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venerdì 20 gennaio 2017



Definizione Merci / Merci Speciali / Macchinario / Materiali incombustibili



Merci: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.



Merci speciali (Commerciale): si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti:

celluloide(grezza ed oggetti di);

espansite;

schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;

materie plastiche espanse o alveolari;

imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).



Macchinario (Commerciale): macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento escluso ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento, scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione, altri impianti  non indicati sotto la denominazione fabbricato e mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento  dei depositi e delle dipendenze d’industria.



Materiali Incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.


mercoledì 21 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Commerciale – Industriale

Fabbricato (Commerciale - Industriale):

L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori e montacarichi, affreschi o statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzatura, arredamento.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, sono compresi tutti gli impianti posti al servizio del fabbricato e dell’attività purché considerati immobili per natura o per destinazione.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, pur non limitando a quanto elencato la definizione, sono compresi:

fissi, infissi, serramenti e lucernari;

opere di fondazione od interrate, compresi cunicoli, gallerie, camini, camminamenti che congiungano o meno corpi separati.

dipendenze e pertinenze comunque costruite quali, la centrale termica,  i box, le cantine, i depositi, le recinzioni, le tettoie, i cancelli, le porte, le sbarre comunque azionati, i muri di cinta, i muri di contenimento, le strade private, i viali interni, i cortili, i piazzali, i giardini, le piante e gli alberi, compresi gli alberi di alto fusto e inoltre dovranno ritenersi incluse le dipendenze e le pertinenze (cantine, box e depositi) comunque costruite, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate;

le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;

ascensori e montacarichi, scale mobili e simili, impianti elettrici, elettronici, meccanici, idrici ed antincendio,  igienici, di riscaldamento e/o termici, di condizionamento d'aria, impianti di automazione, impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di segnalazione  e comunicazione, impianti vari ed ausiliari (ad esempio l’impianto telefonico, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), sono comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, serbatoi e/o contenitori, centraline, caldaie, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra impianto di servizio o installazione al servizio del fabbricato, considerata fissa per natura e destinazione;

gli allacciamenti e i contatori anche se di proprietà delle società erogatrici di  servizi;

antenne e parabole radiotelericeventi centralizzata  o meno, loro accessori e loro componenti;

le parti ed i beni  in comune con altri Fabbricati.


martedì 6 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Civile

Fabbricato:

l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, piazzali, strade private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;

i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;

i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Inoltre, relativamente alla sezione terremoto, la costruzione edile si intende in regola con la normativa antisismica, intendendosi per tale i fabbricati aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche dalla normativa in vigore.

lunedì 21 novembre 2016



Ramo incendio.

Premessa.

Per una disamina del ramo occorre partire dall’articolo 1882 del Codice Civile che definisce l’assicurazione:

Art. 1882 Codice Civile – Nozione (del Vontratto di Assicurazione)

“L’assicurazione il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”

L’assicurazione danni a cose è un contratto, in ragione del quale, una parte detta Assicuratore, si assume il rischio del danno economico che una altra parte, detta Assicurato, potrà subire in seguito ad uno o più eventi.

Il corrispettivo di questa prestazione è il pagamento anticipato in denaro di un determinato importo, detto premio.

Tale contratto trasferisce il rischio dell’Assicurato all’Assicuratore, il primo si assume l’onere di pagare un premio, il secondo si assume l’onere di pagare il danno.

La prestazione dell’Assicurato ovvero il pagamento del premio, è certa; la prestazione dell’Assicuratore ovvero il pagamento del danno, è non certa.

Gli elementi fondamentali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato ovvero chi trasferisce il rischio all’Assicuratore;

·         L’Assicuratore ovvero chi assume l’onere del rischio;

·         L’evento o l’insieme degli eventi che determinano il danno;

·         Il Premio ovvero il corrispettivo economico che l’Assicurato paga all’Assicuratore in cambio della prestazione promessa in caso di danno.

I concetti generali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato si assume l’onere di un pagamento, quello del Premio;

·         L’Assicuratore si assume l’impegno di pagare il danno in caso accada il sinistro.

