martedì 24 novembre 2015

INCOTERMS


INCOTERMS

Gli incoterms sono i “termini di resa” delle merci codificati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi; hanno lo scopo di definire il significato di alcuni termini commerciali:

Stabiliscono gli obblighi e i rischi a carico del venditore e gli obblighi e i rischi a carico del compratore;

Fissano il tempo e il luogo in cui tali rischi si trasferiscono, delle operazioni accessorie e degli obblighi connessi; Dettano così regole uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli incoterms non sono norme giuridiche e non sono applicati automaticamente ai contratti; l’efficacia vincolante deriva dalla comune volontà delle parti di utilizzarli inserendoli nel contratto, scegliendo la regola idonea al tipo di trasporto.

Conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di bene mobili, gli INCOTERMS si basano tutti sullo stesso principio: il rischio di perdita della merce oppure di danno allo stessa, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui il venditore adempie la sua obbligazione di consegna.

La determinazione del 2010 tiene conto delle novità operative intervenute nel precedente decennio, le modifiche comportano una novità rilevante: la murata della nave non è più considerata come punto critico di passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

Si deve evitare ogni interpretazione limitativa o estensiva degli INCOTERMS e si deve evitare di attribuire agli INCOTERMS funzioni che non appartengono loro, in particolare le funzioni che appartengono alle stipulazioni contrattuali, ad esempio:

  • Il trasferimento di proprietà;
  • La regolazione dei rapporti giuridici e contrattuali con vettori, spedizionieri e assicuratori;
  • La precisazione delle modalità (luogo e forma) di pagamento;
  • La violazione di clausole del sottostante negozio giuridico della compravendita;
  • Il trasferimento fisico delle merci, quanto non rientri nelle obbligazioni di oneri e rischi dei soli venditori e acquirenti.

Il ricorso agli incoterms deve essere sempre chiaramente espresso, dando l’indicazione della loro edizione; Il termine usato dovrà sempre essere seguito da fonte interpretativa e data; ad esempio: FOB/INCOTERMS 2010.

Gli INCOTERMS esprimono in chiaro solo alcune delle obbligazioni inerenti al trasferimento, ad esempio le modalità di consegna della merce oppure chi deve sostenere determinati costi.

In tema di trasferimento rilevano anche la competenza dello sdoganamento, su chi grava l’onere delle operazioni di carico e scarico, come saranno ripartiti i rischi, quindi chi ha il vero interesse assicurabile, concetti non chiariti nitidamente dagli incoterms.

È sempre necessaria un’interpretazione dettagliata e questa può avvenire attraverso la lettura attenta delle specifiche clausole del contratto, della legge applicabile, degli usi commerciali.

Nel contratto di compravendita verranno inserite clausole relative a:

  • Oggetto del contratto;
  • Caratteristiche delle merci;
  • Termini di consegna;
  • Spedizione;
  • Resa della merce;
  • Prezzo;
  • Condizioni di pagamento;
  • Legge applicabile al contratto;
  • Risoluzione delle controversie:

Questi ultimi due punti mi permetto di attirare l’attenzione, talvolta sono sottovalutati o letti con eccessiva premura, con esiti spesso molto onerosi.



INCOTERMS - Le obbligazioni del venditore:

  1. Obbligazioni generali del venditore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimento per la sicurezza e altre  formalità;
  3. Contratti di trasporto e assicurazione
  4. Consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni al compratore;
  8. Documento di consegna;
  9. Controllo, imballaggio, marcatura;
  10. Assistenza per informazioni e relativi costi.



INCOTERMS -Le obbligazioni del compratore:

  1. Obbligazioni generali del compratore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti per la sicurezza e altre formalità;
  3. Contratti di trasporto e  di  assicurazione;
  4. Presa in consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni  al venditore;
  8. Prova della consegna;
  9. Ispezione della merce;
  10. Assistenza per informazioni e relative spese.



Incoterms 2010 – 1° Gruppo / Qualsiasi modalità di trasporto



EXW
Franco fabbrica (luogo convenuto)
FCA
Franco vettore (luogo convenuto)
CPT
Trasporto pagato fino a (luogo di destino convenuto)
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destino convenuto)
DAT
Reso (terminal convenuto al porto o luogo di destino)
DAP
Reso (luogo di destino convenuto)
DAP
Reso sdoganato (luogo di destino convenuto)



Incoterms 2010 – 2° Gruppo / Trasporto marittimo e vie navigabili interne



FAS
Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)
FOB
Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)
CFR
Costo e nolo (porto di destino convenuto)
CIF
Costo, assicurazione e nolo (porto di destino convenuto)



Le rese di partenza



EXW (named place of delivery)
EX WORKS
FCA (named place of delivery)         
FREE CARRIER
CPT (named place of destination)    
CARRIAGE PAID TO
CIP (named place of destination)
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
FAS (named port of shipment)
FREE ALONGSIDE SHIP
FOB (named port of shipment)
FREE ON BOARD
CFR (named port of destination)
COST AND FREIGHT
CIF (named port of destination)
COST INSURANCE AND FREIGHT



Le rese di arrivo



DAT (named terminal at port or place of destination)
DELIVERED AT TERMINAL
DAP (named place of destination)
DELIVERED AT PLACE 
DDP (named place of destination)
DELIVERED DUTY PAID



La nota esplicativa indica l’utilizzo della clausola INCOTERMS, il trasferimento del rischio, la ripartizione dei costi di spedizione e trasporto.


