lunedì 31 ottobre 2016


ASSICURAZIONE – VALORE ASSICURATO (1)



Valore delle cose al momento del sinistro - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.



Valore delle cose al momento del sinistro - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



Ammontare del danno - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.



Valore delle cose al momento del sinistro - Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.



Ammontare del danno - Merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese edil valore residuo delle cose danneggiatenonchégli oneri fiscali non dovuti all’Erario





Valore delle cose assicurate –Clausola valore a nuovo Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo-

Premesso che per “valore a nuovo”si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.



Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”alle seguenti condizioni:

1.in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennitàcome se questa assicurazione “valore nuovo”non esistesse b) Il supplemento che, aggiunto all’indennitàdi cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;



2. agli effetti dell’art. 21 delle CGA (assicurazione parziale), il supplemento di indennitàper ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, èdato dall’intero ammontare del supplemento medesimo b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta partee l’intera differenza c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.



4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valoredeterminato in base alle stime di cui rispettivamente agli artt. 20 capo i) e 20 capo ii) delle CGA





5. Il pagamento del supplemento d’indennitàèeseguito entro 30 giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzosecondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchéciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;



6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo”riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.