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martedì 3 maggio 2016


Assicurazione responsabiltà civile terzi – brevi cenni giuridici



Definire i confini della responsabilità civile è difficoltoso, non sono né univoci, né stabili; esiste una costante evoluzione; l’istituto rappresenta tradizionalmente quello che meglio si presta a garantire una tutela rapida e flessibile rispetto alle esigenze sempre nuove.

La dottrina di è posta numerose domande sulla funzione della responsabilità civile, per capire se la sua funzione sia meramente riparatoria o anche sanzionatoria-deterrente rispetto a eventuali condotte antigiuridiche.

Non sono all’altezza di fare considerazioni in merito agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, annoto come i riflessi in ambito assicurativo siano numerosi e consistenti; la casististica della responsabilità civile, la produzione di leggi e norme da rispettare e le decisioni della magistratura rendono il tutto molto complesso.

Prima di descrivere la copertura assicurativa ritengo necessario un breve cenno delle principali norme che presiedono al tema delloscritto.

I disposti normativi obbligano a rispettare le norme che stabiliscono di non procurare danno (ingiusto) ad altri, l’inosservanza comporta il dovere di risarcire il danno procurato.

La responsabilità civile può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale, i riferimenti più immediati sono i seguenti:

Articolo 1218 Codice Civile - Responsabilità del debitore.

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;

È ammesso il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale quando, cioè, siano lesi diritti derivanti dal contratto ed un bene protetto dalla legge indipendentemente dal contratto.”

Articolo 1173 Codice Civile - Fonti delle obbligazioni.

“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”

Articolo 2740 Codice Civile - Responsabilità patrimoniale.

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”



L’elemento indispensabile per affermare la responsabilità è il nesso do causalità ovvero il collegamento tra l’evento ed il danno; il legame tra la condotta commissiva oppure omissiva è condizione per l’attribuzione della responsabilità.

Non essendo definito in ambito civilistico, la giurispudenza ha sempre fatto riferimento a quanto dettato in sede penale in particolare agli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

Da ricordare che il Dolo è l’attuazione volontaria di un atto illecito, la Colpa è lo stato di chi ha commesso senza volere un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.



Rilevano anche iseguenti articoli del Codice Civile



Articolo 2044 - Legittima difesa.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”


Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Una offesa ingiusta.    
Deve essere:
·         Necessaria ed inevitabile;
·         Proporzionale all’offesa.


Articolo 2045 - Stato di necessità.

“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.”



Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Un danno grave a persone.




Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.”



(1- Segue)

martedì 12 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (3)



L’Assicuratore è surrogato sino al concorrere dell’importo pagato, importo che può essere minore dell’ammontare del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del terzo responsabile; per esempio per una riduzione di quanto pagato in funzione di quanto disposto dall’articolo 1893, dall’articolo 1898 e dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Potrebbe esserci una surruga parziale l’artcolo 1205 del Codice Civile, prevede che:



Articolo 1205 -Codice Civile - Surrogazione parziale-

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.



Potrebbe verificarsi che il patrimonio del terzo sia inferiore al danno indennizzato, anche in questa situazione, l’Assicurato e l’Assicuratore concorrono in proporzione a quanto è loro dovuto dal terzo.

Potrebbe verificarsi che vi sia stato il concorso del fatto colposo dell’Assicurato, al giurisprudenza ritiene che in tale situazione l’Assicuratore sia surrogato per l’intero indennizzo, il concorso di colpa non si rifletterebbe sulla surroga.



L’Assicurato si trova innanzi due debitori: l’Assicuratore e il terzo responnsabile; diverso è il titolo del debito, le obbligazioni non sono solidali e non sono subordinate l’una all’adempimento dell’altra, l’azione è possibile in separati giudizi.

Nel caso in cui l’Assicurato venga pagato da uno dei due debitori, non può inziare o prosefuire l’azione contro l’altro salvo il caso in cui sia stato pagato parzialmente.

L’Assicuratore non può agire verso il responsabile prima della surroga.

Quando l’Assicuratore è convenuto in giudizio dall’Assicurato, può chiamare in causa il terzo responsabile allo scopo di ottenere una sentenza condizionale di condanna subordinata all’accertamento dell’obbligo di tenere indenne l’Assicurato.



Le rinuncie e le transazioni, le omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo causano pregiudizio all’Assicuratore se esse si verifichino prime  del sorgere del diritto di questo; dopo che il diritto dell’Assicuratore è sorto, non possono più arrecare pregiudizio.

Il danno causato all’Assicuratore dall’Assicurato con rinuncie, transazioni, omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo, sono base per il risarcimento del danno e potrebbero dare luogo a compensazione.

Nel caso in cui l’Assicuratore abbia indennizzato e il terzo abbia risarcito il danneggiato, il resonsabile può agire per illecito arrichimento ai sensi dell’articolo 2041 del Codice Civile



Articolo 2041- Codice Civile - Azione generale di arricchimento -

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.



Questa azione sarebbe soggetta a prescrizione ordinaria.



