SEMPLICI NOTE DI
DIRITTO SULLA COPERTURA DEL RISCHIO FABBRICATO CIVILE (2)
Il Codice Civile prevede alcune situazioni di cui tuttavia si dovrebbe
tenere conto esaminando il rischio.
Si tratta dei contratti come il Comodato e dei diritti reali di godimento, titoli
giuridici relativi alla conduzione della singola unità immobiliare, sono previsti
dal Codice Civile; si tratta de:
L’Usufrutto;
L’Uso;
L’Abitazione.
Tralscio il diritto di Superficie, l’enfiteusi, la servitù prediale, perché
relative prevalentemente ai fondi e non agli immobili.
Le situazioni indicate non sono particolarmente frequenti, tutttavia si
presentano più spesso di quanto si immagini.
Riporto per completezza gli articoli alcuni articoli del Codice Civile che
regolano le singole situazioni.
Il Comodato è un contratto regolato dagli articoli 1803 – 1812 del Codice
Civile.
Art. 1803. Nozione.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna
all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per
un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804. Obbligazioni del comodatario.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la
cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che
per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa
senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti,
il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
Il comodato prevede che il proprietario di un immobile lo presti, a titolo
non oneroso, ad un terzo; il comodante è condomino; il comodatario è conduttore.
L’Usufrutto è un
diritto reale di godimento, è regolato dagli articoli 978 –1020 del Codice
Civile; permette all’usufruttuario di godere del bene, trarne utilità,
mantenendone la destinazione d’uso.
Art. 978. Costituzione.
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla
volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
Art. 979. Durata.
La durata dell'usufrutto non può eccedere la
vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una
persona giuridica non può durare più di trent'anni.
Art. 980. Cessione dell'usufrutto.
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto
per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo
costitutivo.
La cessione deve essere notificata al
proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente
obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Art. 981. Contenuto del diritto di usufrutto.
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma
deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può
dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
L’usufrutto consente il godimento, nel caso in esame, di un immobile di
proprietà altruI; il nudo proprietario è condomino, l’usufruttuario è
conduttore.
È possibile che l’usufruttuario conceda il titolo (quindi il bene) in
locazione, in tal caso il locatario dell’usufrutto diviene conduttore.
È da annotare che nel caso di compravendita immobiliare dove venga ceduta
la nuda proprietà, l’acquirente potrebbe porre dei limiti alla possibilità
dell’usufruttuario di locare il bene.
I diritti di uso e di abitazione, regolati dagli articoli 1021 – 1026 del
Codice Civile, sono più limitati dell’usufrutto, perché il godimento dei frutti
è limitato al beneficio per se e per la propria famiglia.
Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa
e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi
e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione
sociale del titolare del diritto.
Il diritto d’uso
prevede la possibilità di utilizzare un immobile limitatamente ai bisogni propri
e della propria famiglia
Il proprietario è
condomino; l’usuario è conduttore.
Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla
limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Nella famiglia si comprendono
anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione,
quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto
matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli
riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il
diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il
titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Art.
1024. Divieto di cessione.
I diritti di uso e di abitazione non si
possono cedere o dare in locazione.
Art.
1025. Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti
i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle
spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o
non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che
gode.
Art.
1026. Applicabilità delle norme sull'usufrutto.
Le disposizioni relative all'usufrutto si
applicano, in quanto compatibili all'uso e all'abitazione.
Il diritto d’uso è il diritto di
servirsi di una cosa e raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri
e della propria famiglia; il proprietario è condomino, l’usuario è conduttore.
Il diritto di abitazione prevede la possibilità di abitare un immobile
limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; il proprietario è un
condomino, il titolare del diritto di abitazione è conduttore.
Al fine di dare idonea copertura al rischio è utile e necessario
individuare sia i titoli di proprietà e di godimento sia i rapporti di
terzietà.
(2–segue)
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