mercoledì 11 maggio 2016



UN DIVERSO ORIZZONTE PROFESSIONALE PER IL BROKER DI PICCOLA DIMENSIONE.

Nel corso del tempo ho notato che molte imprese trasporti, comprendendo nel novero anche realtà strutturate, pecchino su certi aspetti; per fare solo alcuni esempi la gestione dei carichi, dei sub vettori oppure degli aspetti tecnico giuridici dei contratti; queste “distrazioni” hanno un riflesso particolare sugli aspetti assicurativi e non solo sui sinistri.

Per quanto ambizioso possa apparire, in particolare per aziende di brokeraggio assicurativo di piccola dimensione, penso sia necessario presentare ai clienti in portafoglio e ai clienti potenziali un lavoro sempre più articolato.

In modo sommario le aree di intervento dovrebbero essere le seguenti.

La gestione del rischio,  da condividere con studi peritali, per essere presenti in occasione del sinistro, per essere capaci di agire preventivamente, in alcuni passaggi strettamente operativi: ad esempio la gestione del magazzino o la scelta dei mezzi di protezione che hanno riflessi assicurativi spesso non compresi appieno dagli assicurati.

L’audit della contrattistica non assicurativa, da svolgere con studi legali specializzati, è una attività quasi inesistente, capita non di rado di annotare come lo spedizioniere difficilmente verifichi come dovrebbe i contratti di trasporto con i vettori oppure il vettore, verifichi i contratti di trasporto con i vettori subordinati; sono spesso utilizzati testi frutto di copia e incolla fatto in modo un tantino grossolano.

L’audit della contrattistica assicurativa, ovvero il confronto della contrattistica assicurativa in corso con la realtà e la costruzione di un impianto normativo idoneo, intervenendo sull’articolazione delle clausole in funzione della copertura del rischio scelta al netto della ritenzione e dando il giusto valore alla prevenzione effettuata.

La gestione integrale del sinistro, dal sopralluogo alla stima del danno, passando per l’analisi del normativo e giungendo alla gestione delle rivalse.

martedì 3 maggio 2016


Assicurazione responsabiltà civile terzi – brevi cenni giuridici



Definire i confini della responsabilità civile è difficoltoso, non sono né univoci, né stabili; esiste una costante evoluzione; l’istituto rappresenta tradizionalmente quello che meglio si presta a garantire una tutela rapida e flessibile rispetto alle esigenze sempre nuove.

La dottrina di è posta numerose domande sulla funzione della responsabilità civile, per capire se la sua funzione sia meramente riparatoria o anche sanzionatoria-deterrente rispetto a eventuali condotte antigiuridiche.

Non sono all’altezza di fare considerazioni in merito agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, annoto come i riflessi in ambito assicurativo siano numerosi e consistenti; la casististica della responsabilità civile, la produzione di leggi e norme da rispettare e le decisioni della magistratura rendono il tutto molto complesso.

Prima di descrivere la copertura assicurativa ritengo necessario un breve cenno delle principali norme che presiedono al tema delloscritto.

I disposti normativi obbligano a rispettare le norme che stabiliscono di non procurare danno (ingiusto) ad altri, l’inosservanza comporta il dovere di risarcire il danno procurato.

La responsabilità civile può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale, i riferimenti più immediati sono i seguenti:

Articolo 1218 Codice Civile - Responsabilità del debitore.

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;

È ammesso il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale quando, cioè, siano lesi diritti derivanti dal contratto ed un bene protetto dalla legge indipendentemente dal contratto.”

Articolo 1173 Codice Civile - Fonti delle obbligazioni.

“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”

Articolo 2740 Codice Civile - Responsabilità patrimoniale.

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”



L’elemento indispensabile per affermare la responsabilità è il nesso do causalità ovvero il collegamento tra l’evento ed il danno; il legame tra la condotta commissiva oppure omissiva è condizione per l’attribuzione della responsabilità.

Non essendo definito in ambito civilistico, la giurispudenza ha sempre fatto riferimento a quanto dettato in sede penale in particolare agli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

Da ricordare che il Dolo è l’attuazione volontaria di un atto illecito, la Colpa è lo stato di chi ha commesso senza volere un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.



