Ricorso Terzi e Danni indiretti nel Rischio
Incendio – Civile
La garanzia Ricorso Terzi e la garanzia Danni
Indiretti sono essenziali, tuttavia il Contraente Assicurato, non avendo ben
chiaro la possibile ripercussione sul proprio patrimonio, di un evento
riconducibile all’Incendio del bene di cui è proprietario (nel caso portato ad
esempio, un fabbricato civile o una porzione di esso), tende a sottostimarne la
portata e la necessità.
Il Ricorso Terzi copre la responsabilità
civile prodattasi in capo al Contraente Assicurato per i danni materiali e
diretti a cose di terzi, causati da cose dell’assicurato, assicurate contro i
danni da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in caso di colpa
grave del Contraente Assicurato; i danni alle persone, devono essere coperti
con la garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”.
La Garanzia Ricorso Terzi è prestata a
Primo Rischio Assoluto
Purtroppo si ritiene spesso
scontato l'oggetto della copertura ovvero tutti i danni da incendio; i
contratti di assicurazione normano meticolosamente l'ambito di operatività
delle garanzie, limitandolo ad alcuni tipi di danno.
I danni da incendio possono essere suddivisi in
quattro categorie:
Danno materiale diretto
Si verifica con la distruzione totale o parziale delle
cose assicurate: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti, merci; è
dovuto all’azione diretta di uno degli eventi garantiti in polizza, il normativo
di polizza prevede un novero di eventi
garantiti più o meno ampio.
Danni materiali
conseguenziali
I danni conseguenziali ovvero i danni materiali subiti
da cose assicurate che non siano state interessate in modo diretto dall’evento
dannoso garantito dalla polizza son inclusi sulla base dell’esistenza di una
diretta e inevitabile concatenazione tra l’evento primario e il danno materiale;
il presupposto dell’indennizzabilità è che l’evento stesso abbia colpito le
cose assicurate.
Danni immateriali diretti
Questa tipologia di danno è relativa ad un danno connesso
direttamente ad eventi garantiti in polizza, subiti da cose il cui valore
differisce dal costo puramente materiale delle stesse.
Non sono mai compresi in
garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di
polizza al fine di ricomprenderli in garanzia
Danni immateriali indiretti
Sono tutti quei danni che non riguardano la materialità
delle cose assicurate e si verificano in conseguenza indiretta di un evento
garantito in polizza.
Si tratta di un aspetto molto delicato, tali non sono
solo quelli da inattività parziale o totale, ma si annoverano tra essi anche
quelli dati dall’impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene, da
cambiamenti di costruzione, macchinario, disposizioni di produzione per effetto
di leggi o norme, da distruzione di merci già vendute, da mancato godimento o
locazione a terzi, gli oneri di urbanizzazione, le spese di demolizione e
sgombero.
I danni da interruzione di esercizio rappresentano una
fattispecie tipica di danno immateriale indiretto: l'evento dannoso, infatti non
riguarda la materialità del bene danneggiato, ma è relativo al lucro cessante
(danno immateriale) conseguente (danno indiretto) ad un altro evento dannoso
(materiale e diretto dovuto all'incendio).
Non sono mai compresi in
garanzia automaticamente, è necessario derogare le condizioni generali di
polizza al fine di ricomprenderli in garanzia oppure sottoscrivendo polizze ad
hoc.
Tra le clausole aggiuntive più comuni ricordiamo :
maggiori costi: prevede l'indennizzo di una somma supplementare
a titolo di rimborso dei costi sostenuti per consentire la prosecuzione o la
riattivazione, in tempi brevi, dell'attività;
indennità aggiuntiva a diaria: prevede la
corresponsione all'assicurato di una diaria per l'intera durata di interruzione,
comprovata, dell'attività;
indennità aggiuntiva a percentuale: prevede la
corresponsione all'assicurato di una somma aggiuntiva rispetto all'indennizzo
liquidato per il danno materiale diretto espressa in percentuale del danno subito
e indennizzabile;
spese di demolizione e sgombero: prevede il pagamento
delle spese necessarie a demolire la parte di fabbricato non più ripristinabile
e a trasferire i residui del sinistro presso discariche autorizzate.
Nell’ambito dell’assicurazione del fabriccato civile oppure
di una porzione di esso, rilevano gli aspetti pertinenti come:
·
gli oneri di urbanizzazione;
·
gli onorari dei periti e dei consulenti; i costi di
consumo di acqua e gas dovuti alla rottura accidentale delle tubature del
fabbricato o della porzione di esso;
·
le spese di trasferimento, le spese di ricollocamento
del contenuto.
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