venerdì 20 gennaio 2017



Definizione Merci / Merci Speciali / Macchinario / Materiali incombustibili



Merci: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.



Merci speciali (Commerciale): si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti:

celluloide(grezza ed oggetti di);

espansite;

schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;

materie plastiche espanse o alveolari;

imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).



Macchinario (Commerciale): macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento escluso ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento, scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione, altri impianti  non indicati sotto la denominazione fabbricato e mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento  dei depositi e delle dipendenze d’industria.



Materiali Incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.


mercoledì 21 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Commerciale – Industriale

Fabbricato (Commerciale - Industriale):

L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori e montacarichi, affreschi o statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzatura, arredamento.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, sono compresi tutti gli impianti posti al servizio del fabbricato e dell’attività purché considerati immobili per natura o per destinazione.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, pur non limitando a quanto elencato la definizione, sono compresi:

fissi, infissi, serramenti e lucernari;

opere di fondazione od interrate, compresi cunicoli, gallerie, camini, camminamenti che congiungano o meno corpi separati.

dipendenze e pertinenze comunque costruite quali, la centrale termica,  i box, le cantine, i depositi, le recinzioni, le tettoie, i cancelli, le porte, le sbarre comunque azionati, i muri di cinta, i muri di contenimento, le strade private, i viali interni, i cortili, i piazzali, i giardini, le piante e gli alberi, compresi gli alberi di alto fusto e inoltre dovranno ritenersi incluse le dipendenze e le pertinenze (cantine, box e depositi) comunque costruite, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate;

le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;

ascensori e montacarichi, scale mobili e simili, impianti elettrici, elettronici, meccanici, idrici ed antincendio,  igienici, di riscaldamento e/o termici, di condizionamento d'aria, impianti di automazione, impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di segnalazione  e comunicazione, impianti vari ed ausiliari (ad esempio l’impianto telefonico, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), sono comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, serbatoi e/o contenitori, centraline, caldaie, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra impianto di servizio o installazione al servizio del fabbricato, considerata fissa per natura e destinazione;

gli allacciamenti e i contatori anche se di proprietà delle società erogatrici di  servizi;

antenne e parabole radiotelericeventi centralizzata  o meno, loro accessori e loro componenti;

le parti ed i beni  in comune con altri Fabbricati.


martedì 6 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Civile

Fabbricato:

l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, piazzali, strade private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;

i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;

i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Inoltre, relativamente alla sezione terremoto, la costruzione edile si intende in regola con la normativa antisismica, intendendosi per tale i fabbricati aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche dalla normativa in vigore.

lunedì 21 novembre 2016



Ramo incendio.

Premessa.

Per una disamina del ramo occorre partire dall’articolo 1882 del Codice Civile che definisce l’assicurazione:

Art. 1882 Codice Civile – Nozione (del Vontratto di Assicurazione)

“L’assicurazione il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”

L’assicurazione danni a cose è un contratto, in ragione del quale, una parte detta Assicuratore, si assume il rischio del danno economico che una altra parte, detta Assicurato, potrà subire in seguito ad uno o più eventi.

Il corrispettivo di questa prestazione è il pagamento anticipato in denaro di un determinato importo, detto premio.

Tale contratto trasferisce il rischio dell’Assicurato all’Assicuratore, il primo si assume l’onere di pagare un premio, il secondo si assume l’onere di pagare il danno.

La prestazione dell’Assicurato ovvero il pagamento del premio, è certa; la prestazione dell’Assicuratore ovvero il pagamento del danno, è non certa.

Gli elementi fondamentali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato ovvero chi trasferisce il rischio all’Assicuratore;

·         L’Assicuratore ovvero chi assume l’onere del rischio;

·         L’evento o l’insieme degli eventi che determinano il danno;

·         Il Premio ovvero il corrispettivo economico che l’Assicurato paga all’Assicuratore in cambio della prestazione promessa in caso di danno.

I concetti generali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato si assume l’onere di un pagamento, quello del Premio;

·         L’Assicuratore si assume l’impegno di pagare il danno in caso accada il sinistro.

L’Assicuratore nel momento in cui valuta di assumere il rischio che l’Assicurato gli trasferisce in cambio del pagamento del premio, deve tenere conto di alcuni elementi generali:

·         L’evento per il quale la garanzia è data;

·         La natura e la proprietà delle cose assicurate;

·         Le probabilità che il danno accada;

·         La misura del danno;

·         Il premio puro;

·         Il rischio;

·         Le tipologie di danno;

·         Le forme di copertura;

·         La determinazione dei valori da assicurare.

lunedì 7 novembre 2016


ASSICURAZIONI-VALORE ASSICURATO (2)

Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo
1. Calcolo (riferito a ciascuna partita) e corresponsione dell’indennizzo suddivisi in due momenti:
a. Calcolo del costo di ripristino del bene rapportato allo stato d’uso (considerando l’età, il degrado, l’obsolescenza tecnica, l’usura, ecc.)
b. Supplemento di indennizzo: differenza tra il valore di un bene nuovo, analogo per caratteristiche a quello danneggiato, e l’importo di cui sopra.
2. L’indennizzo non può superare il doppio del “valore allo stato d’uso” quindi il supplemento di indennizzo non può superare il valore del bene allo stato d’uso. Es.
Se un macchinario è in uno stato di usura, obsolescenza o vetustàcon degrado, rispetto all’analogo bene nuovo, > 50% (es. valore allo stato d’uso €10.000 –valore a nuovo 23.000), il supplemento di indennizzo saràpari al valore della cosa allo stato d’uso (ossia €10.000 perchél’indennizzo non

