INCOTERMS
Gli incoterms sono
i “termini di resa” delle merci codificati dalla Camera di Commercio
Internazionale di Parigi; hanno lo scopo di definire il significato di alcuni termini
commerciali:
Stabiliscono gli obblighi e i rischi a carico del venditore e
gli obblighi e i rischi a carico del compratore;
Fissano il tempo e il luogo in cui tali rischi si trasferiscono,
delle operazioni accessorie e degli obblighi connessi; Dettano così regole
uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci
da inserire nei contratti di compravendita.
Gli incoterms non
sono norme giuridiche e non sono applicati automaticamente ai contratti;
l’efficacia vincolante deriva dalla comune volontà delle parti di utilizzarli
inserendoli nel contratto, scegliendo la regola idonea al tipo di trasporto.
Conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del
1980 sulla vendita internazionale di bene mobili, gli INCOTERMS si basano tutti
sullo stesso principio: il rischio di perdita della merce oppure di danno allo
stessa, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui il
venditore adempie la sua obbligazione di consegna.
La determinazione del 2010 tiene conto delle novità operative intervenute
nel precedente decennio, le modifiche comportano una novità rilevante: la
murata della nave non è più considerata come punto critico di passaggio dei rischi
dal venditore al compratore.
Si deve evitare ogni interpretazione limitativa o estensiva
degli INCOTERMS e si deve evitare di attribuire agli INCOTERMS funzioni che non
appartengono loro, in particolare le funzioni che appartengono alle
stipulazioni contrattuali, ad esempio:
- Il trasferimento di proprietà;
- La regolazione dei rapporti giuridici e contrattuali con vettori, spedizionieri e assicuratori;
- La precisazione delle modalità (luogo e forma) di pagamento;
- La violazione di clausole del sottostante negozio giuridico della compravendita;
- Il trasferimento fisico delle merci, quanto non rientri nelle obbligazioni di oneri e rischi dei soli venditori e acquirenti.
Il ricorso agli incoterms
deve essere sempre chiaramente espresso, dando l’indicazione della loro
edizione; Il termine usato dovrà sempre essere seguito da fonte interpretativa
e data; ad esempio: FOB/INCOTERMS 2010.
Gli INCOTERMS esprimono in chiaro solo alcune delle obbligazioni
inerenti al trasferimento, ad esempio le modalità di consegna della merce
oppure chi deve sostenere determinati costi.
In tema di trasferimento rilevano anche la competenza dello
sdoganamento, su chi grava l’onere delle operazioni di carico e scarico, come
saranno ripartiti i rischi, quindi chi ha il vero interesse assicurabile,
concetti non chiariti nitidamente dagli incoterms.
È sempre necessaria un’interpretazione dettagliata e questa può
avvenire attraverso la lettura attenta delle specifiche clausole del contratto,
della legge applicabile, degli usi commerciali.
Nel contratto di compravendita verranno inserite clausole
relative a:
- Oggetto del contratto;
- Caratteristiche delle merci;
- Termini di consegna;
- Spedizione;
- Resa della merce;
- Prezzo;
- Condizioni di pagamento;
- Legge applicabile al contratto;
- Risoluzione delle controversie:
Questi ultimi due punti mi permetto di attirare l’attenzione,
talvolta sono sottovalutati o letti con eccessiva premura, con esiti spesso molto
onerosi.
INCOTERMS - Le obbligazioni del venditore:
- Obbligazioni generali del venditore;
- Licenze, autorizzazioni, adempimento per la sicurezza e altre formalità;
- Contratti di trasporto e assicurazione
- Consegna;
- Trasferimento dei rischi;
- Ripartizione delle spese;
- Comunicazioni al compratore;
- Documento di consegna;
- Controllo, imballaggio, marcatura;
- Assistenza per informazioni e relativi costi.
INCOTERMS -Le obbligazioni del compratore:
- Obbligazioni generali del compratore;
- Licenze, autorizzazioni, adempimenti per la sicurezza e altre formalità;
- Contratti di trasporto e di assicurazione;
- Presa in consegna;
- Trasferimento dei rischi;
- Ripartizione delle spese;
- Comunicazioni al venditore;
- Prova della consegna;
- Ispezione della merce;
- Assistenza per informazioni e relative spese.
