La presenza di più Assicuratori nella copertura del rischio Fabbricato Civile in caso di sinistro.
In caso di sinistro che
colpisca il “Fabbricato Civile” la presenza di una pluralità di Assicuratori è
la norma, volendo ipotizzare un minima casitica, semplificata per scorrevolezza
della lettura, si potrebbero incontrare le seguenti presenze di coperture.
Ipotesi
A
Assicurazione Globale
Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la
copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;
Assicurazione della porzione
del Fabbricato stipulata Proprietario
che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con
relative estensioni dell’una e dell’altra;
Ipotesi
B
Assicurazione Globale
Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la
copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;
Assicurazione della porzione
del Fabbricato stipulata Proprietario
che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile della
singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;
Assicurazione della Responsabilità
del conduttore della singola porzione del
Fabbricato stipulata dal Conduttore che prevede la copertura Rischio
Locativo ed Responsabilità Civile della Conduzione;
Ipotesi
C
Assicurazione Globale
Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la
copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;
Assicurazione della porzione
del Fabbricato stipulata Proprietario
come Mutuato che prevede la copertura Incendio della singola porzione del Fabbricato che vede beneficiaria una Banca
Mutuante;
Assicurazione della porzione
del Fabbricato stipulata Proprietario
che prevede la copertura Incendio, talvolta limitata al solo Contenuto e la
copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni
dell’una e dell’altra;
L’Articolo 1910 Codice Civile
– Assicurazione presso diversi assicuratori – prevede:
“Se
per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso
diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a
ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro,
l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a
ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè
le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908).
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per
la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i
rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente (51.fall.), la sua quota
viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299²).”
La presenza di più posizioni
assicurative riguardanti il medesimo bene come quelle illustrate, comporta
altresì la concreta possibilità che il Fabbricato e la suo singola porzione sia
garantito per coperture e valori e questo si rifletta sulla liquidazione.
In caso di liquidazione dei
danni in Coassicurazione indiretta occorrerà verificare per ogni singolo
contratto se il bene sia assicurato, come sia compreso nelle “Definizioni” di
polizza, se l’evento sia compreso tra quelli previsti dalle garanzie prestate.
Il Mandato dei Periti
comporterà:
la descrizione e modalità dell’evento;
la ricerca di riscontri fisici sul fenomeno accaduto;
la verifica della rispondenza delle descrizioni e
dichiarazioni contenute in polizza;
la stima della preesistenza;
la quantificazione del danno.
Avranno rilevanza la
prosecuzione dell’assicurazione e soprattutto la rivalsa sul responsabile.
L’Articolo 1916 Codice Civile
– Diritto di surrogazione dell’assicuratore
prevede:
“L’assicuratore
che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n. 5), fino alla concorrenza
dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili
(1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è
causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da
affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.”
La Circolare del 29 luglio
2004 ha annullato le “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” nella
parte che regolamentava la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette”,
questo per ragioni legate alla loro incompatibilità con la legislazione sulla
sulla concorrenza, ora gli unici riferimenti sono quello legislativo e quello
contrattuale.
La gestione di un sinistro che
veda operativi più Assicuratori è complessa e insidiosa per ragioni di diritto
e di tecnica, essendo venuta meno la semplificazione dell’attività istruttoria
e liquidativa degli accordi ANIA che ad esempio vedevano in tal caso un solo
Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori e definiva le
modalità di pagamento.
Conseguentemente, in caso di
sinistro che colpisca il Fabbricato, gli Assicuratori incaricheranno periti
fiduciari e liquidatori diversi, questo comporterebbe la possibilità di una
quantificazione non omogenea del danno e la difficoltà di calcolare la
proporzione dell’indennizzo dovuta ciascun Assicuratore.
Riterrei utile ritornare in
futuro sull’argomento, sia per quel che riguarda l’obbligo della comunicazione
a tutti gli Assicuratori delle coperture relative al medesimo bene, sia per
quel che riguarda i Danni cagionati da Responsabilità Civile.
In particolare ricordo che
dall’esempio fatto, sul Fabbricato e sulla porzione di Fabbricato sono stati
stipulati più contratti presso diversi Assicuratori vigenti per il medesimo
tempo, occorrerà esaminare quali sono i riflessi dell’Articolo 1910 Codice
Civile e della giurisprudenza sul punto.
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