sabato 24 ottobre 2015



La  Polizza Incendio e gli articoli 1892 e 1893 del codice civile

Articolo 1 -  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, questo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ai fini della stipulazione del contratto, assumono particolare importanza le dichiarazioni relative alle caratteristiche del rischio che il Contraente/'Assicurato fanno, perché è sulle base di tali dichiarazioni che il contratto viene concluso e ne vengono determinate le condizioni.

Al momento del sinistro, se tali dichiarazioni si rivelano non rispondenti alla situazione reale, trovano applicazione gli articoli 1892 e/o 1893 del Codice Civile che comportano:

  • La perdita dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (articolo 1892 Codice Civile);
  • La riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (articolo 1893 Codice Civile).
    Breve glossario
Dichiarazione inesatta : si ha quanto l'Assicurato non rappresenta in modo veritiero la situazione che può determina il verificarsi dell'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Reticenza: si ha quanto l'Assicurato, coscientemente ed intenzionalmente, omette di riferire all'assicuratore alcune circostanze rilevanti relative all'evento contro il quale si chiede assicurazione.
Dolo: è causa di annullabilità del contratto, consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto (deceptor) per far cadere un altro soggetto (deceptus) in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che in assenza del dolo, non avrebbe concluso.
Colpa Grave: la colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].

Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].

Quanto descritto, nel ramo incendio, può verificarsi con maggior frequenza di quanto usualmente si creda, perché le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del rischio che l'Assicurato deve fare sono numerose e dettagliate; le dichiarazioni possono riguardare:
  • La natura dei materiali impiegati nelle strutture dei fabbricati;
  • La tipologia di attività, di prodotti e processi produttivi;
  • L'uso di sostanze pericolose o infiammabili, la vicinanza o coesistenza di altri rischi che possono aggravare il rischio che si assicura.
Nel caso le dichiarazioni non corrispondano alla realtà del rischio, l'assicuratore entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, può recedere dal contratto.

Trascorso il termine non essendovi comunicazione di recesso, il contratto resta valido a tutti gli effetti secondo le nuove circostanze emerse; si presume l'assicuratore le abbia tacitamente accettate.

Nel caso sia avvenuto un sinistro prima che l'assicuratore abbia potuto esercitare il diritto di recesso, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla proporzione fra il premio che è stato effettivamente pagato e il premio che si sarebbe dovuto pagare (regola proporzionale).

I Questionari di proposta.

Le dichiarazioni dell’Assicurato incidono sulla determinazione del rischio e sull’efficacia del contratto.
Il mercato ha mutuato dall’esperienza anglosassone i “questionari di proposta”, essi contengono le vere dichiarazioni sul rischio, sono compilati dall’Assicurato e sono volti a raccogliere le informazioni che consentiranno all’Assicuratore di effettuare una obbiettiva valutazione del rischio; ogni rischio ha una propria specificità, essa deve essere debitamente individuata e valorizzata.

L’assunzione del rischio.

L’Assicuratore deve conoscere tutte le circostanze influenti sulle possibilità che il sinistro si possa verificare, sulla sua possibile gravità, al fine di decidere la conclusione o meno del contratto e la determinazione del premio.
L’analisi del rischio è “soggettiva” e “oggettiva”.

L’onere di fornire le indicazioni spetta all’Assicurato, queste hanno un’importanza essenziale perchè la corrispondenza tra il rischio descritto e il rischio reale deve essere massima e le dichiarazioni dell’Assicurato costituiscono presupposto per la validità del contratto.

L’applicabilità degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile

Il campo tecnico assicurativo di applicazione dei citati disposti è il seguente:
  • Influenza sul rischio - Le dichiarazioni devono essere relativa a circostanze sul rischio, devono essere tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso alla stipula oppure lo avrebbe dato in modo differente.
  • Influenza sul sinistro - È indifferente che le circostanze taciute oppure inesatte abbiano influito o meno sul sinistro.
  • Conoscibilità – Le dichiarazioni inesatte o reticenti devono riguardare circostanze non note all’Assicuratore per altra via.
Da annotare che le circostanze note all’Agente munito di rappresentanza sono considerate conosciute dall’Assicuratore.


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