Contratto di assicurazione, mutamenti del
rischio, patologie del contratto – brevi cenni (1)
Articolo 1882 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o
colpa grave
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore,
verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Il contratto di
assicurazione è un contratto consensuale; diviene rilevante la fase
precontrattuale, in cui una parte espone la proposta e rilascia le dichiarazioni
inerenti il rischio.
Le dichiarazioni non
siano veritiere potrebbero inficiarne la validità e l’efficacia.
L’inesistenza, la
cessazione, le variazioni del rischio, creano situazioni in cui l’accordo tra
le parti non è in linea con la situazione di fatto.
La rappresentazione del
rischio è resa dall’Assicurato/Contraente all'Assicuratore sia verbalmente che
mediante moduli e/o formulari predisposti da quest'ultimo.
Articolo 1892 Codice Civile – Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o
colpa grave
Le
dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze
tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice Civile 1439] o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato
delle cose [Codice Civile 1440],
sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo
o con colpa grave [Codice Civile
1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].
L'assicuratore
decade [Codice Civile 2964] dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno
in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non
dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore
ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l'annullamento [Codice
Civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918,
1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se
il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se
l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per
quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione
inesatta o la reticenza [Codice
Civile 1932].
Articolo 1893 Codice Civile – Dichiarazioni
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se
il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le
reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può
recedere dal contratto stesso [Codice
Civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926],
mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice
Civile 1892, 2964].
Se
il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato
di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della
differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si
fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice Civile 1906,
1932].
La veridicità delle
dichiarazioni del contraente sono fondamentali ai fini della validità totale o
parziale del contratto. Il Contraente ha l'onere di dichiarare tutte le
circostanze che possono influire sul rischio in oggetto.
L'inesattezza è la
dichiarazione non corrispondente alla realtà in modo tale da non fornire la
conoscenza del vero stato di cose.
La reticenza è
l’omissione di un dato utile per poter conoscere il rischio, oppure il fornire
un'informazione incompleta od equivoca.
La disciplina degli articoli.
1892 e 1893 Codice Civile, in base a quanto disposto dall'articolo 1932 Codice
Civile può essere derogata solamente a favore dell'assicurato.
Il codice prevede, sia il caso
della mancata dichiarazione (reticenza), sia il caso dell’errore (inesattezza) e
non pone distinzioni significative in materia; è irrilevante che le stesse
dichiarazioni siano direttamente inerenti ed abbiano influito sul sinistro: il
fatto è che quel contratto non si sarebbe mai perfezionato (almeno a quelle
condizioni) se l’Assicuratore avesse conosciuto la situazione in modo corretto.
Le conseguenze sono profondamente
diverse se esiste o meno di dolo e colpa grave.
Annullamento: è il
rimedio giudiziale che l’ordinamento dispone in presenza di vizi che incidono
sulla formazione della volontà dei contraenti.
Per annullare il
contratto, è necessaria l’azione giudiziale e l’accoglimento della domanda di
colui che ha interesse a chiedere l’annullamento: il contratto è inefficace ab
origine, in difetto di azione e dell’accoglimento della domanda, il contratto continua
a produrre effetti.
L’azione di annullamento
è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento
della conoscenza della causa di annullamento.
Nel caso dell’articolo
1892 Codice Civile ad esso si associa per l’Assicuratore un termine di
decadenza molto breve: tre mesi.
Recesso: è la manifestazione
di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale
del rapporto giuridico.
Nel caso dell’articolo
1893 Codice Civile è un mezzo di impugnazione del contratto, fondato su vizi
genetici.
Pur in assenza di forme
specifiche, deve avvenire tramite una dichiarazione chiara, esplicita ed
inequivocabile ed è destinato a produrre effetti nel momento in cui raggiunge
la sfera di conoscenza del destinatario.
La norma parla di Assicurato,
ma alcuni giuristi indicano come destinatario naturale il Contraente.
Lo scioglimento produce
effetti ex nunc, lasciando cioè intatta la vita precedente del contratto.
(1-segue)