L’Assicuratore nel momento in cui valuta di assumere il rischio che l’Assicurato gli trasferisce in cambio del pagamento del premio, deve tenere conto di alcuni elementi generali:

·         L’evento per il quale la garanzia è data;

·         La natura e la proprietà delle cose assicurate;

·         Le probabilità che il danno accada;

·         La misura del danno;

·         Il premio puro;

·         Il rischio;

·         Le tipologie di danno;

·         Le forme di copertura;

·         La determinazione dei valori da assicurare.

lunedì 7 novembre 2016


ASSICURAZIONI-VALORE ASSICURATO (2)

Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo
1. Calcolo (riferito a ciascuna partita) e corresponsione dell’indennizzo suddivisi in due momenti:
a. Calcolo del costo di ripristino del bene rapportato allo stato d’uso (considerando l’età, il degrado, l’obsolescenza tecnica, l’usura, ecc.)
b. Supplemento di indennizzo: differenza tra il valore di un bene nuovo, analogo per caratteristiche a quello danneggiato, e l’importo di cui sopra.
2. L’indennizzo non può superare il doppio del “valore allo stato d’uso” quindi il supplemento di indennizzo non può superare il valore del bene allo stato d’uso. Es.
Se un macchinario è in uno stato di usura, obsolescenza o vetustàcon degrado, rispetto all’analogo bene nuovo, > 50% (es. valore allo stato d’uso €10.000 –valore a nuovo 23.000), il supplemento di indennizzo saràpari al valore della cosa allo stato d’uso (ossia €10.000 perchél’indennizzo non

Assicurazione Merci
Analogamente a quanto abbiamo visto per i Fabbricati e i Macchinari, anche per le Merci èdifficile trovare in Azienda una scrittura contabile che individui esattamente il Valore di Assicurazione.
Si tratta di una contabilitàbasata su dati "storici", mentre il criterio assicurativo richiede un periodico aggiornamento del valore di tutto il magazzino ai costi corrential momento della rilevazione oppure dell’eventuale sinistro.
I criteri, generalmente adottati dalle aziende, per valutare il magazzino sono:
LIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia l'inverso all'ordine di entrata, le ultime merci entrate sono state le prime ad uscire.
Si considera pertanto che in magazzino giacciono le merci entrate nei tempi piùlontani e la valutazoneviene cosìvalutata a costi storici.
FIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia uguale all'ordine di entrata.
Si conviene quindi che le prime merci a entrare sono state anchele prime ad uscire. Si considera pertanto che in magazzino giacciano quelle piùrecentemente acquistate o prodotte.
Il magazzino viene così valutato ai prezzi o costi più recenti.

Attenzioni per l’assicurazione delle Merci:
1.Prevedere l’inserimento di una clausola “Oscillazione Valori”(LeewayClause) che consenta una oscillazione della somma assicurata;
2.L’inserimento di un capitale assicurato in forma “fluttuante”per concedere al cliente la possibilitàdi avere, automaticamente, un maggiore capitale assicurato;
Entrambe queste forme presentano piccoli svantaggi rappresentati, in genere, da una spesa più elevata che andràutilizzata attraverso il controllo continuo dei meccanismi di variazione delle Merci presenti nel rischio e delle modalitàrichieste dal contratto per la loro corretta assicurazione.
Inoltre, èutile approfondire la presenza di alcune voci di “Merci”spesso non evidenziati sufficientemente nella contabilitàsemplice del “Magazzino”, quali:
1.Le merci di proprietàin lavorazione o deposito presso terzi;
2.Le eventuali merci di terzi presenti in Azienda; 3.Gli infiammabili e le “Merci speciali”.
In questi casi sarànecessario verificare il loro “stato assicurativo”ed inserire le eventuali correzioni sulla somma assicurata e le clausole conseguenti: Coassicurazione indiretta, rinuncia rivalsa, coesistenza polizza trasporti, ecc.

Assicurare le merci al prezzo di vendita
Con la formula chiamata “SellingPrice”, oltre ai costi visti precedentemente, viene risarcito in caso di danno, l'utile sperato, utilizzando, quale valore da indennizzare il “prezzo di vendita”.
Ovviamente:
1.Il capitale assicurato deve essere pari a quello del prezzo divendita;
2.l'assicurato deve dimostrare che la merce distrutta era giàstata fatturata e venduta.
3.L'adozione di questa clausola dovràessere tenuta ben presente nella determinazione dell'utile lordo di eventuali coesistenti polizzedi “Danni da Interruzione dell'Attività”.

lunedì 31 ottobre 2016


ASSICURAZIONE – VALORE ASSICURATO (1)



Valore delle cose al momento del sinistro - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.



Valore delle cose al momento del sinistro - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



Ammontare del danno - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.



Valore delle cose al momento del sinistro - Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.



Ammontare del danno - Merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese edil valore residuo delle cose danneggiatenonchégli oneri fiscali non dovuti all’Erario





Valore delle cose assicurate –Clausola valore a nuovo Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo-

Premesso che per “valore a nuovo”si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.



Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”alle seguenti condizioni:

1.in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennitàcome se questa assicurazione “valore nuovo”non esistesse b) Il supplemento che, aggiunto all’indennitàdi cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;



2. agli effetti dell’art. 21 delle CGA (assicurazione parziale), il supplemento di indennitàper ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, èdato dall’intero ammontare del supplemento medesimo b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta partee l’intera differenza c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.



4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valoredeterminato in base alle stime di cui rispettivamente agli artt. 20 capo i) e 20 capo ii) delle CGA





5. Il pagamento del supplemento d’indennitàèeseguito entro 30 giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzosecondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchéciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;



6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo”riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.


mercoledì 1 giugno 2016


Ricorso Terzi e Danni indiretti nel Rischio Incendio – Civile

La garanzia Ricorso Terzi e la garanzia Danni Indiretti sono essenziali, tuttavia il Contraente Assicurato, non avendo ben chiaro la possibile ripercussione sul proprio patrimonio, di un evento riconducibile all’Incendio del bene di cui è proprietario (nel caso portato ad esempio, un fabbricato civile o una porzione di esso), tende a sottostimarne la portata e la necessità.

Il Ricorso Terzi copre la responsabilità civile prodattasi in capo al Contraente Assicurato per i danni materiali e diretti a cose di terzi, causati da cose dell’assicurato, assicurate contro i danni da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in caso di colpa grave del Contraente Assicurato; i danni alle persone, devono essere coperti con la garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”.

La Garanzia Ricorso Terzi è prestata a Primo Rischio Assoluto

Purtroppo si ritiene spesso scontato l'oggetto della copertura ovvero tutti i danni da incendio; i contratti di assicurazione normano meticolosamente l'ambito di operatività delle garanzie, limitandolo ad alcuni tipi di danno.

I danni da incendio possono essere suddivisi in quattro categorie:

Danno materiale diretto

Si verifica con la distruzione totale o parziale delle cose assicurate: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti, merci; è dovuto all’azione diretta di uno degli eventi garantiti in polizza, il normativo di polizza prevede un  novero di eventi garantiti più o meno ampio.

Danni materiali conseguenziali

I danni conseguenziali ovvero i danni materiali subiti da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall’evento dannoso garantito dalla polizza son inclusi sulla base dell’esistenza di una diretta e inevitabile concatenazione tra l’evento primario e il danno materiale; il presupposto dell’indennizzabilità è che l’evento stesso abbia colpito le cose assicurate.

Danni immateriali diretti

Questa tipologia di danno è relativa ad un danno connesso direttamente ad eventi garantiti in polizza, subiti da cose il cui valore differisce dal costo puramente materiale delle stesse.

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia

Danni immateriali indiretti

Sono tutti quei danni che non riguardano la materialità delle cose assicurate e si verificano in conseguenza indiretta di un evento garantito in polizza.

Si tratta di un aspetto molto delicato, tali non sono solo quelli da inattività parziale o totale, ma si annoverano tra essi anche quelli dati dall’impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene, da cambiamenti di costruzione, macchinario, disposizioni di produzione per effetto di leggi o norme, da distruzione di merci già vendute, da mancato godimento o locazione a terzi, gli oneri di urbanizzazione, le spese di demolizione e sgombero.

I danni da interruzione di esercizio rappresentano una fattispecie tipica di danno immateriale indiretto: l'evento dannoso, infatti non riguarda la materialità del bene danneggiato, ma è relativo al lucro cessante (danno immateriale) conseguente (danno indiretto) ad un altro evento dannoso (materiale e diretto dovuto all'incendio).

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia oppure sottoscrivendo polizze ad hoc. 

Tra le clausole aggiuntive più comuni ricordiamo :

maggiori costi: prevede l'indennizzo di una somma supplementare a titolo di rimborso dei costi sostenuti per consentire la prosecuzione o la riattivazione, in tempi brevi, dell'attività;

indennità aggiuntiva a diaria: prevede la corresponsione all'assicurato di una diaria per l'intera durata di interruzione, comprovata, dell'attività;

indennità aggiuntiva a percentuale: prevede la corresponsione all'assicurato di una somma aggiuntiva rispetto all'indennizzo liquidato per il danno materiale diretto espressa in percentuale del danno subito e indennizzabile;

spese di demolizione e sgombero: prevede il pagamento delle spese necessarie a demolire la parte di fabbricato non più ripristinabile e a trasferire i residui del sinistro presso discariche autorizzate.

