Contratto di assicurazione, mutamenti del
rischio, patologie del contratto – brevi cenni (2)
Dolo: Coscienza e volontà di trarre in
inganno, senza la necessità di particolari artifizi o raggiri.
Colpa: Il nostro Codice prevede solo la
distinzione tra colpa ordinaria e colpa grave, ma non dà definizioni.
Volgendo lo sguardo al diritto francese,
molto vicino per storia, cultura e tradizione a quello italiano, vi sarebbero
tre gradi di colpa:
La colpa lievissima: quando non si usa la
diligenza propria delle persone eccezionalmente prudenti e caute;
La colpa lieve: si avrebbe per non uso
della diligenza propria alle persone di media capacità;
La colpa grave: si avrebbe per non uso
della diligenza che è propria della assoluta maggioranza degli uomini, sicché
chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto ciò che tutti gli uomini fanno
comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.
Riguardo ai citati articoli 1892 e 1893 del
Codice Civile è doveroso porsi alcune domande. relativamente a:
1.
Quali circostanze possono essere
considerate rilevanti per giungere all’annullamento o al recesso?
2.
Come possiamo interpretare il concetto di
colpa grave nelle dichiarazioni inesatte o reticenti?
3.
L’Assicuratore come deve esprimere la
propria volontà di impugnare il contratto o chiedere il recesso?
4.
Quali possono essere le responsabilità
dell’intermediario nella raccolta delle dichiarazioni precontrattuali?
Propongo, senza alcuna pretesa di
esaustività, alcuni spunti tratti da decisione del Supremo Collegio.
Requisiti annullamento giudiziale - condizioni
·
che la dichiarazione sia inesatta o
reticente;
·
che la dichiarazione sia stata resa con
dolo o colpa grave;
·
che la reticenza sia stata determinante
nella formazione del consenso dell'assicuratore.
Il giudizio sulla rilevanza delle
dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un
apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito.
Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni inesatte o reticenti di
cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono: “le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che
impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul
verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea,
con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni
contrattuali.”
Esse non esercitano i loro peso
sull'oggetto del rischio assicurato, questo rimane tale anche in presenza di
dichiarazioni inesatte o reticenti, agiscono sulle circostanze, viste le quali,
l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.
Rileva al fine della valutazione del
rischio e delle circostanze il questionario, in particolare al Supremo collegio
sono stati spesso proposti ricorsi riguardanti le assicurazioni sulla vita,
sugli infortuni e sulla malattia.
“L'assicuratore il quale, prima della stipula di
un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario
anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare
analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è
sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni
stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per
tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del
questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla
conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per
escludere la reticenza di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile, non può
essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente
come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario
anamnestico. “
“L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui
fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile non
necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri
da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla
specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere
integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che
l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della
valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente
tramite la compilazione di un questionario.”
“In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi
reticente, per i fini di cui all'articolo 1892 del Codice Civile, la condotta
dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia
all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento,
ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo
di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non
accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici
e particolari esami.”
Se i primi due estratti rilevano oneri dichiarativi
per il consumatore, il terzo circoscrive questi ad ambiti più consoni.
“In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere
imposto dall’articolo 1892 del Codice Civile all’istituto assicuratore di
manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di
esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o
reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima
che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima
che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della
dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento
dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione,
la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di
rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla
rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione
di impugnazione del contratto di assicurazione.”
Il ruolo gli Intermediari nel processo di
consensualità è particolarmente delicato:
Il Regolamento n°5, anche attraverso gli
obblighi precontrattuali ed il concetto di adeguatezza, ha fortemente aggravato
il profilo di responsabilità.
L’intermediario può attutire le conseguenze
di questo scenario inserendo una clausola di scarico di responsabilità (duty of
disclosure).
Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti
obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti
adeguati alle esigenze dei clienti.
La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità
dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari previste dall’ordinamento.
Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di
informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali
sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di
fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe
la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze
assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una
dichiarazione attestante il rifiuto stesso.
Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La
invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate:
A.
Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna
domanda. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta
articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato firmato;
B.
Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda,
oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle
dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono
quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del
rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per
ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le
conseguenze a suo danno sancite dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.