Incoterms 2010 – 1° Gruppo /
Qualsiasi modalità di trasporto
EXW
|
Franco fabbrica (luogo convenuto)
|
FCA
|
Franco vettore (luogo convenuto)
|
CPT
|
Trasporto pagato fino a (luogo di destino convenuto)
|
CIP
|
Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destino
convenuto)
|
DAT
|
Reso (terminal convenuto al porto o luogo di destino)
|
DAP
|
Reso (luogo di destino convenuto)
|
DAP
|
Reso sdoganato (luogo di destino convenuto)
|
Incoterms 2010 – 2° Gruppo / Trasporto
marittimo e vie navigabili interne
FAS
|
Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)
|
FOB
|
Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)
|
CFR
|
Costo e nolo (porto di destino convenuto)
|
CIF
|
Costo, assicurazione e nolo (porto di destino convenuto)
|
Le rese di partenza
EXW
(named place of delivery)
|
EX WORKS
|
FCA
(named place of delivery)
|
FREE CARRIER
|
CPT
(named place of destination)
|
CARRIAGE PAID TO
|
CIP
(named place of destination)
|
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
|
FAS
(named port of shipment)
|
FREE ALONGSIDE SHIP
|
FOB
(named port of shipment)
|
FREE ON BOARD
|
CFR
(named port of destination)
|
COST AND FREIGHT
|
CIF
(named port of destination)
|
COST INSURANCE AND FREIGHT
|
Le rese di arrivo
DAT
(named terminal at port or place of destination)
|
DELIVERED AT TERMINAL
|
DAP
(named place of destination)
|
DELIVERED AT PLACE
|
DDP
(named place of destination)
|
DELIVERED DUTY PAID
|
La nota esplicativa indica l’utilizzo della clausola INCOTERMS,
il trasferimento del rischio, la ripartizione dei costi di spedizione e
trasporto.
Brevi annotazioni su
INCOTERMS e Assicurazione
Nulla impedisce che il venditore e l’acquirente si accordino per
realizzare, di volta in volta, autonome varianti allo schema di massima.
Il “FOB” può essere integrato dalla qualificazione “stivato”; in
tal modo la responsabilità del venditore e i costi a suo carico includa anche
le operazioni di stivaggio, queste per certi tipi di carico possono essere
considerevoli per esempio nelle spedizioni di materiale destinato alla
costruzione di impianti (project cargo).
Nei trasporti marittimi di carichi di massa come cereali, semi,
carbone, minerale, petrolio, i termini di resa sono ancora e come accadeva prima
dell’avvento degli Incoterms, prevalentemente FOB oppure CIF/CFR) e la scelta
fra le due forme è spesso legata alla forza contrattuale delle parti.
Un ricevitore/acquirente dotato di una certa struttura
acquistarà molto probabilmente FOB o CFR per mantenere un rapporto diretto con
l’Assicuratore di sua fiducia; tuttavia occorre annotare che i grandi traders
internazionali godono normalmente di favorevoli condizioni di tassi e
noli, quindi sono in grado di quotare
prezzi “CIF” più competitivi rispetto al costo che l’acquirente dovrebbe sostenere
sommando prezzo d’origine, il nolo e l’assicurazione.
Nel commercio dei prodotti della lavorazione industriale sono
prevalenti le vendite CIF, tuttavia nel
caso di viaggi verso Stati scarsamente industrializzati, non mancano
provvedimenti degli stessi, disponenti che le merci importate siano assicurate
da compagnie degli Stati di destino.
Le restrizioni in questi casi possono riguardare anche la
bandiera delle navi sulle quali le merci vengono trasportate, si hanno quindi
molti casi di vendite CFR oppure FOB.
Le compravendite descritte sono tipiche del commercio
internazionale marittimo, ma si ritrovano anche – sotto una diversa
terminologia – nel commercio internazionale per via terrestre e nel commercio
interno di ciascun Stato.
In questo caso si parlerà di vendita “franco destino” oppure di
vendita “franco fabbrica”, saranno scelti gli appositi INCOTERMS per le diverse
sotto varianti.
Nel commercio internazionale si ricorre abitualmente alla
vendita contro documenti; le pattuizioni in tema di assicurazione formano parte
integrante delle condizioni da rispettare ai fini della negoziazione delle
Lettere di Credito, le Banche svolgono una funzione di verifica del rispetto
dei termini pattuiti.
Ci sono situazioni in cui la titolarità delle cose trasportate
non muta per effetto del trasporto e resta in capo allo stesso soggetto; accade
quando sono spediti da un sito all’altro dello stesso complesso industriale
oppure di complessi industriali differenti, i semilavorati per le successive
fasi di produzione; in questi casi la forma ed il contenuto della copertura
saranno il frutto della normale negoziazione fra assicurato ed
assicuratore.
I contratti tipici utilizzati nel commercio internazionale
contengono specifiche norme in merito all’assicurazione; questo consente
all’acquirente di conoscere esattamente la copertura e quale sarà il valore
assicurato, se l’assicurazione è di competenza del venditore.
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