martedì 29 marzo 2016


Surroga, regresso e rivalsa.

I termini surroga,regresso e rivalsa sono spesso utilizzzti come sinonimi, invece ogniuno di essi descrive una specifica situazione giuridica.

La surroga è una causa di modificazione soggettiva del rapporto giuridico dipendente dalla volontà delle legge oppure delle stesse parti;

Il regresso è l’azione nascente da un rapporto obbligatorio di carattere solidale, dove il coobbligato, il quale ha pagato per l'intero, ripete da ciascuno dei coobbligati la quota rispettiva di debito;

La rivalsa è  l’azione collegata all'esistenza di un contratto di garanzia, attraverso la quale il soggetto, per legge oppure per contratto, tenuto al pagamento di un debito altrui, si rivolge nei confronti del debitore principale per ripetere da questi quanto pagato.



Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



Articolo 1203 – Codice Civile - Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1)     a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2)     a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3)     a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4)     a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5)     negli altri casi stabiliti dalla legge.





Articolo  1299 – Codice Civile - Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.



(1- Segue)

martedì 22 marzo 2016


FABBRICATO : LA SOMMA DA ASSICURARE / VALORE A NUOVO

Spesso nella stipula della polizza del Fabbricato si discute della somma da assicurare e dei metodi per determinarla.

Si deve considerare il fabbricato condominiale nella sua totalità e non solo nelle sue parti comuni; il criterio di indennizzo è basato sul valore di ricostruzione a nuovo, di conseguenza la somma da assicurare dovrà corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato.

Uno dei metodi adottati per determinare tale valore è quello di calcolare la volumetria del fabbricato e poi moltiplicarla per il costo unitario del metro cubo, dimensionato secondo determinati parametri.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Volumetria

Si calcola l’area coperta del fabbricato, al netto di eventuali cortili interni;

detta area deve essere moltiplicata per l’altezza del fabbricato dal piano terreno alla linea di gronda, sono esclusi dal calcolo la cubatura dei piani interrati;

Al risultato si aggiunge la cubatura, considerata al 50% dei seguenti locali:

a)     piani sotterranei o seminterrati abitati od adibiti a cantine, magazzini, laboratori, industrie e simili; 

b)    fabbricati bassi, dipendenze, box, autorimesse;

c)     sottotetti abitati (mansarde e simili).

Si somma infine il costo di ricostruzione a nuovo di muri di recinzione o di contenimento, cancellate, se presenti.

Calcolo indicativo del costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato - Costo unitario a metro cubo

Una volta determinata la volumetria del fabbricato dovrà essere individuato il costo unitario al metro cubo necessario per la ricostruzione a nuovo, il quale dipenderà dai seguenti parametri:

a)     Tipologia costruttiva o categoria di un fabbricato (di lusso, signorile, civile medio, economico);

b)    Variabilità dei prezzi di costruzione tra le diverse province - si adotta un coefficiente di incremento o        decremento rispetto al valore standard fissato a 1 per Milano (ad esempio: Agrigento ha 0,81, Trieste ha 1,07);

c)     Ubicazione del fabbricato, nell’ambito della medesima città - localizzazione periferica o centrale (si applica un coefficiente che varia da 1 a 1,25);

d)    Dimensioni dell’impresa costruttrice, collegata alla densità demografica - la  grande metropoli offre imprese costruttrici costose, la piccola cittadina imprese economiche (si adotta un fattore che varia da 1 a 0,85);

e)     Grado di sismicità della zona di costruzione - a seconda della sismicità del luogo di costruzione dell’edificio, si tiene conto che il costo di costruzione sale fino al 15% per zone a rischio, rispetto a quelle a rischio nullo.

Ulteriori considerazioni in merito a quanto sopra esposto.

a)     Il valore del terreno edificabile, su cui è costruito il fabbricato, non deve essere preso in considerazione nella determinazione del valore del fabbricato.

b)    Al valore calcolato per l’edificio, con annessi e connessi, basato sulla volumetria, andrà aggiunto il costo dei muri di recinzione o di cancellate.

c)     Se l’IVA risulta un costo non detraibile per l’Assicurato, il valore del fabbricato andrà aumentato dell’imposta vigente.

d)    Certificazione energetica e certificazione acustica

Il criterio di indennizzo (Valore a nuovo)

L’assicurazione del Fabbricato è prestata a Valore Intero e non a Primo Rischio Assoluto, è prestata nella forma “Valore a nuovo” che si basa sulla “… spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell’area e gli oneri fiscali se detraibili”.

Il calcolo del valore del fabbricato allo stato d’uso è in ogni caso importante e necessario in quanto tiene conto del degrado del fabbricato per uso e vetustà ed è un parametro che serve al Perito per stabilire il supplemento di indennizzo “valore a nuovo”.

Con il criterio di indennizzo basato sul “Valore a nuovo”, l’Assicuratore indennizza:

a)     Il danno effettivo al fabbricato,  nello stato di fatto in cui esso si trova ("valore allo stato d’uso");

b)    A ricostruzione avvenuta,  liquida a consuntivo il supplemento di indennità che considera i maggiori costi derivanti dalla "costruzione a nuovo" dell'opera sinistrata.

c)     Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono inclusi: 

d)    gli oneri di urbanizzazione, se dovuti;

e)     i collaudi; le connessioni e le infrastrutture (fognature esterne ai fabbricati, piazzali, recinzioni e simili);

f)     le spese di realizzazione dell'opera stessa in quanto la definizione del "valore a nuovo" comprende ogni e qualsiasi spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'opera.  

