mercoledì 22 giugno 2016


Alcune clausole presenti nelle assicurazioni mariitime

Perdita Totale

L’assicurazione risarcisce il danno, pagando l’intero valore assicurato, solo in caso di perdita totale del carico derivante dalla perdita totale della nave.

Perdita Totale Merce

L’assicurazione risarcisce il danno, pagando l’intero valore assicurato, solo in caso di perdita totale del carico indipendentemente dalla sorte della nave.

Franco Avaria Particolare (Assoluto / Salvo)

Franco Avaria Particolare Assoluto: sono scoperti tutti i casi di avaria semplice o particolare, mentre rientrano nella garanzia assicurativa la perdita totale del carico ed il contributo a carico dell’assicurato in caso di avaria comune o generale (sacrificio, atto o spesa);

Franco Avaria Particolare “Francosalvo”

rispetto alla Franco Avaria Particolare Assoluto, la garanzia assicurativa si estende anche a quattro casi di avaria semplice o particolare:

incendio;

investimento;

urto;

sommersione.

Corrisponde alla clausola inglese “Free particular average” FPA.

Compreso Avaria Particolare

La clausola, nota con la sigla italiana CAP corrispondente alla sigla inglese WA (With Average), copre qualsiasi danno di avaria semplice o particolare, la perdita ed il deterioramento dei singoli colli per caduta in mare durante l’imbarco, lo sbarco od il trasbordo,  la perdita totale della merce ed il contributo a carico dell’assicurato in caso di avaria comune.

All Risks

Questa clausola è tipicamente inglese e fa riferimento alle vecchie ICC  (Interstate Commerce Commission) del 1963; la copertura assicurativa copre tutti i rischi di perdita o danno alla merce assicurata, ad eccezione di quelli causati da ritardo nell’arrivo a destinazione (delay), da vizio proprio delle merci (inherent vice) o dalla natura delle merci stesse (nature); sono esclusi i “rischi speciali”, assicurabili solo con patti speciali.

Avaria
PT
PT Merce
FAP Assoluto
FAP Salvo
Compreso Avaria Particolare
All Risks
Affondamento dell’intera nave dell’intera nave
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Perdita Totale solo del carico
NO
SI
SI
SI
SI
SI
Getto in mare volontario per sacrificio deciso dal  Comandante
NO
NO
SI
SI
SI
SI
Incendio a bordo
NO
NO
NO
SI
SI
SI
Caduta in mare durante l’imbarco
NO
NO
NO
NO
SI
SI
Furto
NO
NO
NO
NO
NO
SI
Ritardo nell’arrivo della merce nel porto di destinazione (merce avariata per ritardo nella consegna)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Perdita della merce per un errato carico all’interno del Container
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Merce pericolosa o particolare conservata in colli non adeguati
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Vizio proprio della merce (Es: merce non rispondente a quella dichiarata)
NO
NO
NO
NO
NO
NO


mercoledì 1 giugno 2016


Ricorso Terzi e Danni indiretti nel Rischio Incendio – Civile

La garanzia Ricorso Terzi e la garanzia Danni Indiretti sono essenziali, tuttavia il Contraente Assicurato, non avendo ben chiaro la possibile ripercussione sul proprio patrimonio, di un evento riconducibile all’Incendio del bene di cui è proprietario (nel caso portato ad esempio, un fabbricato civile o una porzione di esso), tende a sottostimarne la portata e la necessità.

Il Ricorso Terzi copre la responsabilità civile prodattasi in capo al Contraente Assicurato per i danni materiali e diretti a cose di terzi, causati da cose dell’assicurato, assicurate contro i danni da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in caso di colpa grave del Contraente Assicurato; i danni alle persone, devono essere coperti con la garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”.

La Garanzia Ricorso Terzi è prestata a Primo Rischio Assoluto

Purtroppo si ritiene spesso scontato l'oggetto della copertura ovvero tutti i danni da incendio; i contratti di assicurazione normano meticolosamente l'ambito di operatività delle garanzie, limitandolo ad alcuni tipi di danno.

I danni da incendio possono essere suddivisi in quattro categorie:

Danno materiale diretto

Si verifica con la distruzione totale o parziale delle cose assicurate: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti, merci; è dovuto all’azione diretta di uno degli eventi garantiti in polizza, il normativo di polizza prevede un  novero di eventi garantiti più o meno ampio.

Danni materiali conseguenziali

I danni conseguenziali ovvero i danni materiali subiti da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall’evento dannoso garantito dalla polizza son inclusi sulla base dell’esistenza di una diretta e inevitabile concatenazione tra l’evento primario e il danno materiale; il presupposto dell’indennizzabilità è che l’evento stesso abbia colpito le cose assicurate.

Danni immateriali diretti

Questa tipologia di danno è relativa ad un danno connesso direttamente ad eventi garantiti in polizza, subiti da cose il cui valore differisce dal costo puramente materiale delle stesse.

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia

Danni immateriali indiretti

Sono tutti quei danni che non riguardano la materialità delle cose assicurate e si verificano in conseguenza indiretta di un evento garantito in polizza.

Si tratta di un aspetto molto delicato, tali non sono solo quelli da inattività parziale o totale, ma si annoverano tra essi anche quelli dati dall’impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene, da cambiamenti di costruzione, macchinario, disposizioni di produzione per effetto di leggi o norme, da distruzione di merci già vendute, da mancato godimento o locazione a terzi, gli oneri di urbanizzazione, le spese di demolizione e sgombero.

I danni da interruzione di esercizio rappresentano una fattispecie tipica di danno immateriale indiretto: l'evento dannoso, infatti non riguarda la materialità del bene danneggiato, ma è relativo al lucro cessante (danno immateriale) conseguente (danno indiretto) ad un altro evento dannoso (materiale e diretto dovuto all'incendio).

Non sono mai compresi in garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di polizza al fine di ricomprenderli in garanzia oppure sottoscrivendo polizze ad hoc. 

Tra le clausole aggiuntive più comuni ricordiamo :

maggiori costi: prevede l'indennizzo di una somma supplementare a titolo di rimborso dei costi sostenuti per consentire la prosecuzione o la riattivazione, in tempi brevi, dell'attività;

indennità aggiuntiva a diaria: prevede la corresponsione all'assicurato di una diaria per l'intera durata di interruzione, comprovata, dell'attività;

indennità aggiuntiva a percentuale: prevede la corresponsione all'assicurato di una somma aggiuntiva rispetto all'indennizzo liquidato per il danno materiale diretto espressa in percentuale del danno subito e indennizzabile;

spese di demolizione e sgombero: prevede il pagamento delle spese necessarie a demolire la parte di fabbricato non più ripristinabile e a trasferire i residui del sinistro presso discariche autorizzate.

Nell’ambito dell’assicurazione del fabriccato civile oppure di una porzione di esso, rilevano gli aspetti pertinenti come:

·         gli oneri di urbanizzazione;

·         gli onorari dei periti e dei consulenti; i costi di consumo di acqua e gas dovuti alla rottura accidentale delle tubature del fabbricato o della porzione di esso;

·         le spese di trasferimento, le spese di ricollocamento del contenuto.