Definizione
Fabbricato Civile
Fabbricato:
l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali,
pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi
ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: centrale
termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi:
parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, piazzali, strade
private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli
spazi ad esso adiacenti, anche se separate.
Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili
per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti
elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di
riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate
radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e
statue che non abbiano valore artistico.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento
di rischio:
le caratteristiche costruttive di una sola porzione di
fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del
fabbricato stesso;
i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella
copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente
della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del
tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica
non espansa né alveolare;
i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o
rivestimento.
Inoltre, relativamente alla sezione terremoto, la costruzione
edile si intende in regola con la normativa antisismica, intendendosi per tale
i fabbricati aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche
dalla normativa in vigore.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.