lunedì 31 ottobre 2016


ASSICURAZIONE – VALORE ASSICURATO (1)



Valore delle cose al momento del sinistro - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.



Valore delle cose al momento del sinistro - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



Ammontare del danno - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.



Valore delle cose al momento del sinistro - Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.



Ammontare del danno - Merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese edil valore residuo delle cose danneggiatenonchégli oneri fiscali non dovuti all’Erario





Valore delle cose assicurate –Clausola valore a nuovo Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo-

Premesso che per “valore a nuovo”si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.



Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”alle seguenti condizioni:

1.in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennitàcome se questa assicurazione “valore nuovo”non esistesse b) Il supplemento che, aggiunto all’indennitàdi cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;



2. agli effetti dell’art. 21 delle CGA (assicurazione parziale), il supplemento di indennitàper ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, èdato dall’intero ammontare del supplemento medesimo b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta partee l’intera differenza c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.



4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valoredeterminato in base alle stime di cui rispettivamente agli artt. 20 capo i) e 20 capo ii) delle CGA





5. Il pagamento del supplemento d’indennitàèeseguito entro 30 giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzosecondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchéciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;



6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo”riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.


lunedì 24 ottobre 2016


Logistica, Trasporti e Assicurazioni


In questo articolo ed in quelli che seguiranno,  vorrei svolgere alcune considerazioni riguardanti la logistica, i trasporti e le assicurazioni
L’azienda produttrice di beni, programmando produzione, deve gestire i flussi e le scorte delle materie prime oppure dei semilavorati; deve gestire lo stoccaggio il prodotto finito e la sua distribuzione.
Le merci in entrata e le merci in uscita possono essere di proprietà del produttore, del fornitore, del cliente.
L’azienda di logistica e trasporti muove le merci di terzi com processi logistici sempre più complessi.
Sia per una certa “insensibilità” degli Assicuratori e degli Intermediari, sia per una certa “insensibilità” dei produttori e dei movimentatori, le merci ovvero i beni prodotti, non sempre sono adeguatamente considerati sotto il profilo assicurativo; questo capita perché gli aspetti operativi non sono tenuti in debito conto dagli Assicuratori e degli Intermediari; perché gli aspetti strettamente assicurativi non vengono considerati dalle aziende logistiche e di trasporto.
Spesso molte situazioni vengono date per scontate , altre invece vengono trascurate o neglette; ne segnalo alcune, senza pretesa di esaustività:
Le operazioni di carico e scarico;
Lo stoccaggio;
Il trasporto;
La proprietà delle merci;

(1 parte)

martedì 20 settembre 2016


Gigantismo navale e assicurazioni


Il gigantismo navale ovvero la costruzione e la messa in servizio di navi sempre più grandi avrà a breve un impatto notevole su molteplici scelte compiute e su altre meditate, tra i tanti problemi ipotizzabili, mi sono posto quello dell’impatto che potrebbe avere sugli aspetti assicurativi inerenti le merci e sul lavoro di broker e compagnie.

Le economie di scala perseguite dalle compagnie armatoriali, mirano ad una diminuzione del costo di trasporto, una diminuzione tale che comporterebbe la evidente rilevanza del costo dell’assicurazione delle merci.

È possibile che per diminuire detto costo si intervengano al solito le flessibilità commerciali che potrebbero portare a falle importanti nel ramo e colpire tutti, gli Assicuratori e i Broker.

Non sarebbe la prima volta che gli Assicuratori confidando su frequenze e prospettive più o meno realistiche, magari su una botta di c… diano il via a una serie di diminuzioni, non tecnicamente ponderate, dei tassi.

I Broker per rimanere sul mercato, seguirebbero il flusso alimentandolo e via via riducendo margini operativi che già ora non paiono esaltanti.

Altresì non è improbabile il presentarsi sul mercato di nuovi assicuratori, di origine solo finanziaria, magari aventi sede in paesi del  lontano oriente, dotati di capacità meramente monetarie le quali rendono loro possibile assecondare il ciclo e spazzare via gli assicuratori storici incapaci di reggere un violento confronto al ribasso.

in 5 anni la flotta mondiale per il trasporto merci è cresciuta di quasi il 40%, con tassi annuali anche del 10%, contro una crescita media del 2% nel Pil mondiale, questo in presenza di una recessione economica mondiale e una riduzione del tasso di sviluppo della Cina e dei principali Stati che avrebbero dovuto alimentare il rilancio dell’economia globale.