Rilevano anche iseguenti articoli del Codice Civile



Articolo 2044 - Legittima difesa.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”


Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Una offesa ingiusta.    
Deve essere:
·         Necessaria ed inevitabile;
·         Proporzionale all’offesa.


Articolo 2045 - Stato di necessità.

“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.”



Deve riguardare:
·         Un pericolo attuale;
·         Un danno grave a persone.




Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.”



(1- Segue)

martedì 12 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (3)



L’Assicuratore è surrogato sino al concorrere dell’importo pagato, importo che può essere minore dell’ammontare del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del terzo responsabile; per esempio per una riduzione di quanto pagato in funzione di quanto disposto dall’articolo 1893, dall’articolo 1898 e dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Potrebbe esserci una surruga parziale l’artcolo 1205 del Codice Civile, prevede che:



Articolo 1205 -Codice Civile - Surrogazione parziale-

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.



Potrebbe verificarsi che il patrimonio del terzo sia inferiore al danno indennizzato, anche in questa situazione, l’Assicurato e l’Assicuratore concorrono in proporzione a quanto è loro dovuto dal terzo.

Potrebbe verificarsi che vi sia stato il concorso del fatto colposo dell’Assicurato, al giurisprudenza ritiene che in tale situazione l’Assicuratore sia surrogato per l’intero indennizzo, il concorso di colpa non si rifletterebbe sulla surroga.



L’Assicurato si trova innanzi due debitori: l’Assicuratore e il terzo responnsabile; diverso è il titolo del debito, le obbligazioni non sono solidali e non sono subordinate l’una all’adempimento dell’altra, l’azione è possibile in separati giudizi.

Nel caso in cui l’Assicurato venga pagato da uno dei due debitori, non può inziare o prosefuire l’azione contro l’altro salvo il caso in cui sia stato pagato parzialmente.

L’Assicuratore non può agire verso il responsabile prima della surroga.

Quando l’Assicuratore è convenuto in giudizio dall’Assicurato, può chiamare in causa il terzo responsabile allo scopo di ottenere una sentenza condizionale di condanna subordinata all’accertamento dell’obbligo di tenere indenne l’Assicurato.



Le rinuncie e le transazioni, le omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo causano pregiudizio all’Assicuratore se esse si verifichino prime  del sorgere del diritto di questo; dopo che il diritto dell’Assicuratore è sorto, non possono più arrecare pregiudizio.

Il danno causato all’Assicuratore dall’Assicurato con rinuncie, transazioni, omissioni le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del terzo, sono base per il risarcimento del danno e potrebbero dare luogo a compensazione.

Nel caso in cui l’Assicuratore abbia indennizzato e il terzo abbia risarcito il danneggiato, il resonsabile può agire per illecito arrichimento ai sensi dell’articolo 2041 del Codice Civile



Articolo 2041- Codice Civile - Azione generale di arricchimento -

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.



Questa azione sarebbe soggetta a prescrizione ordinaria.



La dottrina si è occupata della rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, non è mai stata in discussione la facoltà e liceità della rinunzia dopo che l’Assicuratore è succeduto nel diritto dell’Assicurato, piuttosto l’attenzione della dottrina ha portato a discutere della rinunnzia antecedente la surroga.

Se l’Assicuratore rinunzia all’azione nei confronti dei terzi responsabili configura una remissione che facoltà del creditore; se l’Assicuratore rinunzia antecedentemente è possibile discutere della permanenza della titolarità del diritto dell’Assicurato.

Sinteticamente i problemi emersi sono i seguenti:

La rinunzia è invalida in quanto il diritto dell’Assicurato incontrerebbe il limite nel cumulo dell’indennizzo e del risarcimento;

La rinunzia è valida in quanto il non c’è cumulo dell’indennizzo e del risarcimento, il titolo di risarcimento è diverso e l’indennizzo è un corrispettivo del premio pagato.

La rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore, è rituneta necessaria per garantire il Contraente, è pacifica se rivolta a persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere.


(3- Fine)

sabato 2 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (2)

Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



L’Assicuratore è tenuto ad indennizzare l’Assicurato, come previsto dal contratto, al verificarsi del sinistro; se il sinistro è stato provocato da un terzo, il terzo è deve risponderne all’Assicurato sulla base delle norme previste per l’illecito civile, contrattuale o extracontrattuale.

