mercoledì 21 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Commerciale – Industriale

Fabbricato (Commerciale - Industriale):

L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori e montacarichi, affreschi o statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzatura, arredamento.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, sono compresi tutti gli impianti posti al servizio del fabbricato e dell’attività purché considerati immobili per natura o per destinazione.

A maggior specificazione di quanto sopra esposto, pur non limitando a quanto elencato la definizione, sono compresi:

fissi, infissi, serramenti e lucernari;

opere di fondazione od interrate, compresi cunicoli, gallerie, camini, camminamenti che congiungano o meno corpi separati.

dipendenze e pertinenze comunque costruite quali, la centrale termica,  i box, le cantine, i depositi, le recinzioni, le tettoie, i cancelli, le porte, le sbarre comunque azionati, i muri di cinta, i muri di contenimento, le strade private, i viali interni, i cortili, i piazzali, i giardini, le piante e gli alberi, compresi gli alberi di alto fusto e inoltre dovranno ritenersi incluse le dipendenze e le pertinenze (cantine, box e depositi) comunque costruite, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate;

le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;

ascensori e montacarichi, scale mobili e simili, impianti elettrici, elettronici, meccanici, idrici ed antincendio,  igienici, di riscaldamento e/o termici, di condizionamento d'aria, impianti di automazione, impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di segnalazione  e comunicazione, impianti vari ed ausiliari (ad esempio l’impianto telefonico, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), sono comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, serbatoi e/o contenitori, centraline, caldaie, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra impianto di servizio o installazione al servizio del fabbricato, considerata fissa per natura e destinazione;

gli allacciamenti e i contatori anche se di proprietà delle società erogatrici di  servizi;

antenne e parabole radiotelericeventi centralizzata  o meno, loro accessori e loro componenti;

le parti ed i beni  in comune con altri Fabbricati.


martedì 6 dicembre 2016



Definizione Fabbricato Civile

Fabbricato:

l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, piazzali, strade private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;

i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;

i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Inoltre, relativamente alla sezione terremoto, la costruzione edile si intende in regola con la normativa antisismica, intendendosi per tale i fabbricati aventi le caratteristiche previste per le zone dichiarate sismiche dalla normativa in vigore.