Surroga, regresso
e rivalsa.
I termini surroga,regresso e rivalsa sono spesso
utilizzzti come sinonimi, invece ogniuno di essi descrive una specifica
situazione giuridica.
La surroga è una causa di modificazione
soggettiva del rapporto giuridico dipendente dalla volontà delle legge oppure
delle stesse parti;
Il regresso è l’azione nascente da un
rapporto obbligatorio di carattere solidale, dove il coobbligato, il quale ha
pagato per l'intero, ripete da ciascuno dei coobbligati la quota rispettiva di
debito;
La rivalsa è l’azione collegata all'esistenza di un
contratto di garanzia, attraverso la quale il soggetto, per legge oppure per
contratto, tenuto al pagamento di un debito altrui, si rivolge nei confronti
del debitore principale per ripetere da questi quanto pagato.
Articolo 1916. (1) – Codice Civile - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il
danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
1)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991,
n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella
parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto
di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da
questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21
maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma,
nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è
ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.
3)
Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28
dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.
La
surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1)
a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio
dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di
acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui
che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva
interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede
con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5)
negli altri casi stabiliti dalla legge.
Articolo 1299 –
Codice Civile - Regresso tra condebitori.
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce
per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il
condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
(1- Segue)