martedì 15 dicembre 2015


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1) 

Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni inerenti il rischio.

Le dichiarazioni non siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.

L’inesistenza, la cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra le parti non è in linea con la situazione di fatto.

La rappresentazione del rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.



Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].



Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].



La veridicità delle dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.

L'inesattezza è la dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la conoscenza del vero stato di cose.

La reticenza è l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire un'informazione incompleta od equivoca.

La disciplina degli articoli. 1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.

Il codice prevede, sia il caso della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.

Le conseguenze sono profondamente diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.



Annullamento: è il rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono sulla formazione della volontà dei contraenti.

Per annullare il contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua a produrre effetti.

L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento della conoscenza della causa di annullamento.

Nel caso dell’articolo 1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di decadenza molto breve: tre mesi.



Recesso: è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.

Nel caso dell’articolo 1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici.

Pur in assenza di forme specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge la sfera di conoscenza del destinatario.

La norma parla di Assicurato, ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.

Lo scioglimento produce effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)

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