martedì 19 gennaio 2016


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (2)

Dolo: Coscienza e volontà di trarre in inganno, senza la necessità di particolari artifizi o raggiri.

Colpa: Il nostro Codice prevede solo la distinzione tra colpa ordinaria e colpa grave, ma non dà definizioni.



Volgendo lo sguardo al diritto francese, molto vicino per storia, cultura e tradizione a quello italiano, vi sarebbero tre gradi di colpa:

La colpa lievissima: quando non si usa la diligenza propria delle persone eccezionalmente prudenti e caute;

La colpa lieve: si avrebbe per non uso della diligenza propria alle persone di media capacità; 

La colpa grave: si avrebbe per non uso della diligenza che è propria della assoluta maggioranza degli uomini, sicché chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto ciò che tutti gli uomini fanno comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.



Riguardo ai citati articoli 1892 e 1893 del Codice Civile è doveroso porsi alcune domande. relativamente a:

1.     Quali circostanze possono essere considerate rilevanti per giungere all’annullamento o al recesso?

2.     Come possiamo interpretare il concetto di colpa grave nelle dichiarazioni inesatte o reticenti?

3.     L’Assicuratore come deve esprimere la propria volontà di impugnare il contratto o chiedere il recesso?

4.     Quali possono essere le responsabilità dell’intermediario nella raccolta delle dichiarazioni precontrattuali?





Propongo, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni spunti tratti da decisione del Supremo Collegio.



Requisiti annullamento giudiziale - condizioni

·         che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

·         che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;

·         che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito.



Dichiarazioni inesatte o reticenti



Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono: “le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali.”

Esse non esercitano i loro peso sull'oggetto del rischio assicurato, questo rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, agiscono sulle circostanze, viste le quali, l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.  



Rileva al fine della valutazione del rischio e delle circostanze il questionario, in particolare al Supremo collegio sono stati spesso proposti ricorsi riguardanti le assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e sulla malattia.



“L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile, non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico. “  



“L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.”



“In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'articolo 1892 del Codice Civile, la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.”



Se i primi due estratti rilevano oneri dichiarativi per il consumatore, il terzo circoscrive questi ad ambiti più consoni.



“In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’articolo 1892 del Codice Civile all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.”



Il ruolo gli Intermediari nel processo di consensualità è particolarmente delicato:

Il Regolamento n°5, anche attraverso gli obblighi precontrattuali ed il concetto di adeguatezza, ha fortemente aggravato il profilo di responsabilità.

L’intermediario può attutire le conseguenze di questo scenario inserendo una clausola di scarico di responsabilità (duty of disclosure).



Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti.

La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 

A.    Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato  firmato; 

B.    Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

martedì 15 dicembre 2015


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1) 

Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni inerenti il rischio.

Le dichiarazioni non siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.

L’inesistenza, la cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra le parti non è in linea con la situazione di fatto.

La rappresentazione del rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.



Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].



Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].



La veridicità delle dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.

L'inesattezza è la dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la conoscenza del vero stato di cose.

La reticenza è l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire un'informazione incompleta od equivoca.

La disciplina degli articoli. 1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.

Il codice prevede, sia il caso della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.

Le conseguenze sono profondamente diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.



Annullamento: è il rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono sulla formazione della volontà dei contraenti.

Per annullare il contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua a produrre effetti.

L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento della conoscenza della causa di annullamento.

Nel caso dell’articolo 1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di decadenza molto breve: tre mesi.



Recesso: è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.

Nel caso dell’articolo 1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici.

Pur in assenza di forme specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge la sfera di conoscenza del destinatario.

La norma parla di Assicurato, ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.

Lo scioglimento produce effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)

(

martedì 24 novembre 2015

INCOTERMS


INCOTERMS

Gli incoterms sono i “termini di resa” delle merci codificati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi; hanno lo scopo di definire il significato di alcuni termini commerciali:

Stabiliscono gli obblighi e i rischi a carico del venditore e gli obblighi e i rischi a carico del compratore;

Fissano il tempo e il luogo in cui tali rischi si trasferiscono, delle operazioni accessorie e degli obblighi connessi; Dettano così regole uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli incoterms non sono norme giuridiche e non sono applicati automaticamente ai contratti; l’efficacia vincolante deriva dalla comune volontà delle parti di utilizzarli inserendoli nel contratto, scegliendo la regola idonea al tipo di trasporto.

Conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di bene mobili, gli INCOTERMS si basano tutti sullo stesso principio: il rischio di perdita della merce oppure di danno allo stessa, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui il venditore adempie la sua obbligazione di consegna.

La determinazione del 2010 tiene conto delle novità operative intervenute nel precedente decennio, le modifiche comportano una novità rilevante: la murata della nave non è più considerata come punto critico di passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

Si deve evitare ogni interpretazione limitativa o estensiva degli INCOTERMS e si deve evitare di attribuire agli INCOTERMS funzioni che non appartengono loro, in particolare le funzioni che appartengono alle stipulazioni contrattuali, ad esempio:

  • Il trasferimento di proprietà;
  • La regolazione dei rapporti giuridici e contrattuali con vettori, spedizionieri e assicuratori;
  • La precisazione delle modalità (luogo e forma) di pagamento;
  • La violazione di clausole del sottostante negozio giuridico della compravendita;
  • Il trasferimento fisico delle merci, quanto non rientri nelle obbligazioni di oneri e rischi dei soli venditori e acquirenti.

Il ricorso agli incoterms deve essere sempre chiaramente espresso, dando l’indicazione della loro edizione; Il termine usato dovrà sempre essere seguito da fonte interpretativa e data; ad esempio: FOB/INCOTERMS 2010.

Gli INCOTERMS esprimono in chiaro solo alcune delle obbligazioni inerenti al trasferimento, ad esempio le modalità di consegna della merce oppure chi deve sostenere determinati costi.

In tema di trasferimento rilevano anche la competenza dello sdoganamento, su chi grava l’onere delle operazioni di carico e scarico, come saranno ripartiti i rischi, quindi chi ha il vero interesse assicurabile, concetti non chiariti nitidamente dagli incoterms.

È sempre necessaria un’interpretazione dettagliata e questa può avvenire attraverso la lettura attenta delle specifiche clausole del contratto, della legge applicabile, degli usi commerciali.

Nel contratto di compravendita verranno inserite clausole relative a:

  • Oggetto del contratto;
  • Caratteristiche delle merci;
  • Termini di consegna;
  • Spedizione;
  • Resa della merce;
  • Prezzo;
  • Condizioni di pagamento;
  • Legge applicabile al contratto;
  • Risoluzione delle controversie:

Questi ultimi due punti mi permetto di attirare l’attenzione, talvolta sono sottovalutati o letti con eccessiva premura, con esiti spesso molto onerosi.



INCOTERMS - Le obbligazioni del venditore:

  1. Obbligazioni generali del venditore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimento per la sicurezza e altre  formalità;
  3. Contratti di trasporto e assicurazione
  4. Consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni al compratore;
  8. Documento di consegna;
  9. Controllo, imballaggio, marcatura;
  10. Assistenza per informazioni e relativi costi.



INCOTERMS -Le obbligazioni del compratore:

  1. Obbligazioni generali del compratore;
  2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti per la sicurezza e altre formalità;
  3. Contratti di trasporto e  di  assicurazione;
  4. Presa in consegna;
  5. Trasferimento dei rischi;
  6. Ripartizione delle spese;
  7. Comunicazioni  al venditore;
  8. Prova della consegna;
  9. Ispezione della merce;
  10. Assistenza per informazioni e relative spese.