L’Assicurato è titolare di due diritti distinti, i quali permettono di eliminare le conseguenze dannose dell’evento.

L’Articolo 1916 del Codice Civile regola l’istituto della surroga dell’Assicuratore, istituto già presente nel Codice di Commercio del 1882; la scelta compiuta dal legislatore trova ragione nel vantaggio che il terzo, nel causare il danno, potrebbe trarre un vantaggio e non rispondere del fatto illecito.

La dottrina inizialmente ha considerato la surroga dell’Assicuratore come uno dei casi previsti dalll’Articolo 1203, comma 5, del Codice Civile che regola la surrogazione legale.



Articolo 1203 - Codice Civile -Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.



Considerando la surroga dell’Assicuratore come surrogazione legale ne comportrebbe in primo luogo la sua automaticità e renderebbe impossibile per l’Assicurato, dal pagamento dell’Assicuratore, agire nei confronti del terzo responsabile.

Una tesi tradizionale della dottrina inquadra così l’istituto della surroga e la funzione indennitaria dell’assicurazione contro i danni: il primo è  volto ad impedire che l’Assicurato un risarcimento e un indennizzo.

Il risarcimento è l'attività imposta dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, l’indennizzo è un intervento economico riparatore e non sempre è  commisurato al danno.

In tempi più prossimi la dottrina, prendendo spunto da riflessioni risalenti, ha osservato che l’indennizzo altro non è che il corrispettivo del premio ed esclude che il cumulo costituisca un illecito arrichimento.

Sul punto è intervenuto, un paio di anni addietro, il Supremo Collegio: Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11/06/2014 n° 13233, con una pronuncia piuttosto interessante sotto l’aspetto intellettuale e che potrebbe presentare conseguenze pratiche notevoli.

La dottrina ha sostenuto che la previsione normativa della surroga dell’Assicuratore si basa sul beneficio che nederiva agli assicurati e sulla maggior diffusione delle coperture, la surroga consente una riduzione dei premi.

Per cui non vi sarebbero né l’automaticità, né la nullità di pattuizioni di rinuncia, la norma sarebbe supplettiva e derogabile.



(2- Segue)


martedì 29 marzo 2016


Surroga, regresso e rivalsa.

I termini surroga,regresso e rivalsa sono spesso utilizzzti come sinonimi, invece ogniuno di essi descrive una specifica situazione giuridica.

La surroga è una causa di modificazione soggettiva del rapporto giuridico dipendente dalla volontà delle legge oppure delle stesse parti;

Il regresso è l’azione nascente da un rapporto obbligatorio di carattere solidale, dove il coobbligato, il quale ha pagato per l'intero, ripete da ciascuno dei coobbligati la quota rispettiva di debito;

La rivalsa è  l’azione collegata all'esistenza di un contratto di garanzia, attraverso la quale il soggetto, per legge oppure per contratto, tenuto al pagamento di un debito altrui, si rivolge nei confronti del debitore principale per ripetere da questi quanto pagato.



Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



Articolo 1203 – Codice Civile - Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1)     a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2)     a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3)     a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4)     a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5)     negli altri casi stabiliti dalla legge.





Articolo  1299 – Codice Civile - Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.



(1- Segue)

martedì 22 marzo 2016


FABBRICATO : LA SOMMA DA ASSICURARE / VALORE A NUOVO

Spesso nella stipula della polizza del Fabbricato si discute della somma da assicurare e dei metodi per determinarla.

Si deve considerare il fabbricato condominiale nella sua totalità e non solo nelle sue parti comuni; il criterio di indennizzo è basato sul valore di ricostruzione a nuovo, di conseguenza la somma da assicurare dovrà corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato.

Uno dei metodi adottati per determinare tale valore è quello di calcolare la volumetria del fabbricato e poi moltiplicarla per il costo unitario del metro cubo, dimensionato secondo determinati parametri.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Volumetria

Si calcola l’area coperta del fabbricato, al netto di eventuali cortili interni;

detta area deve essere moltiplicata per l’altezza del fabbricato dal piano terreno alla linea di gronda, sono esclusi dal calcolo la cubatura dei piani interrati;

Al risultato si aggiunge la cubatura, considerata al 50% dei seguenti locali:

a)     piani sotterranei o seminterrati abitati od adibiti a cantine, magazzini, laboratori, industrie e simili; 

b)    fabbricati bassi, dipendenze, box, autorimesse;

c)     sottotetti abitati (mansarde e simili).

