sabato 2 aprile 2016


Surroga, regresso e rivalsa (2)

Articolo 1916. (1) – Codice Civile  - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



1)     La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.



2)     La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.



3)     Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2014.



L’Assicuratore è tenuto ad indennizzare l’Assicurato, come previsto dal contratto, al verificarsi del sinistro; se il sinistro è stato provocato da un terzo, il terzo è deve risponderne all’Assicurato sulla base delle norme previste per l’illecito civile, contrattuale o extracontrattuale.

L’Assicurato è titolare di due diritti distinti, i quali permettono di eliminare le conseguenze dannose dell’evento.

L’Articolo 1916 del Codice Civile regola l’istituto della surroga dell’Assicuratore, istituto già presente nel Codice di Commercio del 1882; la scelta compiuta dal legislatore trova ragione nel vantaggio che il terzo, nel causare il danno, potrebbe trarre un vantaggio e non rispondere del fatto illecito.

La dottrina inizialmente ha considerato la surroga dell’Assicuratore come uno dei casi previsti dalll’Articolo 1203, comma 5, del Codice Civile che regola la surrogazione legale.



Articolo 1203 - Codice Civile -Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.



Considerando la surroga dell’Assicuratore come surrogazione legale ne comportrebbe in primo luogo la sua automaticità e renderebbe impossibile per l’Assicurato, dal pagamento dell’Assicuratore, agire nei confronti del terzo responsabile.

Una tesi tradizionale della dottrina inquadra così l’istituto della surroga e la funzione indennitaria dell’assicurazione contro i danni: il primo è  volto ad impedire che l’Assicurato un risarcimento e un indennizzo.

Il risarcimento è l'attività imposta dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, l’indennizzo è un intervento economico riparatore e non sempre è  commisurato al danno.

In tempi più prossimi la dottrina, prendendo spunto da riflessioni risalenti, ha osservato che l’indennizzo altro non è che il corrispettivo del premio ed esclude che il cumulo costituisca un illecito arrichimento.

Sul punto è intervenuto, un paio di anni addietro, il Supremo Collegio: Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11/06/2014 n° 13233, con una pronuncia piuttosto interessante sotto l’aspetto intellettuale e che potrebbe presentare conseguenze pratiche notevoli.

La dottrina ha sostenuto che la previsione normativa della surroga dell’Assicuratore si basa sul beneficio che nederiva agli assicurati e sulla maggior diffusione delle coperture, la surroga consente una riduzione dei premi.

Per cui non vi sarebbero né l’automaticità, né la nullità di pattuizioni di rinuncia, la norma sarebbe supplettiva e derogabile.



(2- Segue)


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