sabato 24 ottobre 2015



La  Polizza Incendio e gli articoli 1892 e 1893 del codice civile

Articolo 1 -  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, questo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ai fini della stipulazione del contratto, assumono particolare importanza le dichiarazioni relative alle caratteristiche del rischio che il Contraente/'Assicurato fanno, perché è sulle base di tali dichiarazioni che il contratto viene concluso e ne vengono determinate le condizioni.

Al momento del sinistro, se tali dichiarazioni si rivelano non rispondenti alla situazione reale, trovano applicazione gli articoli 1892 e/o 1893 del Codice Civile che comportano:

  • La perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (articolo 1892 Codice Civile);
  • La riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (articolo 1893 Codice Civile).
    Breve glossario
Dichiarazione inesatta : si ha quanto l'Assicurato non rappresenta in modo veritiero la situazione che può determina il verificarsi dell'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Reticenza: si ha quanto l'Assicurato, coscientemente ed intenzionalmente, omette di riferire all'assicuratore alcune circostanze rilevanti relative all'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Dolo: è causa di annullabilità del contratto, consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto (deceptor) per far cadere un altro soggetto (deceptus) in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che in assenza del dolo, non avrebbe concluso.
Colpa Grave: la colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].

Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].

Quanto descritto, nel ramo incendio, può verificarsi con maggior frequenza di quanto usualmente si creda, perché le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del rischio che l'Assicurato deve fare sono numerose e dettagliate; le dichiarazioni possono riguardare:
  • La natura dei materiali impiegati nelle strutture dei fabbricati;
  • La tipologia di attività, di prodotti e processi produttivi;
  • L'uso di sostanze pericolose o infiammabili, la vicinanza o coesistenza di altri rischi che possono aggravare il rischio che si assicura.
Nel caso le dichiarazioni non corrispondano alla realtà del rischio, l'assicuratore entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, può recedere dal contratto.

Trascorso il termine non essendovi comunicazione di recesso, il contratto resta valido a tutti gli effetti secondo le nuove circostanze emerse; si presume l'assicuratore le abbia tacitamente accettate.

Nel caso sia avvenuto un sinistro prima che l'assicuratore abbia potuto esercitare il diritto di recesso, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla proporzione fra il premio che è stato effettivamente pagato e il premio che si sarebbe dovuto pagare (regola proporzionale).

I Questionari di proposta.

Le dichiarazioni dell’Assicurato incidono sulla determinazione del rischio e sull’efficacia del contratto.
Il mercato ha mutuato dall’esperienza anglosassone i “questionari di proposta”, essi contengono le vere dichiarazioni sul rischio, sono compilati dall’Assicurato e sono volti a raccogliere le informazioni che consentiranno all’Assicuratore di effettuare una obbiettiva valutazione del rischio; ogni rischio ha una propria specificità, essa deve essere debitamente individuata e valorizzata.

L’assunzione del rischio.

L’Assicuratore deve conoscere tutte le circostanze influenti sulle possibilità che il sinistro si possa verificare, sulla sua possibile gravità, al fine di decidere la conclusione o meno del contratto e la determinazione del premio.
L’analisi del rischio è “soggettiva” e “oggettiva”.

L’onere di fornire le indicazioni spetta all’Assicurato, queste hanno un’importanza essenziale perchè la corrispondenza tra il rischio descritto e il rischio reale deve essere massima e le dichiarazioni dell’Assicurato costituiscono presupposto per la validità del contratto.

L’applicabilità degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

Il campo tecnico assicurativo di applicazione dei citati disposti è il seguente:
  • Influenza sul rischio - Le dichiarazioni devono essere relativa a circostanze sul rischio, devono essere tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso alla stipula oppure lo avrebbe dato in modo differente.
  • Influenza sul sinistro - È indifferente che le circostanze taciute oppure inesatte abbiano influito o meno sul sinistro.
  • Conoscibilità – Le dichiarazioni inesatte o reticenti devono riguardare circostanze non note all’Assicuratore per altra via.
Da annotare che le circostanze note all’Agente munito di rappresentanza sono considerate conosciute dall’Assicuratore.


giovedì 8 ottobre 2015


SEMPLICI NOTE DI DIRITTO SULLA COPERTURA DEL RISCHIO FABBRICATO CIVILE (2)

Il Codice Civile prevede alcune situazioni di cui tuttavia si dovrebbe tenere conto esaminando il rischio.

Si tratta dei contratti come il Comodato e dei diritti reali di godimento, titoli giuridici relativi alla conduzione della singola unità immobiliare, sono previsti dal Codice Civile; si tratta de:

L’Usufrutto;

L’Uso;

L’Abitazione.

Tralscio il diritto di Superficie, l’enfiteusi, la servitù prediale, perché relative prevalentemente ai fondi e non agli immobili.

Le situazioni indicate non sono particolarmente frequenti, tutttavia si presentano più spesso di quanto si immagini.