Si somma infine il costo di ricostruzione a nuovo di muri di recinzione o di contenimento, cancellate, se presenti.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Costo unitario a metro cubo

Una volta determinata la volumetria del fabbricato dovrà essere individuato il costo unitario al metro cubo necessario per la ricostruzione a nuovo, il quale dipenderà dai seguenti parametri:

a)     Tipologia costruttiva o categoria di un fabbricato (di lusso, signorile, civile medio, economico);

b)    Variabilità dei prezzi di costruzione tra le diverse province - si adotta un coefficiente di incremento o        decremento rispetto al valore standard fissato a 1 per Milano (ad esempio: Agrigento ha 0,81, Trieste ha 1,07);

c)     Ubicazione del fabbricato, nell’ambito della medesima città - localizzazione periferica o centrale (si applica un coefficiente che varia da 1 a 1,25);

d)    Dimensioni dell’impresa costruttrice, collegata alla densità demografica - la  grande metropoli offre imprese costruttrici costose, la piccola cittadina imprese economiche (si adotta un fattore che varia da 1 a 0,85);

e)     Grado di sismicità della zona di costruzione - a seconda della sismicità del luogo di costruzione dell’edificio, si tiene conto che il costo di costruzione sale fino al 15% per zone a rischio, rispetto a quelle a rischio nullo.

Ulteriori considerazioni in merito a quanto sopra esposto.

a)     Il valore del terreno edificabile, su cui è costruito il fabbricato, non deve essere preso in considerazione nella determinazione del valore del fabbricato.

b)    Al valore calcolato per l’edificio, con annessi e connessi, basato sulla volumetria, andrà aggiunto il costo dei muri di recinzione o di cancellate.

c)     Se l’IVA risulta un costo non detraibile per l’Assicurato, il valore del fabbricato andrà aumentato dell’imposta vigente.

d)    Certificazione energetica e certificazione acustica

Il criterio di indennizzo (Valore a nuovo)

L’assicurazione del Fabbricato è prestata a Valore Intero e non a Primo Rischio Assoluto, è prestata nella forma “Valore a nuovo” che si basa sulla “… spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell’area e gli oneri fiscali se detraibili”.

Il calcolo del valore del fabbricato allo stato d’uso è in ogni caso importante e necessario in quanto tiene conto del degrado del fabbricato per uso e vetustà ed è un parametro che serve al Perito per stabilire il supplemento di indennizzo “valore a nuovo”.

Con il criterio di indennizzo basato sul “Valore a nuovo”, l’Assicuratore indennizza:

a)     Il danno effettivo al fabbricato,  nello stato di fatto in cui esso si trova ("valore allo stato d’uso");

b)    A ricostruzione avvenuta,  liquida a consuntivo il supplemento di indennità che considera i maggiori costi derivanti dalla "costruzione a nuovo" dell'opera sinistrata.

c)     Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono inclusi: 

d)    gli oneri di urbanizzazione, se dovuti;

e)     i collaudi; le connessioni e le infrastrutture (fognature esterne ai fabbricati, piazzali, recinzioni e simili);

f)     le spese di realizzazione dell'opera stessa in quanto la definizione del "valore a nuovo" comprende ogni e qualsiasi spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'opera.  

Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono esclusi:

a)     Gli interessi finanziari, connessi all’esecuzione dei lavori e fornitura materiali;

b)    Il valore dell’area su cui insiste il fabbricato;

c)     I costi di progettazione (salvo accordi in sede assuntiva);

d)    I costi di preparazione del terreno quali, ad esempio quelli di sbancamento, scavo, sostegno, consolidamento.

