Surroga, regresso e rivalsa (3)
L’Assicuratore è surrogato sino al
concorrere dell’importo pagato, importo che può essere minore dell’ammontare
del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del terzo responsabile; per
esempio per una riduzione di quanto pagato in funzione di quanto disposto
dall’articolo 1893, dall’articolo 1898 e dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Articolo 1205 -Codice Civile - Surrogazione
parziale-
Se il pagamento è
parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del
debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
Potrebbe verificarsi che il patrimonio del
terzo sia inferiore al danno indennizzato, anche in questa situazione,
l’Assicurato e l’Assicuratore concorrono in proporzione a quanto è loro dovuto
dal terzo.
Potrebbe verificarsi che vi sia stato il
concorso del fatto colposo dell’Assicurato, al giurisprudenza ritiene che in
tale situazione l’Assicuratore sia surrogato per l’intero indennizzo, il
concorso di colpa non si rifletterebbe sulla surroga.
L’Assicurato si trova innanzi due debitori:
l’Assicuratore e il terzo responnsabile; diverso è il titolo del debito, le
obbligazioni non sono solidali e non sono subordinate l’una all’adempimento
dell’altra, l’azione è possibile in separati giudizi.
Nel caso in cui l’Assicurato venga pagato
da uno dei due debitori, non può inziare o prosefuire l’azione contro l’altro
salvo il caso in cui sia stato pagato parzialmente.
L’Assicuratore non può agire verso il responsabile
prima della surroga.
Quando l’Assicuratore è convenuto in
giudizio dall’Assicurato, può chiamare in causa il terzo responsabile allo
scopo di ottenere una sentenza condizionale di condanna subordinata all’accertamento
dell’obbligo di tenere indenne l’Assicurato.
Le rinuncie e le transazioni, le omissioni
le quali comportino prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato
vanta nei confronti del terzo causano pregiudizio all’Assicuratore se esse si
verifichino prime del sorgere del
diritto di questo; dopo che il diritto dell’Assicuratore è sorto, non possono
più arrecare pregiudizio.
Il danno causato all’Assicuratore
dall’Assicurato con rinuncie, transazioni, omissioni le quali comportino
prescrizione o decadenza, del diritto che l’Assicurato vanta nei confronti del
terzo, sono base per il risarcimento del danno e potrebbero dare luogo a
compensazione.
Nel caso in cui l’Assicuratore abbia
indennizzato e il terzo abbia risarcito il danneggiato, il resonsabile può
agire per illecito arrichimento ai sensi dell’articolo 2041 del Codice Civile
Articolo
2041- Codice Civile - Azione generale di arricchimento -
Chi,
senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto,
nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa
diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa
determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se
sussiste al tempo della domanda.
Questa azione sarebbe soggetta a
prescrizione ordinaria.
La dottrina si è occupata della rinunzia
alla surroga da parte dell’Assicuratore, non è mai stata in discussione la
facoltà e liceità della rinunzia dopo che l’Assicuratore è succeduto nel
diritto dell’Assicurato, piuttosto l’attenzione della dottrina ha portato a
discutere della rinunnzia antecedente la surroga.
Se l’Assicuratore rinunzia all’azione nei
confronti dei terzi responsabili configura una remissione che facoltà del
creditore; se l’Assicuratore rinunzia antecedentemente è possibile discutere
della permanenza della titolarità del diritto dell’Assicurato.
Sinteticamente i problemi emersi sono i
seguenti:
La rinunzia è invalida in quanto il diritto
dell’Assicurato incontrerebbe il limite nel cumulo dell’indennizzo e del
risarcimento;
La rinunzia è valida in quanto il non c’è
cumulo dell’indennizzo e del risarcimento, il titolo di risarcimento è diverso
e l’indennizzo è un corrispettivo del premio pagato.
La rinunzia alla surroga da parte dell’Assicuratore,
è rituneta necessaria per garantire il Contraente, è pacifica se rivolta a
persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere.
(3- Fine)