martedì 29 marzo 2016


Surroga, regresso e rivalsa.

I termini surroga,regresso e rivalsa sono spesso utilizzzti come sinonimi, invece ogniuno di essi descrive una specifica situazione giuridica.

La surroga è una causa di modificazione soggettiva del rapporto giuridico dipendente dalla volontà delle legge oppure delle stesse parti;

Il regresso è l’azione nascente da un rapporto obbligatorio di carattere solidale, dove il coobbligato, il quale ha pagato per l'intero, ripete da ciascuno dei coobbligati la quota rispettiva di debito;

La rivalsa è  l’azione collegata all'esistenza di un contratto di garanzia, attraverso la quale il soggetto, per legge oppure per contratto, tenuto al pagamento di un debito altrui, si rivolge nei confronti del debitore principale per ripetere da questi quanto pagato.



Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



Articolo 1203 – Codice Civile - Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1)     a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2)     a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3)     a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4)     a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5)     negli altri casi stabiliti dalla legge.





Articolo  1299 – Codice Civile - Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.



(1- Segue)

martedì 22 marzo 2016


FABBRICATO : LA SOMMA DA ASSICURARE / VALORE A NUOVO

Spesso nella stipula della polizza del Fabbricato si discute della somma da assicurare e dei metodi per determinarla.

Si deve considerare il fabbricato condominiale nella sua totalità e non solo nelle sue parti comuni; il criterio di indennizzo è basato sul valore di ricostruzione a nuovo, di conseguenza la somma da assicurare dovrà corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato.

Uno dei metodi adottati per determinare tale valore è quello di calcolare la volumetria del fabbricato e poi moltiplicarla per il costo unitario del metro cubo, dimensionato secondo determinati parametri.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Volumetria

Si calcola l’area coperta del fabbricato, al netto di eventuali cortili interni;

detta area deve essere moltiplicata per l’altezza del fabbricato dal piano terreno alla linea di gronda, sono esclusi dal calcolo la cubatura dei piani interrati;

Al risultato si aggiunge la cubatura, considerata al 50% dei seguenti locali:

a)     piani sotterranei o seminterrati abitati od adibiti a cantine, magazzini, laboratori, industrie e simili; 

b)    fabbricati bassi, dipendenze, box, autorimesse;

c)     sottotetti abitati (mansarde e simili).

Si somma infine il costo di ricostruzione a nuovo di muri di recinzione o di contenimento, cancellate, se presenti.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Costo unitario a metro cubo

Una volta determinata la volumetria del fabbricato dovrà essere individuato il costo unitario al metro cubo necessario per la ricostruzione a nuovo, il quale dipenderà dai seguenti parametri:

a)     Tipologia costruttiva o categoria di un fabbricato (di lusso, signorile, civile medio, economico);

b)    Variabilità dei prezzi di costruzione tra le diverse province - si adotta un coefficiente di incremento o        decremento rispetto al valore standard fissato a 1 per Milano (ad esempio: Agrigento ha 0,81, Trieste ha 1,07);

c)     Ubicazione del fabbricato, nell’ambito della medesima città - localizzazione periferica o centrale (si applica un coefficiente che varia da 1 a 1,25);

d)    Dimensioni dell’impresa costruttrice, collegata alla densità demografica - la  grande metropoli offre imprese costruttrici costose, la piccola cittadina imprese economiche (si adotta un fattore che varia da 1 a 0,85);

e)     Grado di sismicità della zona di costruzione - a seconda della sismicità del luogo di costruzione dell’edificio, si tiene conto che il costo di costruzione sale fino al 15% per zone a rischio, rispetto a quelle a rischio nullo.

Ulteriori considerazioni in merito a quanto sopra esposto.

a)     Il valore del terreno edificabile, su cui è costruito il fabbricato, non deve essere preso in considerazione nella determinazione del valore del fabbricato.

b)    Al valore calcolato per l’edificio, con annessi e connessi, basato sulla volumetria, andrà aggiunto il costo dei muri di recinzione o di cancellate.

c)     Se l’IVA risulta un costo non detraibile per l’Assicurato, il valore del fabbricato andrà aumentato dell’imposta vigente.

d)    Certificazione energetica e certificazione acustica

Il criterio di indennizzo (Valore a nuovo)

L’assicurazione del Fabbricato è prestata a Valore Intero e non a Primo Rischio Assoluto, è prestata nella forma “Valore a nuovo” che si basa sulla “… spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell’area e gli oneri fiscali se detraibili”.

