domenica 13 settembre 2015

La copertura del Rischio Locativo
Riteniamo importante invitar Loro a valutare le integrazioni come il “Rischio Locativo” qualora abitino in immobili presi in affitto.
Gli articoli 1588, 1589, 1590 e 1611 del Codice Civile pongono precisi obblighi e oneri in capo al conduttore di immobili locati ad esso da Terzi; è uno dei richi meno considerati da coloro che conducono in affitto un immobile.
Può accadere che l’immobile venga danneggiato a seguito di un incendio generato dal contenuto dell’immobile condotto dall’affituario e proprietà di questi oppure che la lavatrice o la lavastoviglie utilizzata dall’inquilino causino una perdita d’acqua e questa danneggi l’immobile stesso.
Uno scoppio, un fenomeno elettrico o altri eventi possino danneggiare l’immobile.
In tutti questi casi il conduttore deve risarcire il proprietario nell’ipotesi di danneggiamento dell’immobile.
L’assicurazione per il rischio locativo tiene indenne il proprietario nell’ipotesi in cui uno degli eventi danneggi l’immobile.
Una estensione molto importante all’interno della polizza di rischio locativo, riguarda il “Ricorso Terzi”.
Attraverso tale garanzia l’inquilino viene tenuto indenne dal corrispondere somme in qualità di risarcimento dovuto per danni recati a cose di terzi a seguito di un sinistro verificatosi e coperto dalla polizza stessa.
Art. 1588.Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589.Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1590. Restituzione della cosa locata.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art. 1611.Incendio di casa abitata da più inquilini.
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio , proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
La giurisprudenza del Supremo Collegio ha stabilito e confermato che la prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivante dall’articolo 1588 è onere del conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di questo, ma è necessario provare più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (articoli 1177, 1587 n. 1, e 1590, 1° comma, Codice Civile), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
La giurisprudenza peraltro include nei danni non solo quelli all’immobile, ma anche quelli all’edificio, perché nel caso di deterioramento di bene locato, il danno risarcibile - conseguente alla configurazione della responsabilità disciplinata dall'articolo 1588 Codice Civile si identifica non solo con quello che si riferisce alla cosa locata, considerata nella sua individualità, ma deve comprendere anche i danni derivanti dagli accadimenti concernenti la stessa cosa locata, come quelli alle parti comuni dell'edificio in cui l'immobile è ubicato, trattandosi di danni derivanti da inadempimento di obbligo contrattuale, in relazione al disposto di cui all'articolo 1218 Codice Civile, i quali sono complessivamente individuati nell'articolo. 1223 dello stesso codice."
Il conduttore è inoltre responsabile per omessa comunicazione al locatore di stati di pericolo.

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