Assicurazione responsabiltà
civile terzi – brevi cenni giuridici
Definire i confini della responsabilità
civile è difficoltoso, non sono né univoci, né stabili; esiste una costante
evoluzione; l’istituto rappresenta tradizionalmente quello che meglio si presta
a garantire una tutela rapida e flessibile rispetto alle esigenze sempre nuove.
La dottrina di è posta numerose domande
sulla funzione della responsabilità civile, per capire se la sua funzione sia
meramente riparatoria o anche sanzionatoria-deterrente rispetto a eventuali
condotte antigiuridiche.
Non sono all’altezza di fare considerazioni
in merito agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, annoto come
i riflessi in ambito assicurativo siano numerosi e consistenti; la casististica
della responsabilità civile, la produzione di leggi e norme da rispettare e le decisioni
della magistratura rendono il tutto molto complesso.
Prima di descrivere la copertura
assicurativa ritengo necessario un breve cenno delle principali norme che
presiedono al tema delloscritto.
I disposti normativi obbligano a rispettare
le norme che stabiliscono di non procurare danno (ingiusto) ad altri, l’inosservanza
comporta il dovere di risarcire il danno procurato.
La responsabilità civile può essere di
natura contrattuale ed extracontrattuale, i riferimenti più immediati sono i
seguenti:
“Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.”
Articolo 2043 Codice Civile - Risarcimento
per fatto illecito.
“Qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
È
ammesso il concorso della responsabilità contrattuale con quella
extracontrattuale quando, cioè, siano lesi diritti derivanti dal contratto ed
un bene protetto dalla legge indipendentemente dal contratto.”
“Le
obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o
fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”
“Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri.
Le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
L’elemento indispensabile per affermare la
responsabilità è il nesso do causalità ovvero il collegamento tra l’evento ed
il danno; il legame tra la condotta commissiva oppure omissiva è condizione per
l’attribuzione della responsabilità.
Non essendo definito in ambito civilistico, la
giurispudenza ha sempre fatto riferimento a quanto dettato in sede penale in particolare
agli articoli 40 e 41 del Codice Penale.
Da ricordare che il Dolo è l’attuazione
volontaria di un atto illecito, la Colpa è lo stato di chi ha commesso senza
volere un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline.
Rilevano anche iseguenti articoli del
Codice Civile
“Non è responsabile
chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”
·
Un pericolo attuale;
·
Una offesa ingiusta.
Deve essere:
·
Necessaria ed inevitabile;
·
Proporzionale all’offesa.
“Quando
chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il
pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa
all'equo apprezzamento del giudice.”
Deve riguardare:
·
Un pericolo attuale;
·
Un danno grave a persone.
Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.
“Non
risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato
d'incapacità derivi da sua colpa.”
(1- Segue)
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