martedì 1 marzo 2016


La presenza di più Assicuratori nella copertura del rischio Fabbricato Civile in caso di sinistro.


In caso di sinistro che colpisca il “Fabbricato Civile” la presenza di una pluralità di Assicuratori è la norma, volendo ipotizzare un minima casitica, semplificata per scorrevolezza della lettura, si potrebbero incontrare le seguenti presenze di coperture.

Ipotesi A

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Ipotesi B

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della Responsabilità del conduttore della singola porzione del  Fabbricato stipulata dal Conduttore che prevede la copertura Rischio Locativo ed Responsabilità Civile della Conduzione;

Ipotesi C

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario come Mutuato che prevede la copertura Incendio della  singola porzione del  Fabbricato che vede beneficiaria una Banca Mutuante;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio, talvolta limitata al solo Contenuto e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;


L’Articolo 1910 Codice Civile – Assicurazione presso diversi assicuratori – prevede:

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente (51.fall.), la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299²).

La presenza di più posizioni assicurative riguardanti il medesimo bene come quelle illustrate, comporta altresì la concreta possibilità che il Fabbricato e la suo singola porzione sia garantito per coperture e valori e questo si rifletta sulla liquidazione.

In caso di liquidazione dei danni in Coassicurazione indiretta occorrerà verificare per ogni singolo contratto se il bene sia assicurato, come sia compreso nelle “Definizioni” di polizza, se l’evento sia compreso tra quelli previsti dalle garanzie prestate.

Il Mandato dei Periti comporterà:

la descrizione e modalità dell’evento;

la ricerca di riscontri fisici sul fenomeno accaduto;

la verifica della rispondenza delle descrizioni e dichiarazioni contenute in polizza;

la stima della preesistenza;

la quantificazione del danno.

Avranno rilevanza la prosecuzione dell’assicurazione e soprattutto la rivalsa sul responsabile.

L’Articolo 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore  prevede:

“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n. 5), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La Circolare del 29 luglio 2004 ha annullato le “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” nella parte che regolamentava la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette”, questo per ragioni legate alla loro incompatibilità con la legislazione sulla sulla concorrenza, ora gli unici riferimenti sono quello legislativo e quello contrattuale.

La gestione di un sinistro che veda operativi più Assicuratori è complessa e insidiosa per ragioni di diritto e di tecnica, essendo venuta meno la semplificazione dell’attività istruttoria e liquidativa degli accordi ANIA che ad esempio vedevano in tal caso un solo Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori e definiva le modalità di pagamento.

Conseguentemente, in caso di sinistro che colpisca il Fabbricato, gli Assicuratori incaricheranno periti fiduciari e liquidatori diversi, questo comporterebbe la possibilità di una quantificazione non omogenea del danno e la difficoltà di calcolare la proporzione dell’indennizzo dovuta ciascun Assicuratore.

Riterrei utile ritornare in futuro sull’argomento, sia per quel che riguarda l’obbligo della comunicazione a tutti gli Assicuratori delle coperture relative al medesimo bene, sia per quel che riguarda i Danni cagionati da Responsabilità Civile.

In particolare ricordo che dall’esempio fatto, sul Fabbricato e sulla porzione di Fabbricato sono stati stipulati più contratti presso diversi Assicuratori vigenti per il medesimo tempo, occorrerà esaminare quali sono i riflessi dell’Articolo 1910 Codice Civile e della giurisprudenza sul punto.

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