Nel calcolo dell’indennizzo basato sul valore a nuovo sono esclusi:

a)     Gli interessi finanziari, connessi all’esecuzione dei lavori e fornitura materiali;

b)    Il valore dell’area su cui insiste il fabbricato;

c)     I costi di progettazione (salvo accordi in sede assuntiva);

d)    I costi di preparazione del terreno quali, ad esempio quelli di sbancamento, scavo, sostegno, consolidamento.

La clausola “Valore a nuova” può, a seconda dell’Assicuratore, essere articolata diversamente, occorre considerare come è descritta la pattuizione e soprattutto la modalità di regolamentazione di alcuni aspetti:

a)     La presenza di limiti, frequente il “limite del doppio (o del triplo)” del valore allo stato d’uso;

b)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato sulla stessa area (non sempre è possibile);

c)     L’obbligo di ricostruire il fabbricato entro un determinato numero mesi dall’atto di liquidazione amichevole basato sul valore allo stato d’uso (nelle polizze di mercato il termine è spesso di 12 o 18 mesi, può essere innalzato a 24);

d)    L’obbligo di ricostruire il fabbricato “con le stesse caratteristiche”- può rivelarsi difficile o problematico perché non sono più disponibili gli stessi materiali di costruzione, perché nuove Leggi o Regolamenti impediscono la ricostruzione secondo le caratteristiche iniziali;

e)     La tempistica di erogazione del supplemento di indennità che può essere effettuato a ricostruzione avvenuta oppure prevedere l’erogazione di anticipi in base allo stato avanzamento lavori, anziché a fine ricostruzione.

martedì 1 marzo 2016


La presenza di più Assicuratori nella copertura del rischio Fabbricato Civile in caso di sinistro.


In caso di sinistro che colpisca il “Fabbricato Civile” la presenza di una pluralità di Assicuratori è la norma, volendo ipotizzare un minima casitica, semplificata per scorrevolezza della lettura, si potrebbero incontrare le seguenti presenze di coperture.

Ipotesi A

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Ipotesi B

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della Responsabilità del conduttore della singola porzione del  Fabbricato stipulata dal Conduttore che prevede la copertura Rischio Locativo ed Responsabilità Civile della Conduzione;

Ipotesi C

Assicurazione Globale Fabbricato stipulata dall’Amministratore che prevede la copertura Incendio e la copertura Responsabilità Civile con relative estensioni dell’una e dell’altra;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario come Mutuato che prevede la copertura Incendio della  singola porzione del  Fabbricato che vede beneficiaria una Banca Mutuante;

Assicurazione della porzione del  Fabbricato stipulata Proprietario che prevede la copertura Incendio, talvolta limitata al solo Contenuto e la copertura Responsabilità Civile della singola proprietà con relative estensioni dell’una e dell’altra;


L’Articolo 1910 Codice Civile – Assicurazione presso diversi assicuratori – prevede:

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente (51.fall.), la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299²).

La presenza di più posizioni assicurative riguardanti il medesimo bene come quelle illustrate, comporta altresì la concreta possibilità che il Fabbricato e la suo singola porzione sia garantito per coperture e valori e questo si rifletta sulla liquidazione.

In caso di liquidazione dei danni in Coassicurazione indiretta occorrerà verificare per ogni singolo contratto se il bene sia assicurato, come sia compreso nelle “Definizioni” di polizza, se l’evento sia compreso tra quelli previsti dalle garanzie prestate.

Il Mandato dei Periti comporterà:

la descrizione e modalità dell’evento;

la ricerca di riscontri fisici sul fenomeno accaduto;

la verifica della rispondenza delle descrizioni e dichiarazioni contenute in polizza;

la stima della preesistenza;

la quantificazione del danno.

Avranno rilevanza la prosecuzione dell’assicurazione e soprattutto la rivalsa sul responsabile.

L’Articolo 1916 Codice Civile – Diritto di surrogazione dell’assicuratore  prevede:

“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n. 5), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La Circolare del 29 luglio 2004 ha annullato le “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” nella parte che regolamentava la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette”, questo per ragioni legate alla loro incompatibilità con la legislazione sulla sulla concorrenza, ora gli unici riferimenti sono quello legislativo e quello contrattuale.

La gestione di un sinistro che veda operativi più Assicuratori è complessa e insidiosa per ragioni di diritto e di tecnica, essendo venuta meno la semplificazione dell’attività istruttoria e liquidativa degli accordi ANIA che ad esempio vedevano in tal caso un solo Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori e definiva le modalità di pagamento.

Conseguentemente, in caso di sinistro che colpisca il Fabbricato, gli Assicuratori incaricheranno periti fiduciari e liquidatori diversi, questo comporterebbe la possibilità di una quantificazione non omogenea del danno e la difficoltà di calcolare la proporzione dell’indennizzo dovuta ciascun Assicuratore.

Riterrei utile ritornare in futuro sull’argomento, sia per quel che riguarda l’obbligo della comunicazione a tutti gli Assicuratori delle coperture relative al medesimo bene, sia per quel che riguarda i Danni cagionati da Responsabilità Civile.

In particolare ricordo che dall’esempio fatto, sul Fabbricato e sulla porzione di Fabbricato sono stati stipulati più contratti presso diversi Assicuratori vigenti per il medesimo tempo, occorrerà esaminare quali sono i riflessi dell’Articolo 1910 Codice Civile e della giurisprudenza sul punto.