La dottrina si è occupata della rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, non è mai stata in discussione la facoltà e liceità della rinunzia dopo che l’Assicuratore è succeduto nel diritto dell’Assicurato, piuttosto l’attenzione della dottrina ha portato a discutere della rinunnzia antecedente la surroga.

Se l’Assicuratore rinunzia all’azione nei confronti dei terzi responsabili configura una remissione che facoltà del creditore; se l’Assicuratore rinunzia antecedentemente è possibile discutere della permanenza della titolarità del diritto dell’Assicurato.

Sinteticamente i problemi emersi sono i seguenti:

La rinunzia è invalida in quanto il diritto dell’Assicurato incontrerebbe il limite nel cumulo dell’indennizzo e del risarcimento;

La rinunzia è valida in quanto il non c’è cumulo dell’indennizzo e del risarcimento, il titolo di risarcimento è diverso e l’indennizzo è un corrispettivo del premio pagato.

La rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, è rituneta necessaria per garantire il Contraente, è pacifica se rivolta a persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere.


(3- Fine)

sabato 2 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (2)

Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



L’Assicuratore è tenuto ad indennizzare l’Assicurato, come previsto dal contratto, al verificarsi del sinistro; se il sinistro è stato provocato da un terzo, il terzo è deve risponderne all’Assicurato sulla base delle norme previste per l’illecito civile, contrattuale o extracontrattuale.

L’Assicurato è titolare di due diritti distinti, i quali permettono di eliminare le conseguenze dannose dell’evento.

L’Articolo 1916 del Codice Civile regola l’istituto della surroga dell’Assicuratore, istituto già presente nel Codice di Commercio del 1882; la scelta compiuta dal legislatore trova ragione nel vantaggio che il terzo, nel causare il danno, potrebbe trarre un vantaggio e non rispondere del fatto illecito.

La dottrina inizialmente ha considerato la surroga dell’Assicuratore come uno dei casi previsti dalll’Articolo 1203, comma 5, del Codice Civile che regola la surrogazione legale.



Articolo 1203 - Codice Civile -Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.



Considerando la surroga dell’Assicuratore come surrogazione legale ne comportrebbe in primo luogo la sua automaticità e renderebbe impossibile per l’Assicurato, dal pagamento dell’Assicuratore, agire nei confronti del terzo responsabile.

Una tesi tradizionale della dottrina inquadra così l’istituto della surroga e la funzione indennitaria dell’assicurazione contro i danni: il primo è  volto ad impedire che l’Assicurato un risarcimento e un indennizzo.

Il risarcimento è l'attività imposta dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, l’indennizzo è un intervento economico riparatore e non sempre è  commisurato al danno.

In tempi più prossimi la dottrina, prendendo spunto da riflessioni risalenti, ha osservato che l’indennizzo altro non è che il corrispettivo del premio ed esclude che il cumulo costituisca un illecito arrichimento.

Sul punto è intervenuto, un paio di anni addietro, il Supremo Collegio: Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11/06/2014 n° 13233, con una pronuncia piuttosto interessante sotto l’aspetto intellettuale e che potrebbe presentare conseguenze pratiche notevoli.

La dottrina ha sostenuto che la previsione normativa della surroga dell’Assicuratore si basa sul beneficio che nederiva agli assicurati e sulla maggior diffusione delle coperture, la surroga consente una riduzione dei premi.

Per cui non vi sarebbero né l’automaticità, né la nullità di pattuizioni di rinuncia, la norma sarebbe supplettiva e derogabile.



(2- Segue)


martedì 29 marzo 2016


Surroga, regresso e rivalsa.

I termini surroga,regresso e rivalsa sono spesso utilizzzti come sinonimi, invece ogniuno di essi descrive una specifica situazione giuridica.

La surroga è una causa di modificazione soggettiva del rapporto giuridico dipendente dalla volontà delle legge oppure delle stesse parti;

Il regresso è l’azione nascente da un rapporto obbligatorio di carattere solidale, dove il coobbligato, il quale ha pagato per l'intero, ripete da ciascuno dei coobbligati la quota rispettiva di debito;

La rivalsa è  l’azione collegata all'esistenza di un contratto di garanzia, attraverso la quale il soggetto, per legge oppure per contratto, tenuto al pagamento di un debito altrui, si rivolge nei confronti del debitore principale per ripetere da questi quanto pagato.



Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



Articolo 1203 – Codice Civile - Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1)     a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2)     a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3)     a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4)     a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5)     negli altri casi stabiliti dalla legge.





Articolo  1299 – Codice Civile - Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.



(1- Segue)

martedì 19 gennaio 2016


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (2)

Dolo: Coscienza e volontà di trarre in inganno, senza la necessità di particolari artifizi o raggiri.

Colpa: Il nostro Codice prevede solo la distinzione tra colpa ordinaria e colpa grave, ma non dà definizioni.