Nell’ambito dell’assicurazione del fabriccato civile oppure di una porzione di esso, rilevano gli aspetti pertinenti come:

·         gli oneri di urbanizzazione;

·         gli onorari dei periti e dei consulenti; i costi di consumo di acqua e gas dovuti alla rottura accidentale delle tubature del fabbricato o della porzione di esso;

·         le spese di trasferimento, le spese di ricollocamento del contenuto.

sabato 24 ottobre 2015



La  Polizza Incendio e gli articoli 1892 e 1893 del codice civile

Articolo 1 -  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, questo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ai fini della stipulazione del contratto, assumono particolare importanza le dichiarazioni relative alle caratteristiche del rischio che il Contraente/'Assicurato fanno, perché è sulle base di tali dichiarazioni che il contratto viene concluso e ne vengono determinate le condizioni.

Al momento del sinistro, se tali dichiarazioni si rivelano non rispondenti alla situazione reale, trovano applicazione gli articoli 1892 e/o 1893 del Codice Civile che comportano:

  • La perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (articolo 1892 Codice Civile);
  • La riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (articolo 1893 Codice Civile).
    Breve glossario
Dichiarazione inesatta : si ha quanto l'Assicurato non rappresenta in modo veritiero la situazione che può determina il verificarsi dell'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Reticenza: si ha quanto l'Assicurato, coscientemente ed intenzionalmente, omette di riferire all'assicuratore alcune circostanze rilevanti relative all'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Dolo: è causa di annullabilità del contratto, consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto (deceptor) per far cadere un altro soggetto (deceptus) in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che in assenza del dolo, non avrebbe concluso.
Colpa Grave: la colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].

Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].

Quanto descritto, nel ramo incendio, può verificarsi con maggior frequenza di quanto usualmente si creda, perché le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del rischio che l'Assicurato deve fare sono numerose e dettagliate; le dichiarazioni possono riguardare:
  • La natura dei materiali impiegati nelle strutture dei fabbricati;
  • La tipologia di attività, di prodotti e processi produttivi;
  • L'uso di sostanze pericolose o infiammabili, la vicinanza o coesistenza di altri rischi che possono aggravare il rischio che si assicura.
Nel caso le dichiarazioni non corrispondano alla realtà del rischio, l'assicuratore entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, può recedere dal contratto.

Trascorso il termine non essendovi comunicazione di recesso, il contratto resta valido a tutti gli effetti secondo le nuove circostanze emerse; si presume l'assicuratore le abbia tacitamente accettate.

Nel caso sia avvenuto un sinistro prima che l'assicuratore abbia potuto esercitare il diritto di recesso, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla proporzione fra il premio che è stato effettivamente pagato e il premio che si sarebbe dovuto pagare (regola proporzionale).

I Questionari di proposta.

Le dichiarazioni dell’Assicurato incidono sulla determinazione del rischio e sull’efficacia del contratto.
Il mercato ha mutuato dall’esperienza anglosassone i “questionari di proposta”, essi contengono le vere dichiarazioni sul rischio, sono compilati dall’Assicurato e sono volti a raccogliere le informazioni che consentiranno all’Assicuratore di effettuare una obbiettiva valutazione del rischio; ogni rischio ha una propria specificità, essa deve essere debitamente individuata e valorizzata.

L’assunzione del rischio.

L’Assicuratore deve conoscere tutte le circostanze influenti sulle possibilità che il sinistro si possa verificare, sulla sua possibile gravità, al fine di decidere la conclusione o meno del contratto e la determinazione del premio.
L’analisi del rischio è “soggettiva” e “oggettiva”.

L’onere di fornire le indicazioni spetta all’Assicurato, queste hanno un’importanza essenziale perchè la corrispondenza tra il rischio descritto e il rischio reale deve essere massima e le dichiarazioni dell’Assicurato costituiscono presupposto per la validità del contratto.

L’applicabilità degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

Il campo tecnico assicurativo di applicazione dei citati disposti è il seguente:
  • Influenza sul rischio - Le dichiarazioni devono essere relativa a circostanze sul rischio, devono essere tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso alla stipula oppure lo avrebbe dato in modo differente.
  • Influenza sul sinistro - È indifferente che le circostanze taciute oppure inesatte abbiano influito o meno sul sinistro.
  • Conoscibilità – Le dichiarazioni inesatte o reticenti devono riguardare circostanze non note all’Assicuratore per altra via.
Da annotare che le circostanze note all’Agente munito di rappresentanza sono considerate conosciute dall’Assicuratore.