domenica 13 settembre 2015

La Polizza Responsabilità Civile del Capofamiglia.

 La capacità di intendere e di volere è il contenuto sostanziale del concetto di imputabilità, è il requisito che assolve alla funzione preliminare, quella di verificare se l'agente possa essere tenuto o meno a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole.
Nel codice civile, l'imputabilità è regolata all'articolo 2046, esso esclude la responabilità di chi al momento in cui ha commesso il fatto, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità non sia stata determinata da sua colpa.

La definizione ricalca quella presente nell'articolo 85 del Codice Penale, ma diversamente da quanto previsto in questa sede non vengono individuate le fattispecie di incapacità di intendere e di volere; in sede civilistica è compito del Giudice individuare di volta in volta, se sussista l'incapacità di intendere e di volere dell'agente, ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso.

La capacità di intendere può essere definita come "di rendersi conto delle proprie azioni, di comprendere il significato e di valutare le possibili conseguenze, siano esse positive o negative, di questo sui terzi".

La capacità di volere può essere definita come "la capacità di autodeterminarsi liberamente, la possibilità di controllare gli istinti e di agire secondo motivi ragionevoli".

Ogni persona capace di intendere e di volere può essere chiamata a rispondere di danni cagionati a terzi nell’ambito della sua vita privata, per fatto proprio oppure fatto di altri di cui è tenuto a rispondere; nell’ambito della vita privata la copertura assicurativa idonea è quella nota come Polizza della Responsabilità Civile del Capofamiglia.

È possibile che una persona possa essere chiamata a rispondere, fra l’altro, de:
rovina, sia essa totale o parziale, di immobili di sua proprietà (Articolo 2051 del Codice Civile);
danni riconducibili alla responsabilità per la proprietà o la conduzione di immobili (Articolo 2051 del Codice Civile);
danni riconducibili cose in consegna o custodia(Articolo 2051 del Codice Civile);
danni cagionati da animali di sua proprietà o di suo uso, anche cagionati dopo il loro smarrimento o la loro fuga (Articolo 2052 del Codice Civile);
danni cagionati da figli minori non emancipati (Articolo 2047 del Codice Civile);
danni cagionati da persone soggette a tutela (Articolo 2048 del Codice Civile);

Sono assicurati, il Capofamiglia, il Coniuge (il convivente more uxorio è equiparato), i figli e i familiari conviventi.
Non sono considerati Terzi il Coniuge (il convivente more uxorio è equiparato), i figli e i familiari conviventi.

Sono coperti tra gli altri, i rischi derivanti da :
pratica di sport non agonistici (con alcune esclusioni come paracadutismo e parapendio);
proprietà o la conduzione dell’abitazione principale e della abitazione secondaria;
attività dei badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
organizzazione di feste familiari o tra amici;
uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura;
pratica di campeggio;
attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
proprietà di animali domestici siano essi cani, gatti, animali da cortile, cavalli;
proprietà ed uso di velocipedi non a motore;
proprietà ed uso di veicoli a motore, anche per bambini e per invalidi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto;
detenzioni ed uso di armi da fuoco da difesa, tiro a segno e tiro a volo, regolarmente detenute ai sensi di legge.

Sono esclusi tra gli altri:
i danni da furto;
i danni conessi alla circolazione di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto;
i danni conessi alla navigazioni di natanti di lunghezza superiore a metri 6,5;
i danni da attività venatoria;

Sono esclusi, ma è possibile coprirli richiamando adeguate pattizioni e se il caso con sovrappremio:
la rivalsa esercitata dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
le richieste di Terzi danneggiati, relativamente alla guida di mezzi dell’assicuratosoggetti all’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Aut, condotti a sua insaputa da figli minori o da persone di cui debba rispondere.
I danni cagionati a badanti, collaboratori addetti ai servizi domestici, baby sitter;
l’attività di volontariato;
la partecipazione ad organi scolastici collegiali.

Suggeriamo di verificare i capitolati proposti, includere le garanzie ritenute necessarie richiamandole, non attenersi al mero suggerimento relativo al premio, udito durante la colazione fatta al bar.

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