La clausola “Valore a nuova” può, a seconda dell’Assicuratore, essere articolata diversamente, occorre considerare come è descritta la pattuizione e soprattutto la modalità di regolamentazione di alcuni aspetti:

a)     La presenza di limiti, frequente il “limite del doppio (o del triplo)” del valore allo stato d’uso;

b)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato sulla stessa area (non sempre è possibile);

c)     L’obbligo di ricostruire il fabbricato entro un determinato numero mesi dall’atto di liquidazione amichevole basato sul valore allo stato d’uso (nelle polizze di mercato il termine è spesso di 12 o 18 mesi, può essere innalzato a 24);

d)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato “con le stesse caratteristiche”- può rivelarsi difficile o problematico perché non sono più disponibili gli stessi materiali di costruzione, perché nuove Leggi o Regolamenti impediscono la ricostruzione secondo le caratteristiche iniziali;

e)     La tempistica di erogazione del supplemento di indennità che può essere effettuato a ricostruzione avvenuta oppure prevedere l’erogazione di anticipi in base allo stato avanzamento lavori, anziché a fine ricostruzione.

martedì 1 marzo 2016


La presenza di più Assicuratori nella copertura del rischio Fabbricato Civile in caso di sinistro.


In caso di sinistro che colpisca il “Fabbricato Civile” la presenza di una pluralità di Assicuratori è la norma, volendo ipotizzare un minima casitica, semplificata per scorrevolezza della lettura, si potrebbero incontrare le seguenti presenze di coperture.

Ipotesi A

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Ipotesi B

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della Responsabilità del conduttore della singola porzione del  Fabbricato stipulata dal Conduttore che prevede la copertura Rischio Locativo ed Responsabilità Civile della Conduzione;

Ipotesi C

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario come Mutuato che prevede la copertura Incendio della  singola porzione del  Fabbricato che vede beneficiaria una Banca Mutuante;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio, talvolta limitata al solo Contenuto e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;


L’Articolo 1910 Codice Civile – Assicurazione presso diversi assicuratori – prevede:

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente (51.fall.), la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299²).

La presenza di più posizioni assicurative riguardanti il medesimo bene come quelle illustrate, comporta altresì la concreta possibilità che il Fabbricato e la suo singola porzione sia garantito per coperture e valori e questo si rifletta sulla liquidazione.

In caso di liquidazione dei danni in Coassicurazione indiretta occorrerà verificare per ogni singolo contratto se il bene sia assicurato, come sia compreso nelle “Definizioni” di polizza, se l’evento sia compreso tra quelli previsti dalle garanzie prestate.

Il Mandato dei Periti comporterà:

la descrizione e modalità dell’evento;

la ricerca di riscontri fisici sul fenomeno accaduto;

la verifica della rispondenza delle descrizioni e dichiarazioni contenute in polizza;

la stima della preesistenza;

la quantificazione del danno.

Avranno rilevanza la prosecuzione dell’assicurazione e soprattutto la rivalsa sul responsabile.

L’Articolo 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore  prevede:

“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n. 5), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La Circolare del 29 luglio 2004 ha annullato le “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” nella parte che regolamentava la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette”, questo per ragioni legate alla loro incompatibilità con la legislazione sulla sulla concorrenza, ora gli unici riferimenti sono quello legislativo e quello contrattuale.

La gestione di un sinistro che veda operativi più Assicuratori è complessa e insidiosa per ragioni di diritto e di tecnica, essendo venuta meno la semplificazione dell’attività istruttoria e liquidativa degli accordi ANIA che ad esempio vedevano in tal caso un solo Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori e definiva le modalità di pagamento.

Conseguentemente, in caso di sinistro che colpisca il Fabbricato, gli Assicuratori incaricheranno periti fiduciari e liquidatori diversi, questo comporterebbe la possibilità di una quantificazione non omogenea del danno e la difficoltà di calcolare la proporzione dell’indennizzo dovuta ciascun Assicuratore.

Riterrei utile ritornare in futuro sull’argomento, sia per quel che riguarda l’obbligo della comunicazione a tutti gli Assicuratori delle coperture relative al medesimo bene, sia per quel che riguarda i Danni cagionati da Responsabilità Civile.

In particolare ricordo che dall’esempio fatto, sul Fabbricato e sulla porzione di Fabbricato sono stati stipulati più contratti presso diversi Assicuratori vigenti per il medesimo tempo, occorrerà esaminare quali sono i riflessi dell’Articolo 1910 Codice Civile e della giurisprudenza sul punto.