, pur essendo denominata All Risks, potrebbe essere considerata tale, con i conseguenti oneri della prova gravanti sull’assicuratore, dalla giurisprudenza.
Sarebbe interessante una analisi approfondita delle decisioni del Supremo Collegio, in particolare a Sezioni Unite, in merito all’argomento.

domenica 13 settembre 2015

La copertura del Rischio Locativo
Riteniamo importante invitar Loro a valutare le integrazioni come il “Rischio Locativo” qualora abitino in immobili presi in affitto.
Gli articoli 1588, 1589, 1590 e 1611 del Codice Civile pongono precisi obblighi e oneri in capo al conduttore di immobili locati ad esso da Terzi; è uno dei richi meno considerati da coloro che conducono in affitto un immobile.
Può accadere che l’immobile venga danneggiato a seguito di un incendio generato dal contenuto dell’immobile condotto dall’affituario e proprietà di questi oppure che la lavatrice o la lavastoviglie utilizzata dall’inquilino causino una perdita d’acqua e questa danneggi l’immobile stesso.
Uno scoppio, un fenomeno elettrico o altri eventi possino danneggiare l’immobile.
In tutti questi casi il conduttore deve risarcire il proprietario nell’ipotesi di danneggiamento dell’immobile.
L’assicurazione per il rischio locativo tiene indenne il proprietario nell’ipotesi in cui uno degli eventi danneggi l’immobile.
Una estensione molto importante all’interno della polizza di rischio locativo, riguarda il “Ricorso Terzi”.
Attraverso tale garanzia l’inquilino viene tenuto indenne dal corrispondere somme in qualità di risarcimento dovuto per danni recati a cose di terzi a seguito di un sinistro verificatosi e coperto dalla polizza stessa.
Art. 1588.Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589.Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1590. Restituzione della cosa locata.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art. 1611.Incendio di casa abitata da più inquilini.
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio , proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
La giurisprudenza del Supremo Collegio ha stabilito e confermato che la prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivante dall’articolo 1588 è onere del conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di questo, ma è necessario provare più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (articoli 1177, 1587 n. 1, e 1590, 1° comma, Codice Civile), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
La giurisprudenza peraltro include nei danni non solo quelli all’immobile, ma anche quelli all’edificio, perché nel caso di deterioramento di bene locato, il danno risarcibile - conseguente alla configurazione della responsabilità disciplinata dall'articolo 1588 Codice Civile si identifica non solo con quello che si riferisce alla cosa locata, considerata nella sua individualità, ma deve comprendere anche i danni derivanti dagli accadimenti concernenti la stessa cosa locata, come quelli alle parti comuni dell'edificio in cui l'immobile è ubicato, trattandosi di danni derivanti da inadempimento di obbligo contrattuale, in relazione al disposto di cui all'articolo 1218 Codice Civile, i quali sono complessivamente individuati nell'articolo. 1223 dello stesso codice."
Il conduttore è inoltre responsabile per omessa comunicazione al locatore di stati di pericolo.

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La Polizza Responsabilità Civile del Capofamiglia.

 La capacità di intendere e di volere è il contenuto sostanziale del concetto di imputabilità, è il requisito che assolve alla funzione preliminare, quella di verificare se l'agente possa essere tenuto o meno a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole.
Nel codice civile, l'imputabilità è regolata all'articolo 2046, esso esclude la responabilità di chi al momento in cui ha commesso il fatto, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità non sia stata determinata da sua colpa.

La definizione ricalca quella presente nell'articolo 85 del Codice Penale, ma diversamente da quanto previsto in questa sede non vengono individuate le fattispecie di incapacità di intendere e di volere; in sede civilistica è compito del Giudice individuare di volta in volta, se sussista l'incapacità di intendere e di volere dell'agente, ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso.

La capacità di intendere può essere definita come "di rendersi conto delle proprie azioni, di comprendere il significato e di valutare le possibili conseguenze, siano esse positive o negative, di questo sui terzi".

La capacità di volere può essere definita come "la capacità di autodeterminarsi liberamente, la possibilità di controllare gli istinti e di agire secondo motivi ragionevoli".

Ogni persona capace di intendere e di volere può essere chiamata a rispondere di danni cagionati a terzi nell’ambito della sua vita privata, per fatto proprio oppure fatto di altri di cui è tenuto a rispondere; nell’ambito della vita privata la copertura assicurativa idonea è quella nota come Polizza della Responsabilità Civile del Capofamiglia.

È possibile che una persona possa essere chiamata a rispondere, fra l’altro, de:
rovina, sia essa totale o parziale, di immobili di sua proprietà (Articolo 2051 del Codice Civile);
danni riconducibili alla responsabilità per la proprietà o la conduzione di immobili (Articolo 2051 del Codice Civile);
danni riconducibili cose in consegna o custodia(Articolo 2051 del Codice Civile);
danni cagionati da animali di sua proprietà o di suo uso, anche cagionati dopo il loro smarrimento o la loro fuga (Articolo 2052 del Codice Civile);
danni cagionati da figli minori non emancipati (Articolo 2047 del Codice Civile);
danni cagionati da persone soggette a tutela (Articolo 2048 del Codice Civile);

Sono assicurati, il Capofamiglia, il Coniuge (il convivente more uxorio è equiparato), i figli e i familiari conviventi.
Non sono considerati Terzi il Coniuge (il convivente more uxorio è equiparato), i figli e i familiari conviventi.

Sono coperti tra gli altri, i rischi derivanti da :
pratica di sport non agonistici (con alcune esclusioni come paracadutismo e parapendio);
proprietà o la conduzione dell’abitazione principale e della abitazione secondaria;
attività dei badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
organizzazione di feste familiari o tra amici;
uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura;
pratica di campeggio;
attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
proprietà di animali domestici siano essi cani, gatti, animali da cortile, cavalli;
proprietà ed uso di velocipedi non a motore;
proprietà ed uso di veicoli a motore, anche per bambini e per invalidi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto;
detenzioni ed uso di armi da fuoco da difesa, tiro a segno e tiro a volo, regolarmente detenute ai sensi di legge.

Sono esclusi tra gli altri:
i danni da furto;
i danni conessi alla circolazione di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto;
i danni conessi alla navigazioni di natanti di lunghezza superiore a metri 6,5;
i danni da attività venatoria;

Sono esclusi, ma è possibile coprirli richiamando adeguate pattizioni e se il caso con sovrappremio:
la rivalsa esercitata dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
le richieste di Terzi danneggiati, relativamente alla guida di mezzi dell’assicuratosoggetti all’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Aut, condotti a sua insaputa da figli minori o da persone di cui debba rispondere.
I danni cagionati a badanti, collaboratori addetti ai servizi domestici, baby sitter;
l’attività di volontariato;
la partecipazione ad organi scolastici collegiali.

Suggeriamo di verificare i capitolati proposti, includere le garanzie ritenute necessarie richiamandole, non attenersi al mero suggerimento relativo al premio, udito durante la colazione fatta al bar.

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