Assicurazione Merci
Analogamente a quanto abbiamo visto per i Fabbricati e i Macchinari, anche per le Merci èdifficile trovare in Azienda una scrittura contabile che individui esattamente il Valore di Assicurazione.
Si tratta di una contabilitàbasata su dati "storici", mentre il criterio assicurativo richiede un periodico aggiornamento del valore di tutto il magazzino ai costi corrential momento della rilevazione oppure dell’eventuale sinistro.
I criteri, generalmente adottati dalle aziende, per valutare il magazzino sono:
LIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia l'inverso all'ordine di entrata, le ultime merci entrate sono state le prime ad uscire.
Si considera pertanto che in magazzino giacciono le merci entrate nei tempi piùlontani e la valutazoneviene cosìvalutata a costi storici.
FIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia uguale all'ordine di entrata.
Si conviene quindi che le prime merci a entrare sono state anchele prime ad uscire. Si considera pertanto che in magazzino giacciano quelle piùrecentemente acquistate o prodotte.
Il magazzino viene così valutato ai prezzi o costi più recenti.

Attenzioni per l’assicurazione delle Merci:
1.Prevedere l’inserimento di una clausola “Oscillazione Valori”(LeewayClause) che consenta una oscillazione della somma assicurata;
2.L’inserimento di un capitale assicurato in forma “fluttuante”per concedere al cliente la possibilitàdi avere, automaticamente, un maggiore capitale assicurato;
Entrambe queste forme presentano piccoli svantaggi rappresentati, in genere, da una spesa più elevata che andràutilizzata attraverso il controllo continuo dei meccanismi di variazione delle Merci presenti nel rischio e delle modalitàrichieste dal contratto per la loro corretta assicurazione.
Inoltre, èutile approfondire la presenza di alcune voci di “Merci”spesso non evidenziati sufficientemente nella contabilitàsemplice del “Magazzino”, quali:
1.Le merci di proprietàin lavorazione o deposito presso terzi;
2.Le eventuali merci di terzi presenti in Azienda; 3.Gli infiammabili e le “Merci speciali”.
In questi casi sarànecessario verificare il loro “stato assicurativo”ed inserire le eventuali correzioni sulla somma assicurata e le clausole conseguenti: Coassicurazione indiretta, rinuncia rivalsa, coesistenza polizza trasporti, ecc.

Assicurare le merci al prezzo di vendita
Con la formula chiamata “SellingPrice”, oltre ai costi visti precedentemente, viene risarcito in caso di danno, l'utile sperato, utilizzando, quale valore da indennizzare il “prezzo di vendita”.
Ovviamente:
1.Il capitale assicurato deve essere pari a quello del prezzo divendita;
2.l'assicurato deve dimostrare che la merce distrutta era giàstata fatturata e venduta.
3.L'adozione di questa clausola dovràessere tenuta ben presente nella determinazione dell'utile lordo di eventuali coesistenti polizzedi “Danni da Interruzione dell'Attività”.

lunedì 31 ottobre 2016


ASSICURAZIONE – VALORE ASSICURATO (1)



Valore delle cose al momento del sinistro - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.



Valore delle cose al momento del sinistro - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



Ammontare del danno - Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.



Valore delle cose al momento del sinistro - Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.



Ammontare del danno - Merci

Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese edil valore residuo delle cose danneggiatenonchégli oneri fiscali non dovuti all’Erario





Valore delle cose assicurate –Clausola valore a nuovo Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo-

Premesso che per “valore a nuovo”si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.



Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”alle seguenti condizioni:

1.in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennitàcome se questa assicurazione “valore nuovo”non esistesse b) Il supplemento che, aggiunto all’indennitàdi cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;



2. agli effetti dell’art. 21 delle CGA (assicurazione parziale), il supplemento di indennitàper ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, èdato dall’intero ammontare del supplemento medesimo b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta partee l’intera differenza c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.



4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valoredeterminato in base alle stime di cui rispettivamente agli artt. 20 capo i) e 20 capo ii) delle CGA





5. Il pagamento del supplemento d’indennitàèeseguito entro 30 giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzosecondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchéciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;



6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo”riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.


lunedì 24 ottobre 2016


Logistica, Trasporti e Assicurazioni


In questo articolo ed in quelli che seguiranno,  vorrei svolgere alcune considerazioni riguardanti la logistica, i trasporti e le assicurazioni
L’azienda produttrice di beni, programmando produzione, deve gestire i flussi e le scorte delle materie prime oppure dei semilavorati; deve gestire lo stoccaggio il prodotto finito e la sua distribuzione.
Le merci in entrata e le merci in uscita possono essere di proprietà del produttore, del fornitore, del cliente.
L’azienda di logistica e trasporti muove le merci di terzi com processi logistici sempre più complessi.
Sia per una certa “insensibilità” degli Assicuratori e degli Intermediari, sia per una certa “insensibilità” dei produttori e dei movimentatori, le merci ovvero i beni prodotti, non sempre sono adeguatamente considerati sotto il profilo assicurativo; questo capita perché gli aspetti operativi non sono tenuti in debito conto dagli Assicuratori e degli Intermediari; perché gli aspetti strettamente assicurativi non vengono considerati dalle aziende logistiche e di trasporto.
Spesso molte situazioni vengono date per scontate , altre invece vengono trascurate o neglette; ne segnalo alcune, senza pretesa di esaustività:
Le operazioni di carico e scarico;
Lo stoccaggio;
Il trasporto;
La proprietà delle merci;

(1 parte)