Il calcolo del valore del fabbricato allo stato d’uso è in ogni caso importante e necessario in quanto tiene conto del degrado del fabbricato per uso e vetustà ed è un parametro che serve al Perito per stabilire il supplemento di indennizzo “valore a nuovo”.

Con il criterio di indennizzo basato sul “Valore a nuovo”, l’Assicuratore indennizza:

a)     Il danno effettivo al fabbricato,  nello stato di fatto in cui esso si trova ("valore allo stato d’uso");

b)    A ricostruzione avvenuta,  liquida a consuntivo il supplemento di indennità che considera i maggiori costi derivanti dalla "costruzione a nuovo" dell'opera sinistrata.

c)     Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono inclusi: 

d)    gli oneri di urbanizzazione, se dovuti;

e)     i collaudi; le connessioni e le infrastrutture (fognature esterne ai fabbricati, piazzali, recinzioni e simili);

f)     le spese di realizzazione dell'opera stessa in quanto la definizione del "valore a nuovo" comprende ogni e qualsiasi spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'opera.  

Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono esclusi:

a)     Gli interessi finanziari, connessi all’esecuzione dei lavori e fornitura materiali;

b)    Il valore dell’area su cui insiste il fabbricato;

c)     I costi di progettazione (salvo accordi in sede assuntiva);

d)    I costi di preparazione del terreno quali, ad esempio quelli di sbancamento, scavo, sostegno, consolidamento.

La clausola “Valore a nuova” può, a seconda dell’Assicuratore, essere articolata diversamente, occorre considerare come è descritta la pattuizione e soprattutto la modalità di regolamentazione di alcuni aspetti:

a)     La presenza di limiti, frequente il “limite del doppio (o del triplo)” del valore allo stato d’uso;

b)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato sulla stessa area (non sempre è possibile);

c)     L’obbligo di ricostruire il fabbricato entro un determinato numero mesi dall’atto di liquidazione amichevole basato sul valore allo stato d’uso (nelle polizze di mercato il termine è spesso di 12 o 18 mesi, può essere innalzato a 24);

d)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato “con le stesse caratteristiche”- può rivelarsi difficile o problematico perché non sono più disponibili gli stessi materiali di costruzione, perché nuove Leggi o Regolamenti impediscono la ricostruzione secondo le caratteristiche iniziali;

e)     La tempistica di erogazione del supplemento di indennità che può essere effettuato a ricostruzione avvenuta oppure prevedere l’erogazione di anticipi in base allo stato avanzamento lavori, anziché a fine ricostruzione.

martedì 1 marzo 2016


La presenza di più Assicuratori nella copertura del rischio Fabbricato Civile in caso di sinistro.


In caso di sinistro che colpisca il “Fabbricato Civile” la presenza di una pluralità di Assicuratori è la norma, volendo ipotizzare un minima casitica, semplificata per scorrevolezza della lettura, si potrebbero incontrare le seguenti presenze di coperture.

Ipotesi A

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Ipotesi B

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della Responsabilità del conduttore della singola porzione del  Fabbricato stipulata dal Conduttore che prevede la copertura Rischio Locativo ed Responsabilità Civile della Conduzione;

Ipotesi C

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario come Mutuato che prevede la copertura Incendio della  singola porzione del  Fabbricato che vede beneficiaria una Banca Mutuante;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio, talvolta limitata al solo Contenuto e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;


L’Articolo 1910 Codice Civile – Assicurazione presso diversi assicuratori – prevede:

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente (51.fall.), la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299²).

La presenza di più posizioni assicurative riguardanti il medesimo bene come quelle illustrate, comporta altresì la concreta possibilità che il Fabbricato e la suo singola porzione sia garantito per coperture e valori e questo si rifletta sulla liquidazione.

In caso di liquidazione dei danni in Coassicurazione indiretta occorrerà verificare per ogni singolo contratto se il bene sia assicurato, come sia compreso nelle “Definizioni” di polizza, se l’evento sia compreso tra quelli previsti dalle garanzie prestate.

Il Mandato dei Periti comporterà:

la descrizione e modalità dell’evento;

la ricerca di riscontri fisici sul fenomeno accaduto;

la verifica della rispondenza delle descrizioni e dichiarazioni contenute in polizza;

la stima della preesistenza;

la quantificazione del danno.

Avranno rilevanza la prosecuzione dell’assicurazione e soprattutto la rivalsa sul responsabile.

L’Articolo 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore  prevede:

“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n. 5), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La Circolare del 29 luglio 2004 ha annullato le “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” nella parte che regolamentava la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette”, questo per ragioni legate alla loro incompatibilità con la legislazione sulla sulla concorrenza, ora gli unici riferimenti sono quello legislativo e quello contrattuale.