Dietro questa strepitosa crescita non sarebbe sorprendente trovare una bolla finanziaria tale da assestare un colpo possente, al momento del consueto sgonfiamento, all’economia mondiale.

Sino a pochi mesi addietro era un crescendo di entusiasmo per le grandi navi, accompagnato dalla reprimenda per l’insensibilità verso le grandi infrastrutture necessarie alla loro gestione.

Le grandi navi sono spesso costruite con il simpatico aiuto di qualche governo orientale, il quale con le normative sul lavoro e sulla sicurezza spesso non necessariamente in linea con il buon senso e la prudenza, una scarsa simpatia per le pur minime decenze sindacali e un sostegno “concreto” alla cantieristica di casa, attirano capitali e tecnologie.

Le infrastrutture necessarie alle grandi nave che a detta di alcuni dovrebbero essere realizzate per accoglierle cantieristica nazionale, ma dovrebbero contribuire, pagando fior di imposte, al risultato.

Ora come possano essere utili aumenti di stiva in un momento in cui la stiva abbonda non è dato sapere.

Una nota compagnia di navigazione coreana, peraltro sempre portata in palmo di mano per gestione ed efficienza, si trova in “leggera” difficoltà, per debiti che sommati sono pari a 5 miliardi di dollari.

Probabilmente di gigantismo navale non se ne parlerà per un po’…

La diminuzione della stiva potrebbe portare ad un aumento dei noli e una minor pressione sugli assicuratori per la garanzia delle merci; ovviamente questo porterà allo stracciarsi delle vesti di chi vede nel basso prezzo una manna…

Mi sembra equo ricordare che le compagnie potrebbero alla lunga aver difficoltà a pagare indennizzi, dovendo lavorare continuamente sotto costo, non credo sia consolante.

mercoledì 22 giugno 2016


Alcune clausole presenti nelle assicurazioni mariitime

Perdita Totale

L’assicurazione risarcisce il danno, pagando l’intero valore assicurato, solo in caso di perdita totale del carico derivante dalla perdita totale della nave.

Perdita Totale Merce

L’assicurazione risarcisce il danno, pagando l’intero valore assicurato, solo in caso di perdita totale del carico indipendentemente dalla sorte della nave.

Franco Avaria Particolare (Assoluto / Salvo)

Franco Avaria Particolare Assoluto: sono scoperti tutti i casi di avaria semplice o particolare, mentre rientrano nella garanzia assicurativa la perdita totale del carico ed il contributo a carico dell’assicurato in caso di avaria comune o generale (sacrificio, atto o spesa);

Franco Avaria Particolare “Francosalvo”

rispetto alla Franco Avaria Particolare Assoluto, la garanzia assicurativa si estende anche a quattro casi di avaria semplice o particolare:

incendio;

investimento;

urto;

sommersione.

Corrisponde alla clausola inglese “Free particular average” FPA.

Compreso Avaria Particolare

La clausola, nota con la sigla italiana CAP corrispondente alla sigla inglese WA (With Average), copre qualsiasi danno di avaria semplice o particolare, la perdita ed il deterioramento dei singoli colli per caduta in mare durante l’imbarco, lo sbarco od il trasbordo,  la perdita totale della merce ed il contributo a carico dell’assicurato in caso di avaria comune.

All Risks

Questa clausola è tipicamente inglese e fa riferimento alle vecchie ICC  (Interstate Commerce Commission) del 1963; la copertura assicurativa copre tutti i rischi di perdita o danno alla merce assicurata, ad eccezione di quelli causati da ritardo nell’arrivo a destinazione (delay), da vizio proprio delle merci (inherent vice) o dalla natura delle merci stesse (nature); sono esclusi i “rischi speciali”, assicurabili solo con patti speciali.

Avaria
PT
PT Merce
FAP Assoluto
FAP Salvo
Compreso Avaria Particolare
All Risks
Affondamento dell’intera nave dell’intera nave
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Perdita Totale solo del carico
NO
SI
SI
SI
SI
SI
Getto in mare volontario per sacrificio deciso dal  Comandante
NO
NO
SI
SI
SI
SI
Incendio a bordo
NO
NO
NO
SI
SI
SI
Caduta in mare durante l’imbarco
NO
NO
NO
NO
SI
SI
Furto
NO
NO
NO
NO
NO
SI
Ritardo nell’arrivo della merce nel porto di destinazione (merce avariata per ritardo nella consegna)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Perdita della merce per un errato carico all’interno del Container
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Merce pericolosa o particolare conservata in colli non adeguati
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Vizio proprio della merce (Es: merce non rispondente a quella dichiarata)
NO
NO
NO
NO
NO
NO


mercoledì 1 giugno 2016


Ricorso Terzi e Danni indiretti nel Rischio Incendio – Civile

La garanzia Ricorso Terzi e la garanzia Danni Indiretti sono essenziali, tuttavia il Contraente Assicurato, non avendo ben chiaro la possibile ripercussione sul proprio patrimonio, di un evento riconducibile all’Incendio del bene di cui è proprietario (nel caso portato ad esempio, un fabbricato civile o una porzione di esso), tende a sottostimarne la portata e la necessità.