Volgendo lo sguardo al diritto francese, molto vicino per storia, cultura e tradizione a quello italiano, vi sarebbero tre gradi di colpa:

La colpa lievissima: quando non si usa la diligenza propria delle persone eccezionalmente prudenti e caute;

La colpa lieve: si avrebbe per non uso della diligenza propria alle persone di media capacità; 

La colpa grave: si avrebbe per non uso della diligenza che è propria della assoluta maggioranza degli uomini, sicché chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto ciò che tutti gli uomini fanno comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.



Riguardo ai citati articoli 1892 e 1893 del Codice Civile è doveroso porsi alcune domande. relativamente a:

1.     Quali circostanze possono essere considerate rilevanti per giungere all’annullamento o al recesso?

2.     Come possiamo interpretare il concetto di colpa grave nelle dichiarazioni inesatte o reticenti?

3.     L’Assicuratore come deve esprimere la propria volontà di impugnare il contratto o chiedere il recesso?

4.     Quali possono essere le responsabilità dell’intermediario nella raccolta delle dichiarazioni precontrattuali?





Propongo, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni spunti tratti da decisione del Supremo Collegio.



Requisiti annullamento giudiziale - condizioni

·         che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

·         che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;

·         che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito.



Dichiarazioni inesatte o reticenti



Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono: “le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali.”

Esse non esercitano i loro peso sull'oggetto del rischio assicurato, questo rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, agiscono sulle circostanze, viste le quali, l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.  



Rileva al fine della valutazione del rischio e delle circostanze il questionario, in particolare al Supremo collegio sono stati spesso proposti ricorsi riguardanti le assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e sulla malattia.



“L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile, non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico. “  



“L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.”



“In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'articolo 1892 del Codice Civile, la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.”



Se i primi due estratti rilevano oneri dichiarativi per il consumatore, il terzo circoscrive questi ad ambiti più consoni.



“In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’articolo 1892 del Codice Civile all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.”



Il ruolo gli Intermediari nel processo di consensualità è particolarmente delicato:

Il Regolamento n°5, anche attraverso gli obblighi precontrattuali ed il concetto di adeguatezza, ha fortemente aggravato il profilo di responsabilità.

L’intermediario può attutire le conseguenze di questo scenario inserendo una clausola di scarico di responsabilità (duty of disclosure).



Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti.

La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 

A.    Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato  firmato; 

B.    Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

martedì 15 dicembre 2015


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1) 

Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni inerenti il rischio.

Le dichiarazioni non siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.

L’inesistenza, la cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra le parti non è in linea con la situazione di fatto.

La rappresentazione del rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.



Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].



Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].



La veridicità delle dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.

L'inesattezza è la dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la conoscenza del vero stato di cose.

La reticenza è l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire un'informazione incompleta od equivoca.

La disciplina degli articoli. 1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.

Il codice prevede, sia il caso della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.

Le conseguenze sono profondamente diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.



Annullamento: è il rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono sulla formazione della volontà dei contraenti.

Per annullare il contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua a produrre effetti.

L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento della conoscenza della causa di annullamento.

Nel caso dell’articolo 1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di decadenza molto breve: tre mesi.



Recesso: è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.

Nel caso dell’articolo 1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici.

Pur in assenza di forme specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge la sfera di conoscenza del destinatario.

La norma parla di Assicurato, ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.

Lo scioglimento produce effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)

(

giovedì 17 settembre 2015


L’onere della Prova nei contratti a rischi determinati in positivo e nei contratti a rischi determinati per esclusioni.
L’onere della prova è regolato dall’articolo 2697 del Codice Civile:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Senza alcuna pretesa esaustiva è possibile affermare che la giurisprudenza sia conformemente orientata a ritenere il dettato codicistico si applichi al contratto di assicurazione, non facendo distinzioni tecnico-assicurative tra “rischi nominati” e “all risks”.
Da una prima lettura delle decisioni dei tribunali emerge che l’onere della prova gravi sull’assicurato quando si tratti di un contratto di assicurazione riguardante un “rischio determinato in positivo” e abbiano disposto in genere che l’onere della prova gravi sull’assicuratore nel caso il “rischio” venga “determinato per esclusioni”.
Questo comporta che l’onere della prova del fatto costitutivo il diritto in una assicurazione, definita “All Risks”, gravi sempre sull’assicuratore?
La giurisprudenza in più casi ha svolto considerazioni diverse analizzando i casi concreti, in particolar modo quando i contratti assicurativi “All Risks” tra esclusioni, inclusioni parziali più o meno estese, nuove esclusioni parziali più o meno estese delle inclusioni precedenti, successive limitazioni, andavano a “determinare” il rischio assicurato.
In linea di principio si può condividere il pensiero che l’onere della prova del fatto costitutivo nella polizza All Risks gravi sull’assicuratore, tuttavia non sempre quella che abbiamo innanzi, pur essendo denominata All Risks, potrebbe essere considerata tale, con i conseguenti oneri della prova gravanti sull’assicuratore, dalla giurisprudenza.
Sarebbe interessante una analisi approfondita delle decisioni del Supremo Collegio, in particolare a Sezioni Unite, in merito all’argomento.