Sinistro
Trasporti – Furto della merce - segue
La
documentazione trasmessa non rendeva agevole la liquidazione del sinistro.
Gli oneri
stabiliti dal contratto di assicurazione non sembravanno assolti
dall’Assicurato, in particolare la polizza richiede a questi:
·
L’adempimento
di oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta;
·
L’adempimento
di oneri di diligenza nella scelta del sub vettore.
Gli oneri di
diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta devono essere inclusi
nelle istruzioni scritte date e ricevute con data certa, sia ai dipenditi, sia
ai collaboratori e i sub vettori sono tra questi.
La documentazione
trasmessa non comprendeva comunicazioni in tal senso e il sub vettore aveva
presentato una polizza sicuramente molto limitata, per usare un eufemismo.
Ultimo e non
meno importante, il veicolo del sub vettore non disponeva degli strumenti di prevenzione
e protezione richiesti dal contratto.
La
difficoltà per un certo numero di aziende a far fronte alla gestione del
rischio può essere superata in tutto o quantomeno in parte, dall’assistenza
degli uffici tecnici dei broker per quel che concerne le pratiche comunemente
indicate come Risk Management.
Non mancano
casi in cui il broker offre questo servizio e la ditta per varie ragioni non
intende usufruirne.
Nel caso
specifico, il broker ha evidenziato in sede di stipula gli oneri contrattuali
previsti in sede di appalto del trasporto a terzi, siano essi relativi ai mezzi
di prevenzione e protezione, siano essi riguardanti la contrattistica e le
procedure.
Nella
liquidazione di questo sinistro la Compagnia assicuratrice della ditta A non è
intervenuta in quanto la ditta A non ha trasmesso alcun avviso di danno,
limitandosi a trattenere l’ammontare del valore della merce trasportata dai noli che doveva alla ditta B.
È una
pratica non proprio corretta, ma spesso praticata.
La Compagnia
assicuratrice della ditta B è intervenuta dovendo garantire i Danni per Conto,
ma ha anticipato di voler e poter applicare i maggiori scoperti previsti dal
contratto, in quanto l’Assicurato non ha adempiuto agli obblighi previsti.
La Compagnia
assicuratrice della ditta B, ha agito sul terzo responsabile, il quale pur
avendo aperto il sinistro sulla propria polizza, ha ricevuto dalla propria
compagnia la comunicazione della reiezione in assenza di copertura per Furto e
Rapina e Colpa Grave.
Il caso non
è certo originale, può spingere ad alcune riflessioni, esse sono tecnico
assicurative e giuridiche.
Le
cosiderazioni tecnico assicurative
La difficoltà
manifesta di alcune aziende di trasporto nel considerare una ponderata e
articolata analisi del rischio, nonché una sua gestione più severa, un
investimento piuttosco che una seccatura.
Nell’analisi
del rischio, quando è possibile effettuarla, non emerge sempre la disponibilità
a considerare i mezzi di prevenzione e protezione adeguati, come nel caso delle
soluzioni tecnologiche per la protezione dei veicoli, delle merci e la
tracciatura dei percorsi.
Il personale
addetto al carico e allo scarico, il personale addetto al trasporto non sempre
sono sostanzialmente preparati, vuoi per cattiva volontà, vuoi per scelta
economica.
La
contrattualistica non sempre è valutata con attenzione, sia essa relativa agli
incarichi ricevuti dai proprietari delle merci, dai committenti, dai vettori
contrattuali, sia sia essa relativa agli incarichi assegnati ai vettori
effettivi in qualità di vettori contruattali.
Identicamente
la scelta del sub vettore è spesso mirata ad un mero risparmio di costi,
trascurando gli oneri di diligenza previsti dalla legge e/o dai contratti
sottoscritti con proprietari, committenti, assicuratori.
Il caso
sopra descritto ha portato anche ad alcune riflessioni sulla colpa grave.
Il nostro
ordinamento non prevede particolari definizioni, dolo eventuale e colpa
cosciente sono state sempre confinate in ambiti penalistici; tuttavia la alcuni
spunti, tra questi quello del Dottor Ciaramella Vice Procuratore Generale della Corte dei
Conti in materia di colpa grave sulla responsabilità amministrativa potrebbero
aprire lo spazio di discussione anche in ambito civilistico.
Senza
pretesa alcuna di considerazioni strettamente giuridiche che spettano al foro, alla
dottrina e alla giurisprudenza, è evidente che nel caso concreto portato alla
attenzione dei lettori Il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta
individuale) è un imprenditore ed è titolare di una azienda di trasporto, la
sua diligenza è o dovrebbe essere quella propria di un operatore specializzato,
dovrebbe imporre una diversa valutazione rispetto a quella compiuta.
Ricordo che il
guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale), dopo aver
percorso una parte della tratta, essendo giunto al limite dell’orario
consentito, esce dall’autostrada e posteggia il mezzo presso una area (incustodita)
posta nelle vicinanze di un distributore
di carburanti lungo una strada statale; detta località è prossima alla
sua abitazio si reca presso la propria dimora, trascorre la serata del sabato e
la giornata della domenica (in cui opera dalle 08,00 alle 22,00 divieto di
circolazione per i mezzi pesanti) presso la sua famiglia; si reca alle ore
06,00 del lunedì presso il distributore
di carburanti lungo una strada statale dove ha parcheggiato il mezzo e
giuntovi si rende conto che il rimorchio è stato rubato, si reca nelle vicinanze
e innanzi alle preposte autorità e sporge denuncia di furto.
(2 parte - fine)