La gestione di un sinistro che veda operativi più Assicuratori è complessa e insidiosa per ragioni di diritto e di tecnica, essendo venuta meno la semplificazione dell’attività istruttoria e liquidativa degli accordi ANIA che ad esempio vedevano in tal caso un solo Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori e definiva le modalità di pagamento.

Conseguentemente, in caso di sinistro che colpisca il Fabbricato, gli Assicuratori incaricheranno periti fiduciari e liquidatori diversi, questo comporterebbe la possibilità di una quantificazione non omogenea del danno e la difficoltà di calcolare la proporzione dell’indennizzo dovuta ciascun Assicuratore.

Riterrei utile ritornare in futuro sull’argomento, sia per quel che riguarda l’obbligo della comunicazione a tutti gli Assicuratori delle coperture relative al medesimo bene, sia per quel che riguarda i Danni cagionati da Responsabilità Civile.

In particolare ricordo che dall’esempio fatto, sul Fabbricato e sulla porzione di Fabbricato sono stati stipulati più contratti presso diversi Assicuratori vigenti per il medesimo tempo, occorrerà esaminare quali sono i riflessi dell’Articolo 1910 Codice Civile e della giurisprudenza sul punto.

lunedì 15 febbraio 2016


Sinistro Trasporti – Furto della merce - segue

La documentazione trasmessa non rendeva agevole la liquidazione del sinistro.

Gli oneri stabiliti dal contratto di assicurazione non sembravanno assolti dall’Assicurato, in particolare la polizza richiede a questi: 

·         L’adempimento di oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta;

·         L’adempimento di oneri di diligenza nella scelta del sub vettore.

Gli oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta devono essere inclusi nelle istruzioni scritte date e ricevute con data certa, sia ai dipenditi, sia ai collaboratori e i sub vettori sono tra questi.

La documentazione trasmessa non comprendeva comunicazioni in tal senso e il sub vettore aveva presentato una polizza sicuramente molto limitata, per usare un eufemismo.

Ultimo e non meno importante, il veicolo del sub vettore non disponeva degli strumenti di prevenzione e protezione richiesti dal contratto.

La difficoltà per un certo numero di aziende a far fronte alla gestione del rischio può essere superata in tutto o quantomeno in parte, dall’assistenza degli uffici tecnici dei broker per quel che concerne le pratiche comunemente indicate come Risk Management.

Non mancano casi in cui il broker offre questo servizio e la ditta per varie ragioni non intende usufruirne.

Nel caso specifico, il broker ha evidenziato in sede di stipula gli oneri contrattuali previsti in sede di appalto del trasporto a terzi, siano essi relativi ai mezzi di prevenzione e protezione, siano essi riguardanti la contrattistica e le procedure.

Nella liquidazione di questo sinistro la Compagnia assicuratrice della ditta A non è intervenuta in quanto la ditta A non ha trasmesso alcun avviso di danno, limitandosi a trattenere l’ammontare del valore della merce trasportata  dai noli che doveva alla ditta B.

È una pratica non proprio corretta, ma spesso praticata.

La Compagnia assicuratrice della ditta B è intervenuta dovendo garantire i Danni per Conto, ma ha anticipato di voler e poter applicare i maggiori scoperti previsti dal contratto, in quanto l’Assicurato non ha adempiuto agli obblighi previsti.

La Compagnia assicuratrice della ditta B, ha agito sul terzo responsabile, il quale pur avendo aperto il sinistro sulla propria polizza, ha ricevuto dalla propria compagnia la comunicazione della reiezione in assenza di copertura per Furto e Rapina e Colpa Grave.

Il caso non è certo originale, può spingere ad alcune riflessioni, esse sono tecnico assicurative e giuridiche.

Le cosiderazioni tecnico assicurative

La difficoltà manifesta di alcune aziende di trasporto nel considerare una ponderata e articolata analisi del rischio, nonché una sua gestione più severa, un investimento piuttosco che una seccatura.

Nell’analisi del rischio, quando è possibile effettuarla, non emerge sempre la disponibilità a considerare i mezzi di prevenzione e protezione adeguati, come nel caso delle soluzioni tecnologiche per la protezione dei veicoli, delle merci e la tracciatura dei percorsi.

Il personale addetto al carico e allo scarico, il personale addetto al trasporto non sempre sono sostanzialmente preparati, vuoi per cattiva volontà, vuoi per scelta economica.

