martedì 19 gennaio 2016


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (2)

Dolo: Coscienza e volontà di trarre in inganno, senza la necessità di particolari artifizi o raggiri.

Colpa: Il nostro Codice prevede solo la distinzione tra colpa ordinaria e colpa grave, ma non dà definizioni.



Volgendo lo sguardo al diritto francese, molto vicino per storia, cultura e tradizione a quello italiano, vi sarebbero tre gradi di colpa:

La colpa lievissima: quando non si usa la diligenza propria delle persone eccezionalmente prudenti e caute;

La colpa lieve: si avrebbe per non uso della diligenza propria alle persone di media capacità; 

La colpa grave: si avrebbe per non uso della diligenza che è propria della assoluta maggioranza degli uomini, sicché chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto ciò che tutti gli uomini fanno comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.



Riguardo ai citati articoli 1892 e 1893 del Codice Civile è doveroso porsi alcune domande. relativamente a:

1.     Quali circostanze possono essere considerate rilevanti per giungere all’annullamento o al recesso?

2.     Come possiamo interpretare il concetto di colpa grave nelle dichiarazioni inesatte o reticenti?

3.     L’Assicuratore come deve esprimere la propria volontà di impugnare il contratto o chiedere il recesso?

4.     Quali possono essere le responsabilità dell’intermediario nella raccolta delle dichiarazioni precontrattuali?





Propongo, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni spunti tratti da decisione del Supremo Collegio.



Requisiti annullamento giudiziale - condizioni

·         che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

·         che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;

·         che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito.



Dichiarazioni inesatte o reticenti



Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono: “le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali.”

Esse non esercitano i loro peso sull'oggetto del rischio assicurato, questo rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, agiscono sulle circostanze, viste le quali, l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.  



Rileva al fine della valutazione del rischio e delle circostanze il questionario, in particolare al Supremo collegio sono stati spesso proposti ricorsi riguardanti le assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e sulla malattia.



“L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile, non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico. “  



“L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.”



“In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'articolo 1892 del Codice Civile, la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.”



Se i primi due estratti rilevano oneri dichiarativi per il consumatore, il terzo circoscrive questi ad ambiti più consoni.



“In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’articolo 1892 del Codice Civile all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.”



Il ruolo gli Intermediari nel processo di consensualità è particolarmente delicato:

Il Regolamento n°5, anche attraverso gli obblighi precontrattuali ed il concetto di adeguatezza, ha fortemente aggravato il profilo di responsabilità.

L’intermediario può attutire le conseguenze di questo scenario inserendo una clausola di scarico di responsabilità (duty of disclosure).



Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti.

La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 

A.    Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato  firmato; 

B.    Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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