martedì 6 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Civile

Fabbricato:

l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, piazzali, strade private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;

i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;

i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Inoltre, relativamente alla sezione terremoto, la costruzione edile si intende in regola con la normativa antisismica, intendendosi per tale i fabbricati aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche dalla normativa in vigore.

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