lunedì 21 novembre 2016



Ramo incendio.

Premessa.

Per una disamina del ramo occorre partire dall’articolo 1882 del Codice Civile che definisce l’assicurazione:

Art. 1882 Codice Civile – Nozione (del Vontratto di Assicurazione)

“L’assicurazione il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”

L’assicurazione danni a cose è un contratto, in ragione del quale, una parte detta Assicuratore, si assume il rischio del danno economico che una altra parte, detta Assicurato, potrà subire in seguito ad uno o più eventi.

Il corrispettivo di questa prestazione è il pagamento anticipato in denaro di un determinato importo, detto premio.

Tale contratto trasferisce il rischio dell’Assicurato all’Assicuratore, il primo si assume l’onere di pagare un premio, il secondo si assume l’onere di pagare il danno.

La prestazione dell’Assicurato ovvero il pagamento del premio, è certa; la prestazione dell’Assicuratore ovvero il pagamento del danno, è non certa.

Gli elementi fondamentali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato ovvero chi trasferisce il rischio all’Assicuratore;

·         L’Assicuratore ovvero chi assume l’onere del rischio;

·         L’evento o l’insieme degli eventi che determinano il danno;

·         Il Premio ovvero il corrispettivo economico che l’Assicurato paga all’Assicuratore in cambio della prestazione promessa in caso di danno.

I concetti generali che emergono sono i seguenti:

·         L’Assicurato si assume l’onere di un pagamento, quello del Premio;

·         L’Assicuratore si assume l’impegno di pagare il danno in caso accada il sinistro.

L’Assicuratore nel momento in cui valuta di assumere il rischio che l’Assicurato gli trasferisce in cambio del pagamento del premio, deve tenere conto di alcuni elementi generali:

·         L’evento per il quale la garanzia è data;

·         La natura e la proprietà delle cose assicurate;

·         Le probabilità che il danno accada;

·         La misura del danno;

·         Il premio puro;

·         Il rischio;

·         Le tipologie di danno;

·         Le forme di copertura;

·         La determinazione dei valori da assicurare.

lunedì 7 novembre 2016


ASSICURAZIONI-VALORE ASSICURATO (2)

Assicurazione del costo di ricostruzione e Rimpiazzo
1. Calcolo (riferito a ciascuna partita) e corresponsione dell’indennizzo suddivisi in due momenti:
a. Calcolo del costo di ripristino del bene rapportato allo stato d’uso (considerando l’età, il degrado, l’obsolescenza tecnica, l’usura, ecc.)
b. Supplemento di indennizzo: differenza tra il valore di un bene nuovo, analogo per caratteristiche a quello danneggiato, e l’importo di cui sopra.
2. L’indennizzo non può superare il doppio del “valore allo stato d’uso” quindi il supplemento di indennizzo non può superare il valore del bene allo stato d’uso. Es.
Se un macchinario è in uno stato di usura, obsolescenza o vetustàcon degrado, rispetto all’analogo bene nuovo, > 50% (es. valore allo stato d’uso €10.000 –valore a nuovo 23.000), il supplemento di indennizzo saràpari al valore della cosa allo stato d’uso (ossia €10.000 perchél’indennizzo non

Assicurazione Merci
Analogamente a quanto abbiamo visto per i Fabbricati e i Macchinari, anche per le Merci èdifficile trovare in Azienda una scrittura contabile che individui esattamente il Valore di Assicurazione.
Si tratta di una contabilitàbasata su dati "storici", mentre il criterio assicurativo richiede un periodico aggiornamento del valore di tutto il magazzino ai costi corrential momento della rilevazione oppure dell’eventuale sinistro.
I criteri, generalmente adottati dalle aziende, per valutare il magazzino sono:
LIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia l'inverso all'ordine di entrata, le ultime merci entrate sono state le prime ad uscire.
Si considera pertanto che in magazzino giacciono le merci entrate nei tempi piùlontani e la valutazoneviene cosìvalutata a costi storici.
FIFO: Criterio per la valutazione del magazzino in base al quale si considera che l'ordine di uscita dal magazzino sia uguale all'ordine di entrata.
Si conviene quindi che le prime merci a entrare sono state anchele prime ad uscire. Si considera pertanto che in magazzino giacciano quelle piùrecentemente acquistate o prodotte.
Il magazzino viene così valutato ai prezzi o costi più recenti.

Attenzioni per l’assicurazione delle Merci:
1.Prevedere l’inserimento di una clausola “Oscillazione Valori”(LeewayClause) che consenta una oscillazione della somma assicurata;
2.L’inserimento di un capitale assicurato in forma “fluttuante”per concedere al cliente la possibilitàdi avere, automaticamente, un maggiore capitale assicurato;
Entrambe queste forme presentano piccoli svantaggi rappresentati, in genere, da una spesa più elevata che andràutilizzata attraverso il controllo continuo dei meccanismi di variazione delle Merci presenti nel rischio e delle modalitàrichieste dal contratto per la loro corretta assicurazione.
Inoltre, èutile approfondire la presenza di alcune voci di “Merci”spesso non evidenziati sufficientemente nella contabilitàsemplice del “Magazzino”, quali:
1.Le merci di proprietàin lavorazione o deposito presso terzi;
2.Le eventuali merci di terzi presenti in Azienda; 3.Gli infiammabili e le “Merci speciali”.
In questi casi sarànecessario verificare il loro “stato assicurativo”ed inserire le eventuali correzioni sulla somma assicurata e le clausole conseguenti: Coassicurazione indiretta, rinuncia rivalsa, coesistenza polizza trasporti, ecc.

Assicurare le merci al prezzo di vendita
Con la formula chiamata “SellingPrice”, oltre ai costi visti precedentemente, viene risarcito in caso di danno, l'utile sperato, utilizzando, quale valore da indennizzare il “prezzo di vendita”.
Ovviamente:
1.Il capitale assicurato deve essere pari a quello del prezzo divendita;
2.l'assicurato deve dimostrare che la merce distrutta era giàstata fatturata e venduta.
3.L'adozione di questa clausola dovràessere tenuta ben presente nella determinazione dell'utile lordo di eventuali coesistenti polizzedi “Danni da Interruzione dell'Attività”.