La contrattualistica non sempre è valutata con attenzione, sia essa relativa agli incarichi ricevuti dai proprietari delle merci, dai committenti, dai vettori contrattuali, sia sia essa relativa agli incarichi assegnati ai vettori effettivi in qualità di vettori contruattali.

Identicamente la scelta del sub vettore è spesso mirata ad un mero risparmio di costi, trascurando gli oneri di diligenza previsti dalla legge e/o dai contratti sottoscritti con proprietari, committenti, assicuratori.

Il caso sopra descritto ha portato anche ad alcune riflessioni sulla colpa grave.

Il nostro ordinamento non prevede particolari definizioni, dolo eventuale e colpa cosciente sono state sempre confinate in ambiti penalistici; tuttavia la alcuni spunti, tra questi quello del Dottor Ciaramella  Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti in materia di colpa grave sulla responsabilità amministrativa potrebbero aprire lo spazio di discussione anche in ambito civilistico.

Senza pretesa alcuna di considerazioni strettamente giuridiche che spettano al foro, alla dottrina e alla giurisprudenza, è evidente che nel caso concreto portato alla attenzione dei lettori Il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale) è un imprenditore ed è titolare di una azienda di trasporto, la sua diligenza è o dovrebbe essere quella propria di un operatore specializzato, dovrebbe imporre una diversa valutazione rispetto a quella compiuta.

Ricordo che il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale), dopo aver percorso una parte della tratta, essendo giunto al limite dell’orario consentito, esce dall’autostrada e posteggia il mezzo presso una area (incustodita) posta nelle vicinanze di un distributore  di carburanti lungo una strada statale; detta località è prossima alla sua abitazio si reca presso la propria dimora, trascorre la serata del sabato e la giornata della domenica (in cui opera dalle 08,00 alle 22,00 divieto di circolazione per i mezzi pesanti) presso la sua famiglia; si reca alle ore 06,00 del lunedì presso il distributore  di carburanti lungo una strada statale dove ha parcheggiato il mezzo e giuntovi si rende conto che il rimorchio è stato rubato, si reca nelle vicinanze e innanzi alle preposte autorità e sporge denuncia di furto.

 (2 parte - fine)

lunedì 1 febbraio 2016


Sinistro Trasporti – Furto della merce

L’azienda A incarica la ditta B di trasportare le proprie merci nel territorio nazionale; la ditta B incarica la ditta C di eseguire il trasporto.

L’azienda A conferisce alla ditta B il mandato ad assicurare e consente alla stessa di far eseguire il trasporto da una ditta terza.

La ditta B prima di incaricare formalmante la ditta C chiede a questa di visionare la polizza RCV, la ditta C esibisce la polizza RCV e l’ultima quietanza di pagamento per confermare la copertura del rischio.

La ditta B opera come vettore contrattuale, la ditta C come vettore effettivo; a questo titolo la ditta C ritira la merce presso i magazzini dell’azienda A e si dirige a destinazione.

Dopo aver percorso una parte della tratta, essendo giunto al limite dell’orario consentito, il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale) esce dall’autostrada e posteggia il mezzo presso una area (incustodita) posta nelle vicinanze di un distributore  di carburanti lungo una strada statale; detta località è prossima alla sua abitazione.

Il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale) si reca presso la propria dimora, trascorre la serata del sabato e la giornata della domenica (in cui opera dalle 08,00 alle 22,00 divieto di circolazione per i mezzi pesanti) presso la sua famiglia; si reca alle ore 06,00 del lunedì presso il distributore  di carburanti lungo una strada statale dove ha parcheggiato il mezzo e giuntovi si rende conto che il rimorchio è stato rubato, si reca nelle vicinanze e innanzi alle preposte autorità e sporge denuncia di furto.

La polizza RCV DPC della ditta B prevede:

·         La copertura per furto e rapina, colpa grave, garanzie estese a dipendenti, collaboratori e ausiliari.  

·         L’adempimento di oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta;

·         L’adempimento di oneri di diligenza nella scelta del sub vettore.

La polizza RCV della ditta C non prevede:

·         La copertura per furto e rapina;

·         La copertura per colpa grave.

L’avviso di danno inviato al broker da parte della ditta B vede:

·         La sommaria descrizione dell’accaduto;

·         Il contratto in corso tra l’azienda A e la ditta B;

·         La mail di richiesta di preventivo di costo inviata dalla ditta B alla ditta C, mail che include la richiesta di esibire copia della polizza RCV e del pagamento;

·         La mail di risposta della ditta C  con allegate copia di polizza RCV e quietanza, libretto di circolazione della motrice e del rimorchio, iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori copia della Polizza RCA ARD della motrice e del rimorchio;

·         La mail di incarico del trasporto;

·         La denuncia alle autorità del furto sporta dal titolare della ditta C;

·         Il DDT;

·         La fattura della merce trasportata;

·         La mail di responsabilizzazione del sub vettore.

