lunedì 15 febbraio 2016


Sinistro Trasporti – Furto della merce - segue

La documentazione trasmessa non rendeva agevole la liquidazione del sinistro.

Gli oneri stabiliti dal contratto di assicurazione non sembravanno assolti dall’Assicurato, in particolare la polizza richiede a questi: 

·         L’adempimento di oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta;

·         L’adempimento di oneri di diligenza nella scelta del sub vettore.

Gli oneri di diligenza per la custodia del veicolo durante la sosta devono essere inclusi nelle istruzioni scritte date e ricevute con data certa, sia ai dipenditi, sia ai collaboratori e i sub vettori sono tra questi.

La documentazione trasmessa non comprendeva comunicazioni in tal senso e il sub vettore aveva presentato una polizza sicuramente molto limitata, per usare un eufemismo.

Ultimo e non meno importante, il veicolo del sub vettore non disponeva degli strumenti di prevenzione e protezione richiesti dal contratto.

La difficoltà per un certo numero di aziende a far fronte alla gestione del rischio può essere superata in tutto o quantomeno in parte, dall’assistenza degli uffici tecnici dei broker per quel che concerne le pratiche comunemente indicate come Risk Management.

Non mancano casi in cui il broker offre questo servizio e la ditta per varie ragioni non intende usufruirne.

Nel caso specifico, il broker ha evidenziato in sede di stipula gli oneri contrattuali previsti in sede di appalto del trasporto a terzi, siano essi relativi ai mezzi di prevenzione e protezione, siano essi riguardanti la contrattistica e le procedure.

Nella liquidazione di questo sinistro la Compagnia assicuratrice della ditta A non è intervenuta in quanto la ditta A non ha trasmesso alcun avviso di danno, limitandosi a trattenere l’ammontare del valore della merce trasportata  dai noli che doveva alla ditta B.

È una pratica non proprio corretta, ma spesso praticata.

La Compagnia assicuratrice della ditta B è intervenuta dovendo garantire i Danni per Conto, ma ha anticipato di voler e poter applicare i maggiori scoperti previsti dal contratto, in quanto l’Assicurato non ha adempiuto agli obblighi previsti.

La Compagnia assicuratrice della ditta B, ha agito sul terzo responsabile, il quale pur avendo aperto il sinistro sulla propria polizza, ha ricevuto dalla propria compagnia la comunicazione della reiezione in assenza di copertura per Furto e Rapina e Colpa Grave.

Il caso non è certo originale, può spingere ad alcune riflessioni, esse sono tecnico assicurative e giuridiche.

Le cosiderazioni tecnico assicurative

La difficoltà manifesta di alcune aziende di trasporto nel considerare una ponderata e articolata analisi del rischio, nonché una sua gestione più severa, un investimento piuttosco che una seccatura.

Nell’analisi del rischio, quando è possibile effettuarla, non emerge sempre la disponibilità a considerare i mezzi di prevenzione e protezione adeguati, come nel caso delle soluzioni tecnologiche per la protezione dei veicoli, delle merci e la tracciatura dei percorsi.

Il personale addetto al carico e allo scarico, il personale addetto al trasporto non sempre sono sostanzialmente preparati, vuoi per cattiva volontà, vuoi per scelta economica.

La contrattualistica non sempre è valutata con attenzione, sia essa relativa agli incarichi ricevuti dai proprietari delle merci, dai committenti, dai vettori contrattuali, sia sia essa relativa agli incarichi assegnati ai vettori effettivi in qualità di vettori contruattali.

Identicamente la scelta del sub vettore è spesso mirata ad un mero risparmio di costi, trascurando gli oneri di diligenza previsti dalla legge e/o dai contratti sottoscritti con proprietari, committenti, assicuratori.

Il caso sopra descritto ha portato anche ad alcune riflessioni sulla colpa grave.

Il nostro ordinamento non prevede particolari definizioni, dolo eventuale e colpa cosciente sono state sempre confinate in ambiti penalistici; tuttavia la alcuni spunti, tra questi quello del Dottor Ciaramella  Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti in materia di colpa grave sulla responsabilità amministrativa potrebbero aprire lo spazio di discussione anche in ambito civilistico.

Senza pretesa alcuna di considerazioni strettamente giuridiche che spettano al foro, alla dottrina e alla giurisprudenza, è evidente che nel caso concreto portato alla attenzione dei lettori Il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale) è un imprenditore ed è titolare di una azienda di trasporto, la sua diligenza è o dovrebbe essere quella propria di un operatore specializzato, dovrebbe imporre una diversa valutazione rispetto a quella compiuta.

Ricordo che il guidatore del veicolo (titolare della ditta C, ditta individuale), dopo aver percorso una parte della tratta, essendo giunto al limite dell’orario consentito, esce dall’autostrada e posteggia il mezzo presso una area (incustodita) posta nelle vicinanze di un distributore  di carburanti lungo una strada statale; detta località è prossima alla sua abitazio si reca presso la propria dimora, trascorre la serata del sabato e la giornata della domenica (in cui opera dalle 08,00 alle 22,00 divieto di circolazione per i mezzi pesanti) presso la sua famiglia; si reca alle ore 06,00 del lunedì presso il distributore  di carburanti lungo una strada statale dove ha parcheggiato il mezzo e giuntovi si rende conto che il rimorchio è stato rubato, si reca nelle vicinanze e innanzi alle preposte autorità e sporge denuncia di furto.

 (2 parte - fine)

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