Riporto per completezza gli articoli alcuni articoli del Codice Civile che regolano le singole situazioni.

Il Comodato è un contratto regolato dagli articoli 1803 – 1812 del Codice Civile.

Art. 1803. Nozione.

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804. Obbligazioni del comodatario.

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Il comodato prevede che il proprietario di un immobile lo presti, a titolo non oneroso, ad un terzo; il comodante è condomino; il comodatario è conduttore. 

L’Usufrutto è un diritto reale di godimento, è regolato dagli articoli 978 –1020 del Codice Civile; permette all’usufruttuario di godere del bene, trarne utilità, mantenendone la destinazione d’uso.

Art. 978. Costituzione.

L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.

Art. 979. Durata.

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Art. 980. Cessione dell'usufrutto.

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Art. 981. Contenuto del diritto di usufrutto.

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

L’usufrutto consente il godimento, nel caso in esame, di un immobile di proprietà altruI; il nudo proprietario è condomino, l’usufruttuario è conduttore.

È possibile che l’usufruttuario conceda il titolo (quindi il bene) in locazione, in tal caso il locatario dell’usufrutto diviene conduttore.

È da annotare che nel caso di compravendita immobiliare dove venga ceduta la nuda proprietà, l’acquirente potrebbe porre dei limiti alla possibilità dell’usufruttuario di locare il bene.

I diritti di uso e di abitazione, regolati dagli articoli 1021 – 1026 del Codice Civile, sono più limitati dell’usufrutto, perché il godimento dei frutti è limitato al beneficio per se e per la propria famiglia.

Art. 1021.Uso.

Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Il diritto d’uso prevede la possibilità di utilizzare un immobile limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia

Il proprietario è condomino; l’usuario è conduttore.

Art. 1022. Abitazione.

Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 1023.Ambito della famiglia.

Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Art. 1024. Divieto di cessione.

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

Art. 1025. Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Art. 1026. Applicabilità delle norme sull'usufrutto.

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili all'uso e all'abitazione.

Il diritto d’uso è il diritto di servirsi di una cosa e raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della propria famiglia; il proprietario è condomino, l’usuario è conduttore.         

Il diritto di abitazione prevede la possibilità di abitare un immobile limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; il proprietario è un condomino, il titolare del diritto di abitazione è conduttore.  



Al fine di dare idonea copertura al rischio è utile e necessario individuare sia i titoli di proprietà e di godimento sia i rapporti di terzietà.

(2–segue)

martedì 6 ottobre 2015


SEMPLICI NOTE DI DIRITTO SULLA COPERTURA DEL RISCHIO FABBRICATO CIVILE (1)

Il Codice Civile disciplina il condominio negli edifici, la Legge 220/2012 ha accolto i principi fissati dal Supremo Collegio nel corso degli ultimi anni e nel contempo innovato cautamente e parzialmente la materia.

Si ha un condominio quando almeno due soggetti sono proprietari in modo esclusivo di una parte definita di un edificio e sono comproprietari, in modo indiviso e pro quota, sia della restante parte dello stesso, parte necessaria all’uso comune, sia del suolo su cui sorge l’immobile.

Volendo esaminare pur sommariamente gli aspetti assicurativi riporto gli articoli 1117 e 1117 bis.

Del condominio negli edifici

Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

La nuova formulazione dell’articolo 1117 meglio descrive la realtà concreta e attuale del condominio.

Tradizionalmente le figure sono il Condomino e il Conduttore,  il primo è il proprietario della porzione di fabbaricato, il secondo il locatario.

Se il Condomino non abita in essa è Condomino;

Se il Condomino abita in essa è Condomino/Conduttore;

Se il Condomino abita in essa e la ha concessa in locazione è Condomino/Locatore.

Il Conduttore non è mai Condomino.

La Polizza Globale Fabbricati Civili

La Polizza Globale Fabbricati Civili copre i rischi Incendio e RCT dei Fabbricati Civili o di una porzione degli stessi, dando copertura ai danni al fabbricato e ai danni che possono essere arrecati a terzi, lacui responsabilità risale all’essere proprietario del fabbricato stesso o di sua porzione.

La stipula della polizza assicurativa è in genere prevista dal Regolamento Condominiale o da una apposita delibera dell’Assemblea dell’Assemblea; non è un obbligo previsto dalla legge, il Codice Civile la nomina in maniera incidentale ad esempio all’articolo 1128 comma 3:

“L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.”

Il contratto può essere stipulato dal proprietario del fabbricato o dall’amministratore del condominio, per conto dei condomini; nel secondo caso l’amministratore assume la qualifica di contraente, ogni condomino assume la qualifica di assicurato. 

Il testo ANIA così definisce il “Fabbricato”:

“L’intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purchè realizzati negli spazi adiacenti, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne centralizzate radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali e tutte le relative opere di pavimentazione, i relativi impianti ed installazioni ivi comprese le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le parti di impianti interrati. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.”

Le esclusioni possono essere derogate con apposita pattuizione.

(1-segue)