ASSICURAZIONE – VALORE ASSICURATO (1)
Valore delle cose al momento del sinistro - Fabbricati
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo
di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al
netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo
stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla
destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Valore delle cose al momento del sinistro - Macchinario,
attrezzatura, arredamento e merci
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre
nuove o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento
stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di
manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Ammontare del danno - Macchinario,
attrezzatura, arredamento e merci
Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate
il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli
oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Valore delle cose al momento del sinistro - Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale
svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in
corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza
aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si
trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così
formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si
applicheranno questi ultimi.
Ammontare del danno - Merci
Il danno si determina deducendodal valore delle cose assicurate
il valore delle cose illese edil valore residuo delle cose danneggiatenonchégli
oneri fiscali non dovuti all’Erario
Valore delle cose assicurate –Clausola valore a nuovo Assicurazione
del costo di ricostruzione e Rimpiazzo-
Premesso che per “valore a nuovo”si intende convenzionalmente:
per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale
costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il
valore dell’area;
per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle
cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento
economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al
suddetto “valore a nuovo”alle seguenti condizioni:
1.in caso di sinistro si determina per ogni partita
separatamente a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennitàcome se
questa assicurazione “valore nuovo”non esistesse b) Il supplemento che,
aggiunto all’indennitàdi cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata
in base al “valore a nuovo”;
2. agli effetti dell’art. 21 delle CGA (assicurazione parziale),
il supplemento di indennitàper ogni partita, qualora la somma assicurata
risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, èdato
dall’intero ammontare del supplemento medesimo b) inferiore al rispettivo
“valore a nuovo”ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta
assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale
“assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente
tra detta partee l’intera differenza c) eguale o inferiore al valore al momento
del sinistro, diventa nullo.
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun
caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od
impianto, importo superiore al doppio del relativo valoredeterminato in base
alle stime di cui rispettivamente agli artt. 20 capo i) e 20 capo ii) delle CGA
5. Il pagamento del supplemento d’indennitàèeseguito entro 30
giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzosecondo il
preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose
colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per
l’assicuratore, purchéciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12
mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo
di perizia;
6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo”riguarda soltanto
fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.
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