martedì 12 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (3)



L’Assicuratore è surrogato sino al concorrere dell’importo pagato, importo che può essere minore dell’ammontare del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del terzo responsabile; per esempio per una riduzione di quanto pagato in funzione di quanto disposto dall’articolo 1893, dall’articolo 1898 e dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Potrebbe esserci una surruga parziale l’artcolo 1205 del Codice Civile, prevede che:



Articolo 1205 -Codice Civile - Surrogazione parziale-

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.



Potrebbe verificarsi che il patrimonio del terzo sia inferiore al danno indennizzato, anche in questa situazione, l’Assicurato e l’Assicuratore concorrono in proporzione a quanto è loro dovuto dal terzo.

Potrebbe verificarsi che vi sia stato il concorso del fatto colposo dell’Assicurato, al giurisprudenza ritiene che in tale situazione l’Assicuratore sia surrogato per l’intero indennizzo, il concorso di colpa non si rifletterebbe sulla surroga.



L’Assicurato si trova innanzi due debitori: l’Assicuratore e il terzo responnsabile; diverso è il titolo del debito, le obbligazioni non sono solidali e non sono subordinate l’una all’adempimento dell’altra, l’azione è possibile in separati giudizi.

Nel caso in cui l’Assicurato venga pagato da uno dei due debitori, non può inziare o prosefuire l’azione contro l’altro salvo il caso in cui sia stato pagato parzialmente.

L’Assicuratore non può agire verso il responsabile prima della surroga.

Quando l’Assicuratore è convenuto in giudizio dall’Assicurato, può chiamare in causa il terzo responsabile allo scopo di ottenere una sentenza condizionale di condanna subordinata all’accertamento dell’obbligo di tenere indenne l’Assicurato.



Le rinuncie e le transazioni, le omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo causano pregiudizio all’Assicuratore se esse si verifichino prime  del sorgere del diritto di questo; dopo che il diritto dell’Assicuratore è sorto, non possono più arrecare pregiudizio.

Il danno causato all’Assicuratore dall’Assicurato con rinuncie, transazioni, omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo, sono base per il risarcimento del danno e potrebbero dare luogo a compensazione.

Nel caso in cui l’Assicuratore abbia indennizzato e il terzo abbia risarcito il danneggiato, il resonsabile può agire per illecito arrichimento ai sensi dell’articolo 2041 del Codice Civile



Articolo 2041- Codice Civile - Azione generale di arricchimento -

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.



Questa azione sarebbe soggetta a prescrizione ordinaria.



La dottrina si è occupata della rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, non è mai stata in discussione la facoltà e liceità della rinunzia dopo che l’Assicuratore è succeduto nel diritto dell’Assicurato, piuttosto l’attenzione della dottrina ha portato a discutere della rinunnzia antecedente la surroga.

Se l’Assicuratore rinunzia all’azione nei confronti dei terzi responsabili configura una remissione che facoltà del creditore; se l’Assicuratore rinunzia antecedentemente è possibile discutere della permanenza della titolarità del diritto dell’Assicurato.

Sinteticamente i problemi emersi sono i seguenti:

La rinunzia è invalida in quanto il diritto dell’Assicurato incontrerebbe il limite nel cumulo dell’indennizzo e del risarcimento;

La rinunzia è valida in quanto il non c’è cumulo dell’indennizzo e del risarcimento, il titolo di risarcimento è diverso e l’indennizzo è un corrispettivo del premio pagato.

La rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, è rituneta necessaria per garantire il Contraente, è pacifica se rivolta a persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere.


(3- Fine)

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