Incoterms 2010 – 1° Gruppo / Qualsiasi modalità di trasporto



EXW
Franco fabbrica (luogo convenuto)
FCA
Franco vettore (luogo convenuto)
CPT
Trasporto pagato fino a (luogo di destino convenuto)
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destino convenuto)
DAT
Reso (terminal convenuto al porto o luogo di destino)
DAP
Reso (luogo di destino convenuto)
DAP
Reso sdoganato (luogo di destino convenuto)



Incoterms 2010 – 2° Gruppo / Trasporto marittimo e vie navigabili interne



FAS
Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)
FOB
Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)
CFR
Costo e nolo (porto di destino convenuto)
CIF
Costo, assicurazione e nolo (porto di destino convenuto)



Le rese di partenza



EXW (named place of delivery)
EX WORKS
FCA (named place of delivery)         
FREE CARRIER
CPT (named place of destination)    
CARRIAGE PAID TO
CIP (named place of destination)
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
FAS (named port of shipment)
FREE ALONGSIDE SHIP
FOB (named port of shipment)
FREE ON BOARD
CFR (named port of destination)
COST AND FREIGHT
CIF (named port of destination)
COST INSURANCE AND FREIGHT



Le rese di arrivo



DAT (named terminal at port or place of destination)
DELIVERED AT TERMINAL
DAP (named place of destination)
DELIVERED AT PLACE 
DDP (named place of destination)
DELIVERED DUTY PAID



La nota esplicativa indica l’utilizzo della clausola INCOTERMS, il trasferimento del rischio, la ripartizione dei costi di spedizione e trasporto.


Brevi annotazioni su INCOTERMS e Assicurazione

Nulla impedisce che il venditore e l’acquirente si accordino per realizzare, di volta in volta, autonome varianti allo schema di massima. 

Il “FOB” può essere integrato dalla qualificazione “stivato”; in tal modo la responsabilità del venditore e i costi a suo carico includa anche le operazioni di stivaggio, queste per certi tipi di carico possono essere considerevoli per esempio nelle spedizioni di materiale destinato alla costruzione di impianti (project cargo).

Nei trasporti marittimi di carichi di massa come cereali, semi, carbone, minerale, petrolio, i termini di resa sono ancora e come accadeva prima dell’avvento degli Incoterms, prevalentemente FOB oppure CIF/CFR) e la scelta fra le due forme è spesso legata alla forza contrattuale delle parti.

Un ricevitore/acquirente dotato di una certa struttura acquistarà molto probabilmente FOB o CFR per mantenere un rapporto diretto con l’Assicuratore di sua fiducia; tuttavia occorre annotare che i grandi traders internazionali godono normalmente di favorevoli condizioni di tassi e noli,  quindi sono in grado di quotare prezzi “CIF” più competitivi rispetto al costo che l’acquirente dovrebbe sostenere sommando prezzo d’origine, il nolo e l’assicurazione.

Nel commercio dei prodotti della lavorazione industriale sono prevalenti le vendite CIF,  tuttavia nel caso di viaggi verso Stati scarsamente industrializzati, non mancano provvedimenti degli stessi, disponenti che le merci importate siano assicurate da compagnie degli Stati di destino.

Le restrizioni in questi casi possono riguardare anche la bandiera delle navi sulle quali le merci vengono trasportate, si hanno quindi molti casi di vendite CFR oppure FOB. 

Le compravendite descritte sono tipiche del commercio internazionale marittimo, ma si ritrovano anche – sotto una diversa terminologia – nel commercio internazionale per via terrestre e nel commercio interno di ciascun Stato. 

In questo caso si parlerà di vendita “franco destino” oppure di vendita “franco fabbrica”, saranno scelti gli appositi INCOTERMS per le diverse sotto varianti. 

Nel commercio internazionale si ricorre abitualmente alla vendita contro documenti; le pattuizioni in tema di assicurazione formano parte integrante delle condizioni da rispettare ai fini della negoziazione delle Lettere di Credito, le Banche svolgono una funzione di verifica del rispetto dei termini pattuiti. 

Ci sono situazioni in cui la titolarità delle cose trasportate non muta per effetto del trasporto e resta in capo allo stesso soggetto; accade quando sono spediti da un sito all’altro dello stesso complesso industriale oppure di complessi industriali differenti, i semilavorati per le successive fasi di produzione; in questi casi la forma ed il contenuto della copertura saranno il frutto della normale negoziazione fra assicurato ed assicuratore.  

I contratti tipici utilizzati nel commercio internazionale contengono specifiche norme in merito all’assicurazione; questo consente all’acquirente di conoscere esattamente la copertura e quale sarà il valore assicurato, se l’assicurazione è di competenza del venditore.