mercoledì 11 maggio 2016



UN DIVERSO ORIZZONTE PROFESSIONALE PER IL BROKER DI PICCOLA DIMENSIONE.

Nel corso del tempo ho notato che molte imprese trasporti, comprendendo nel novero anche realtà strutturate, pecchino su certi aspetti; per fare solo alcuni esempi la gestione dei carichi, dei sub vettori oppure degli aspetti tecnico giuridici dei contratti; queste “distrazioni” hanno un riflesso particolare sugli aspetti assicurativi e non solo sui sinistri.

Per quanto ambizioso possa apparire, in particolare per aziende di brokeraggio assicurativo di piccola dimensione, penso sia necessario presentare ai clienti in portafoglio e ai clienti potenziali un lavoro sempre più articolato.

In modo sommario le aree di intervento dovrebbero essere le seguenti.

La gestione del rischio,  da condividere con studi peritali, per essere presenti in occasione del sinistro, per essere capaci di agire preventivamente, in alcuni passaggi strettamente operativi: ad esempio la gestione del magazzino o la scelta dei mezzi di protezione che hanno riflessi assicurativi spesso non compresi appieno dagli assicurati.

L’audit della contrattistica non assicurativa, da svolgere con studi legali specializzati, è una attività quasi inesistente, capita non di rado di annotare come lo spedizioniere difficilmente verifichi come dovrebbe i contratti di trasporto con i vettori oppure il vettore, verifichi i contratti di trasporto con i vettori subordinati; sono spesso utilizzati testi frutto di copia e incolla fatto in modo un tantino grossolano.

L’audit della contrattistica assicurativa, ovvero il confronto della contrattistica assicurativa in corso con la realtà e la costruzione di un impianto normativo idoneo, intervenendo sull’articolazione delle clausole in funzione della copertura del rischio scelta al netto della ritenzione e dando il giusto valore alla prevenzione effettuata.

La gestione integrale del sinistro, dal sopralluogo alla stima del danno, passando per l’analisi del normativo e giungendo alla gestione delle rivalse.

martedì 3 maggio 2016


Assicurazione responsabiltà civile terzi – brevi cenni giuridici



Definire i confini della responsabilità civile è difficoltoso, non sono né univoci, né stabili; esiste una costante evoluzione; l’istituto rappresenta tradizionalmente quello che meglio si presta a garantire una tutela rapida e flessibile rispetto alle esigenze sempre nuove.

La dottrina di è posta numerose domande sulla funzione della responsabilità civile, per capire se la sua funzione sia meramente riparatoria o anche sanzionatoria-deterrente rispetto a eventuali condotte antigiuridiche.

Non sono all’altezza di fare considerazioni in merito agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, annoto come i riflessi in ambito assicurativo siano numerosi e consistenti; la casististica della responsabilità civile, la produzione di leggi e norme da rispettare e le decisioni della magistratura rendono il tutto molto complesso.

Prima di descrivere la copertura assicurativa ritengo necessario un breve cenno delle principali norme che presiedono al tema delloscritto.

I disposti normativi obbligano a rispettare le norme che stabiliscono di non procurare danno (ingiusto) ad altri, l’inosservanza comporta il dovere di risarcire il danno procurato.

La responsabilità civile può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale, i riferimenti più immediati sono i seguenti:

Articolo 1218 Codice Civile - Responsabilità del debitore.

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;

È ammesso il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale quando, cioè, siano lesi diritti derivanti dal contratto ed un bene protetto dalla legge indipendentemente dal contratto.”

Articolo 1173 Codice Civile - Fonti delle obbligazioni.

“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”

Articolo 2740 Codice Civile - Responsabilità patrimoniale.

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”



L’elemento indispensabile per affermare la responsabilità è il nesso do causalità ovvero il collegamento tra l’evento ed il danno; il legame tra la condotta commissiva oppure omissiva è condizione per l’attribuzione della responsabilità.

Non essendo definito in ambito civilistico, la giurispudenza ha sempre fatto riferimento a quanto dettato in sede penale in particolare agli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

Da ricordare che il Dolo è l’attuazione volontaria di un atto illecito, la Colpa è lo stato di chi ha commesso senza volere un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.



Rilevano anche iseguenti articoli del Codice Civile



Articolo 2044 - Legittima difesa.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”


Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Una offesa ingiusta.    
Deve essere:
·         Necessaria ed inevitabile;
·         Proporzionale all’offesa.


Articolo 2045 - Stato di necessità.

“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.”



Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Un danno grave a persone.




Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.”



(1- Segue)