Il Ricorso Terzi copre la responsabilità civile prodattasi in capo al Contraente Assicurato per i danni materiali e diretti a cose di terzi, causati da cose dell’assicurato, assicurate contro i danni da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in caso di colpa grave del Contraente Assicurato; i danni alle persone, devono essere coperti con la garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”.

La Garanzia Ricorso Terzi è prestata a Primo Rischio Assoluto

Purtroppo si ritiene spesso scontato l'oggetto della copertura ovvero tutti i danni da incendio; i contratti di assicurazione normano meticolosamente l'ambito di operatività delle garanzie, limitandolo ad alcuni tipi di danno.

I danni da incendio possono essere suddivisi in quattro categorie:

Danno materiale diretto

Si verifica con la distruzione totale o parziale delle cose assicurate: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti, merci; è dovuto all’azione diretta di uno degli eventi garantiti in polizza, il normativo di polizza prevede un  novero di eventi garantiti più o meno ampio.

Danni materiali conseguenziali

I danni conseguenziali ovvero i danni materiali subiti da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall’evento dannoso garantito dalla polizza son inclusi sulla base dell’esistenza di una diretta e inevitabile concatenazione tra l’evento primario e il danno materiale; il presupposto dell’indennizzabilità è che l’evento stesso abbia colpito le cose assicurate.

Danni immateriali diretti

Questa tipologia di danno è relativa ad un danno connesso direttamente ad eventi garantiti in polizza, subiti da cose il cui valore differisce dal costo puramente materiale delle stesse.

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia

Danni immateriali indiretti

Sono tutti quei danni che non riguardano la materialità delle cose assicurate e si verificano in conseguenza indiretta di un evento garantito in polizza.

Si tratta di un aspetto molto delicato, tali non sono solo quelli da inattività parziale o totale, ma si annoverano tra essi anche quelli dati dall’impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene, da cambiamenti di costruzione, macchinario, disposizioni di produzione per effetto di leggi o norme, da distruzione di merci già vendute, da mancato godimento o locazione a terzi, gli oneri di urbanizzazione, le spese di demolizione e sgombero.

I danni da interruzione di esercizio rappresentano una fattispecie tipica di danno immateriale indiretto: l'evento dannoso, infatti non riguarda la materialità del bene danneggiato, ma è relativo al lucro cessante (danno immateriale) conseguente (danno indiretto) ad un altro evento dannoso (materiale e diretto dovuto all'incendio).

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia oppure sottoscrivendo polizze ad hoc. 

Tra le clausole aggiuntive più comuni ricordiamo :

maggiori costi: prevede l'indennizzo di una somma supplementare a titolo di rimborso dei costi sostenuti per consentire la prosecuzione o la riattivazione, in tempi brevi, dell'attività;

indennità aggiuntiva a diaria: prevede la corresponsione all'assicurato di una diaria per l'intera durata di interruzione, comprovata, dell'attività;

indennità aggiuntiva a percentuale: prevede la corresponsione all'assicurato di una somma aggiuntiva rispetto all'indennizzo liquidato per il danno materiale diretto espressa in percentuale del danno subito e indennizzabile;

spese di demolizione e sgombero: prevede il pagamento delle spese necessarie a demolire la parte di fabbricato non più ripristinabile e a trasferire i residui del sinistro presso discariche autorizzate.

Nell’ambito dell’assicurazione del fabriccato civile oppure di una porzione di esso, rilevano gli aspetti pertinenti come:

·         gli oneri di urbanizzazione;

·         gli onorari dei periti e dei consulenti; i costi di consumo di acqua e gas dovuti alla rottura accidentale delle tubature del fabbricato o della porzione di esso;

·         le spese di trasferimento, le spese di ricollocamento del contenuto.

mercoledì 11 maggio 2016



UN DIVERSO ORIZZONTE PROFESSIONALE PER IL BROKER DI PICCOLA DIMENSIONE.