Il broker della ditta B, ricevuta la documentazione, ha segnalato:

L’opportunità di inviare la responsabilizzazione del sub vettore mezzi PEC;

La prima verifica di alcuni porterebbe a ipotizzare più di una difficoltà in sede di indennizzo.  

(1 parte - segue)

martedì 19 gennaio 2016


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (2)

Dolo: Coscienza e volontà di trarre in inganno, senza la necessità di particolari artifizi o raggiri.

Colpa: Il nostro Codice prevede solo la distinzione tra colpa ordinaria e colpa grave, ma non dà definizioni.



Volgendo lo sguardo al diritto francese, molto vicino per storia, cultura e tradizione a quello italiano, vi sarebbero tre gradi di colpa:

La colpa lievissima: quando non si usa la diligenza propria delle persone eccezionalmente prudenti e caute;

La colpa lieve: si avrebbe per non uso della diligenza propria alle persone di media capacità; 

La colpa grave: si avrebbe per non uso della diligenza che è propria della assoluta maggioranza degli uomini, sicché chi ha tenuto una tale condotta non ha fatto ciò che tutti gli uomini fanno comunemente, anche quelli dotati di scarsa abilità.



Riguardo ai citati articoli 1892 e 1893 del Codice Civile è doveroso porsi alcune domande. relativamente a:

1.     Quali circostanze possono essere considerate rilevanti per giungere all’annullamento o al recesso?

2.     Come possiamo interpretare il concetto di colpa grave nelle dichiarazioni inesatte o reticenti?

3.     L’Assicuratore come deve esprimere la propria volontà di impugnare il contratto o chiedere il recesso?

4.     Quali possono essere le responsabilità dell’intermediario nella raccolta delle dichiarazioni precontrattuali?





Propongo, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni spunti tratti da decisione del Supremo Collegio.



Requisiti annullamento giudiziale - condizioni

·         che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

·         che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;

·         che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito.



Dichiarazioni inesatte o reticenti



Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono: “le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali.”

Esse non esercitano i loro peso sull'oggetto del rischio assicurato, questo rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, agiscono sulle circostanze, viste le quali, l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso.  



Rileva al fine della valutazione del rischio e delle circostanze il questionario, in particolare al Supremo collegio sono stati spesso proposti ricorsi riguardanti le assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e sulla malattia.



“L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli articoli 1892 e 1893 Codice Civile, non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico. “  



“L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario.”



“In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'articolo 1892 del Codice Civile, la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.”



Se i primi due estratti rilevano oneri dichiarativi per il consumatore, il terzo circoscrive questi ad ambiti più consoni.



“In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’articolo 1892 del Codice Civile all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.”



Il ruolo gli Intermediari nel processo di consensualità è particolarmente delicato:

Il Regolamento n°5, anche attraverso gli obblighi precontrattuali ed il concetto di adeguatezza, ha fortemente aggravato il profilo di responsabilità.

L’intermediario può attutire le conseguenze di questo scenario inserendo una clausola di scarico di responsabilità (duty of disclosure).



Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti.

La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento.

Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso.

Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 

A.    Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato  firmato; 

B.    Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

martedì 15 dicembre 2015


Contratto di assicurazione, mutamenti del rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1) 

Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni inerenti il rischio.

Le dichiarazioni non siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.

L’inesistenza, la cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra le parti non è in linea con la situazione di fatto.

La rappresentazione del rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.



Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice Civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L'assicuratore decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento [Codice Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice Civile 1932].



Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice Civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906, 1932].



La veridicità delle dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.

L'inesattezza è la dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la conoscenza del vero stato di cose.

La reticenza è l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire un'informazione incompleta od equivoca.

La disciplina degli articoli. 1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.

Il codice prevede, sia il caso della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.

Le conseguenze sono profondamente diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.



Annullamento: è il rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono sulla formazione della volontà dei contraenti.

Per annullare il contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua a produrre effetti.

L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento della conoscenza della causa di annullamento.

Nel caso dell’articolo 1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di decadenza molto breve: tre mesi.



Recesso: è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.

Nel caso dell’articolo 1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi genetici.

Pur in assenza di forme specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge la sfera di conoscenza del destinatario.

La norma parla di Assicurato, ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.

Lo scioglimento produce effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)

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