Brevi considerazioni sulla Legge di stabilità 2015
La
legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) è intervenuta sul trasporto modificando il
quadro normativo in modo consistente.
Sono
da considerarsi di rilievo:
l’intervento
sul Decreto Legislativo 286/2005, con il quale modifica la definizione di
“committente”;
l’introduzione
di una disciplina specifica sulla “subvezione”, posta con l’obiettivo di
limitarne e ridurre il numero dei vettori per ogni singolo trasporto.
In
base alla nuova definizione il “committente” del trasporto, è anche l’impresa
iscritta all’Albo degli Autotrasportatori “che stipula contratti scritti e
svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi
o preliminari all’affidamento del trasporto”, su tratta degli operatori che
lavorano nella logistica di media e grande dimensione.
In
base alla legislazione in esame, il “sub-vettore” è “l’impresa di autotrasporto
iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi” e l’impresa estera “abilitata a
svolgere trasporto internazionale e di cabotaggio”.
Il
vettore principale potrà commissionare il viaggio a terzi solo nel caso questa
possibilità sia espressamente prevista nel contratto stipulato con il
committente o da questi autorizzata.
Nel
caso il primo vettore incaricato dal committente incarichi del trasporto un
altro vettore in difetto dell’autorizzazione, il committente avrà diritto di risolvere il contratto
per inadempimento.
È espressamente vietato al subvettore di affidare ad altro
vettore il viaggio, nel caso il contratto sarà nullo ed il vettore effettivo
avrà il diritto di percepire il compenso previsto per il primo sub-vettore.
La normativa concede una deroga per le imprese che effettuano
trasporti di collettame raggruppando più partite e più spedizioni (con il
limite del peso di ciascuna pari a 50 quintali).
Si tratta di servizi che comportano la “rottura del carico”
(scarico delle merci dal veicolo A, la loro suddivisione e il successivo carico
sul veicolo B); per queste situazioni è prevista la facoltà di avvalersi per l'esecuzione,
in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori
dopo ogni rottura di carico.
Per semplicità mi soffermerei sul caso Vettore Contrattuale
non autorizzato all’affidamento del carico a terzi che commissiona a terzi il
viaggio e limiterei l’esame agli aspetti esclusivamente assicurativi.
Tra i documenti richiesti nella gestione del sinistro
figurerà l’autorizzazione alla subvezione data dal Committente/proprietario
delle merci, la forma dell’autorizzazione sarà necessariamente scritta, non per
previsione legislativa, ma ad probationem ovvero ai fini di prova.
In assenza di questa autorizzazione il Vettore Contrattuale
potrebbe non essere tenuto indenne dal suo Assicuratore.
La prescrizione dell’osservanza di quanto disposto dalla
legge di Stabilità 2015 è sempre presente nei capitolati trasporti di nuova
emissione e non è ovviamente derogabile; nel caso il capitolato sia stato
concordato precedentemente la norma indicata cogente anche in assenza di un
richiamo.
I capitolati assicurativi che coprono il rischio della
Responsabilità Civile del Vettore Stradale e i Danni per Conto degli Aventi
diritto, possono o meno tenere indenne l’Assicurato dal risarcimento dei danni
causati al Committente per tramite dei subvettori.
Alcune Compagnie escludono per gli Assicurati la possibilità
di essere tenuti indenni dalla responsabilità maturata incaricaricando terzi
dei trasporti che altri Committenti e/o altri Vettori hanno loro affidato.
Alcune Compagnie pattuiscono scoperti più elevati e/o
limitazioni in caso gli Assicurati debbano essere tenuti indenni dalla
responsabilità maturata incaricaricando terzi dei trasporti che altri
Committenti e/o altri Vettori hanno loro affidato.
In genere sono previsti degli oneri in capo agli Assicurati,
i quali dovranno:
richiedere copia dell’iscrizione all’Albo degli
Autotrasportatori;
richiedere copia della Polizza Assicurativa Responsabilità
Civile del Vettore Stradale e dell’ultima quietanza pagata;
verificarne l’adeguatezza per garanzie, capitali e massimali.
l’identificazione del vettore a cui si affida il carico con
una utenza telefonica fissa.
nella gestione del rischio rilevano le Istruzioni ai
dipendenti e ai sub vettori che le ratificheranno per iscritto tra queste
indico:
Durante le soste o
fermate, da qualsiasi causa dipendenti, la cabina del veicolo dovrà avere i
vetri interamente sollevati e chiusi e le porte chiuse a chiave, i copertoni
scorrevoli fissati e nessuna chiave deve restare a bordo.
Inoltre il veicolo dovrà essere:
a) sottoposto a sorveglianza
ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso
continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore (secondo
autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del
veicolo;
b) custodito in locali con gli
accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di
valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi
appropriati;
c) in caso sosti in aree portuali
o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
Durante l’assenza
dell’autista, dovrà essere messo in opera il dispositivo antifurto, le portiere
dovranno essere chiuse a chiave, i vetri interamente sollevati, i copertoni
scorrevoli fissati e nessuna chiave deve restare a bordo.
Nel trasporto di
merci sensibili al furto, l’autista deve fermarsi in posti sorvegliati e
se del caso solo in parking illuminati e frequentati.
L’autista deve
sempre costudire con se i documenti di bordo ivi compresi quelli riguardanti la
merce, non parlare della natura, del valore, della destinazione, del suo
itinerario.
In caso di
constatazione dei comportamenti sospetti, l’autista deve assolutamente
avvertire le autorità più vicine.
L’attivazione
di misure di prevenzione e protezione sono sicuramente onerose, ma sono
necessarie per la sicurezza del viaggio, per preservare il carico e il buon
nome dell’azienda, adempiere ai doveri di diligenza.