Nel corso del tempo ho notato che molte imprese trasporti, comprendendo nel novero anche realtà strutturate, pecchino su certi aspetti; per fare solo alcuni esempi la gestione dei carichi, dei sub vettori oppure degli aspetti tecnico giuridici dei contratti; queste “distrazioni” hanno un riflesso particolare sugli aspetti assicurativi e non solo sui sinistri.

Per quanto ambizioso possa apparire, in particolare per aziende di brokeraggio assicurativo di piccola dimensione, penso sia necessario presentare ai clienti in portafoglio e ai clienti potenziali un lavoro sempre più articolato.

In modo sommario le aree di intervento dovrebbero essere le seguenti.

La gestione del rischio,  da condividere con studi peritali, per essere presenti in occasione del sinistro, per essere capaci di agire preventivamente, in alcuni passaggi strettamente operativi: ad esempio la gestione del magazzino o la scelta dei mezzi di protezione che hanno riflessi assicurativi spesso non compresi appieno dagli assicurati.

L’audit della contrattistica non assicurativa, da svolgere con studi legali specializzati, è una attività quasi inesistente, capita non di rado di annotare come lo spedizioniere difficilmente verifichi come dovrebbe i contratti di trasporto con i vettori oppure il vettore, verifichi i contratti di trasporto con i vettori subordinati; sono spesso utilizzati testi frutto di copia e incolla fatto in modo un tantino grossolano.

L’audit della contrattistica assicurativa, ovvero il confronto della contrattistica assicurativa in corso con la realtà e la costruzione di un impianto normativo idoneo, intervenendo sull’articolazione delle clausole in funzione della copertura del rischio scelta al netto della ritenzione e dando il giusto valore alla prevenzione effettuata.

La gestione integrale del sinistro, dal sopralluogo alla stima del danno, passando per l’analisi del normativo e giungendo alla gestione delle rivalse.

martedì 3 maggio 2016


Assicurazione responsabiltà civile terzi – brevi cenni giuridici



Definire i confini della responsabilità civile è difficoltoso, non sono né univoci, né stabili; esiste una costante evoluzione; l’istituto rappresenta tradizionalmente quello che meglio si presta a garantire una tutela rapida e flessibile rispetto alle esigenze sempre nuove.

La dottrina di è posta numerose domande sulla funzione della responsabilità civile, per capire se la sua funzione sia meramente riparatoria o anche sanzionatoria-deterrente rispetto a eventuali condotte antigiuridiche.

Non sono all’altezza di fare considerazioni in merito agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, annoto come i riflessi in ambito assicurativo siano numerosi e consistenti; la casististica della responsabilità civile, la produzione di leggi e norme da rispettare e le decisioni della magistratura rendono il tutto molto complesso.

Prima di descrivere la copertura assicurativa ritengo necessario un breve cenno delle principali norme che presiedono al tema delloscritto.

I disposti normativi obbligano a rispettare le norme che stabiliscono di non procurare danno (ingiusto) ad altri, l’inosservanza comporta il dovere di risarcire il danno procurato.

La responsabilità civile può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale, i riferimenti più immediati sono i seguenti:

Articolo 1218 Codice Civile - Responsabilità del debitore.

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;

È ammesso il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale quando, cioè, siano lesi diritti derivanti dal contratto ed un bene protetto dalla legge indipendentemente dal contratto.”

Articolo 1173 Codice Civile - Fonti delle obbligazioni.

“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”

Articolo 2740 Codice Civile - Responsabilità patrimoniale.

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”



L’elemento indispensabile per affermare la responsabilità è il nesso do causalità ovvero il collegamento tra l’evento ed il danno; il legame tra la condotta commissiva oppure omissiva è condizione per l’attribuzione della responsabilità.

Non essendo definito in ambito civilistico, la giurispudenza ha sempre fatto riferimento a quanto dettato in sede penale in particolare agli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

Da ricordare che il Dolo è l’attuazione volontaria di un atto illecito, la Colpa è lo stato di chi ha commesso senza volere un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.



Rilevano anche iseguenti articoli del Codice Civile



Articolo 2044 - Legittima difesa.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”


Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Una offesa ingiusta.    
Deve essere:
·         Necessaria ed inevitabile;
·         Proporzionale all’offesa.


Articolo 2045 - Stato di necessità.

“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.”



Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Un danno grave a persone.




Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.”



(1- Segue)