Brevi annotazioni su INCOTERMS e Assicurazione

Nulla impedisce che il venditore e l’acquirente si accordino per realizzare, di volta in volta, autonome varianti allo schema di massima. 

Il “FOB” può essere integrato dalla qualificazione “stivato”; in tal modo la responsabilità del venditore e i costi a suo carico includa anche le operazioni di stivaggio, queste per certi tipi di carico possono essere considerevoli per esempio nelle spedizioni di materiale destinato alla costruzione di impianti (project cargo).

Nei trasporti marittimi di carichi di massa come cereali, semi, carbone, minerale, petrolio, i termini di resa sono ancora e come accadeva prima dell’avvento degli Incoterms, prevalentemente FOB oppure CIF/CFR) e la scelta fra le due forme è spesso legata alla forza contrattuale delle parti.

Un ricevitore/acquirente dotato di una certa struttura acquistarà molto probabilmente FOB o CFR per mantenere un rapporto diretto con l’Assicuratore di sua fiducia; tuttavia occorre annotare che i grandi traders internazionali godono normalmente di favorevoli condizioni di tassi e noli,  quindi sono in grado di quotare prezzi “CIF” più competitivi rispetto al costo che l’acquirente dovrebbe sostenere sommando prezzo d’origine, il nolo e l’assicurazione.

Nel commercio dei prodotti della lavorazione industriale sono prevalenti le vendite CIF,  tuttavia nel caso di viaggi verso Stati scarsamente industrializzati, non mancano provvedimenti degli stessi, disponenti che le merci importate siano assicurate da compagnie degli Stati di destino.

Le restrizioni in questi casi possono riguardare anche la bandiera delle navi sulle quali le merci vengono trasportate, si hanno quindi molti casi di vendite CFR oppure FOB. 

Le compravendite descritte sono tipiche del commercio internazionale marittimo, ma si ritrovano anche – sotto una diversa terminologia – nel commercio internazionale per via terrestre e nel commercio interno di ciascun Stato. 

In questo caso si parlerà di vendita “franco destino” oppure di vendita “franco fabbrica”, saranno scelti gli appositi INCOTERMS per le diverse sotto varianti. 

Nel commercio internazionale si ricorre abitualmente alla vendita contro documenti; le pattuizioni in tema di assicurazione formano parte integrante delle condizioni da rispettare ai fini della negoziazione delle Lettere di Credito, le Banche svolgono una funzione di verifica del rispetto dei termini pattuiti. 

Ci sono situazioni in cui la titolarità delle cose trasportate non muta per effetto del trasporto e resta in capo allo stesso soggetto; accade quando sono spediti da un sito all’altro dello stesso complesso industriale oppure di complessi industriali differenti, i semilavorati per le successive fasi di produzione; in questi casi la forma ed il contenuto della copertura saranno il frutto della normale negoziazione fra assicurato ed assicuratore.  

I contratti tipici utilizzati nel commercio internazionale contengono specifiche norme in merito all’assicurazione; questo consente all’acquirente di conoscere esattamente la copertura e quale sarà il valore assicurato, se l’assicurazione è di competenza del venditore. 

martedì 10 novembre 2015


Il sinistro da mancato freddo – appunti.

Le condizioni di assicurazione stabiliscono che l’Assicurato debba “tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del sinistro”.

La conservazione dei residui è un onere posto giustamente in capo all’assicurato per permettere all’Assicuratore di verificare in pieno l’accaduto e stimare il danno; la questione, relativa a sinistri che vadano colpiti alimentari a seguito di mancati freddi, è più complessa.

La conservazione di questi “residui” in moltissimi casi non è possibile, in particolare quando ad essere colpito è il banco frigo di una rivendita al dettaglio; per quanto la denuncia di sinistro/l’avviso di danno possano essere tempestivamente comunicati all’Assicuratore, l’intervento del perito non sempre può seguire celermente.

Le norme che regolano il commercio, non consentono di conservare presso l’esercizio le merci danneggiate.

Sulla base dell’esperienza è utile:

  • Raccogliere le fatture relative alla merce danneggiata;
  • Fotografare la merce danneggiata in modo possibilmente particolareggiato;
  • Compilare l’elenco delle merci danneggiate, indicando quantificazione e valore;
  • Richiedere l’intervento della ASL e di una ditta specializzata, segnalando la necessità di procedere prima della presa in carico delle merci danneggiate, agli utili adempimenti per richiedere l’indennizzo all’Assicuratore.

Non sempre le ASL intervengono, quindi non sempre è possibile avere un verbale da parte dei funzionari preposti; in tal caso è  necessario far viadimare  l’elenco delle merci danneggiate, dove risultino la loro quantificazione e il loro valore da un veterinario.

Ultimo e non meno importante, occorre allegare alla documentazione indicata in precedenza:

  • Il foglio di lavoro del frigorista;
  • Le fatture di riparazione.
  • La documentazione rigurardante lo smaltimento e il pagamento derl servizio.

I banchi frigo devono essere costantemente manutenuti, è utile stipulare un contratto di manutenzione e assistenza con una azienda specializzata, rendendo così i controlli regolari e le manutenzioni costanti.

Nella redazione dei capitolati di polizza, è sempre necessario verificare se i costi di smaltimento sono o meno compresi nelle garanzie e nel caso inserire apposite pattuizioni.

In genere è previsto un massimale annuo con un limite di indennizzo per singolo sinistro.